Dispositivi di protezione collettiva (DPC): cosa sono e quali sono
I dispositivi di protezione collettiva (DPC) intervengono direttamente sulla fonte del pericolo e limitano il rischio di esposizione di tutti i lavoratori e non solo del singolo
In qualsiasi ambiente lavorativo, è indispensabile assicurare la sicurezza non solo di ciascun lavoratore individualmente, ma anche di gruppi di lavoratori che operano contemporaneamente. A tale scopo, l’impiego di dispositivi di protezione collettiva (DPC) diventa una necessità.
Per dispositivi di protezione collettiva si intendono, generalmente, tutte quelle misure che si attuano allo scopo di proteggere i lavoratori da eventuali danni che possono insorgere in caso di esposizione a un rischio concreto. La loro caratteristica è, quindi, quella di proteggere tutti i lavoratori esposti allo stesso rischio. È fondamentale conoscere il contesto in cui si opera per poter individuare i rischi e adottare le corrette misure di protezioni.
Ad esempio, se in un cantiere siamo in presenza di scavi o di carichi sospesi, il parapetto (o la tettoia) potrebbe essere una misura di protezione collettiva da adottare. Per visualizzare immediatamente la rischiosità di ciascuna fase lavorativa puoi usare il software BIM gestione cantiere che ti consente di sviluppare un modello ergotecnico del cantiere e adottare le misure di protezione collettive/individuali più efficaci. Inoltre, l’impiego della realtà virtuale immersiva applicata al cantiere permette di simulare scenari di rischio utili alla formazione e all’addestramento dei lavoratori.
Cosa sono i dispositivi di protezione collettiva?
I dispositivi di protezione collettiva, comunemente noti come DPC, costituiscono un insieme di sistemi e dispositivi progettati per intervenire direttamente sulla fonte dei pericoli. La loro efficacia si basa sulla capacità di affrontare i pericoli alla radice, creando un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per tutti i lavoratori coinvolti nelle diverse attività.
I dispositivi si suddividono principalmente in 2 categorie distinte, ciascuna progettata per affrontare specifiche esigenze di prevenzione e sicurezza in diversi contesti lavorativi:
- dispositivi per la prevenzione e sicurezza localizzata: questa categoria comprende dispositivi progettati per proteggere i lavoratori in specifici punti di rischio o in determinate aree del luogo di lavoro. Essi mirano a prevenire danni o infortuni direttamente collegati a situazioni localizzate o lavori particolari (esempi di tali dispositivi includono porte tagliafuoco, sistemi di sterilizzazione, parapetti, ecc.);
- dispositivi per la prevenzione e sicurezza generale: questa categoria abbraccia una vasta gamma di dispositivi progettati per la protezione generale dei lavoratori durante il loro impiego. Sono destinati a ridurre rischi che possono verificarsi in vari contesti di lavoro e spesso offrono una protezione più ampia rispetto ai dispositivi di sicurezza localizzata (un esempio sono corrimano, sistemi di ricambio dell’aria, dispositivi di schermatura dalle radiazioni, ecc.);
Dispositivi di protezione collettiva 81/08
La normativa relativa ai dispositivi di protezione collettiva è il testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) (artt. 15 e 111). Nello specifico, l’art. 15 del D.Lgs. 81/08 indica tra le misure generali di tutela un principio fondamentale secondo cui l’impiego dei dispositivi di protezione collettiva debba essere sempre prioritario rispetto all’uso dei dispositivi di protezione individuale. Tale principio è stato ulteriormente confermato da una significativa sentenza giuridica, la numero 34789/2010 della Cassazione, Sezione IV Penale.
Inoltre, l’art. 148 del D.Lgs. 81/08 prescrive l’obbligo dell’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva nei casi di lavori condotti su luoghi come lucernari, tetti e per tutti i lavori in quota.
Quali sono i dispositivi di protezione collettiva
A seconda del tipo di attività lavorativa, esistono diversi dispositivi di protezione collettiva. Ecco alcuni esempi di dispositivi di protezione collettiva:
- reti di sicurezza;
- ponteggi;
- gruppi di continuità;
- rilevatori di incendio;
- porte tagliafuoco;
- corrimano delle scale;
- parapetti provvisori e fissi;
- sistemi di sterilizzazione;
- dispositivi di schermatura dalle radiazioni;
- cappe per rischio chimico e microbiologico (nel laboratori di ricerca);
- dispositivi per l’estrazione di fumi o vapori;
- sistemi di ricambio dell’aria;
- depuratori d’aria.
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Differenza tra dispositivi di protezione individuale e collettiva
La principale differenza tra i dispositivi di protezione individuale (DPI) e i dispositivi di protezione collettiva (DPC) risiede nella loro applicazione:
- i DPI sono strumenti progettati per essere indossati da un singolo lavoratore al fine di proteggere la sua salute e sicurezza personale. Essi, infatti, sono personali e vengono adattati alle esigenze individuali di ciascun lavoratore. L’obiettivo principale dei DPI è ridurre il rischio per il singolo operatore esposto a pericoli specifici sul posto di lavoro. Questi dispositivi includono elementi come caschi, guanti, occhiali protettivi ecc;
- i DPC invece offrono protezione contemporaneamente a più lavoratori esposti agli stessi rischi.
Un’altra distinzione rilevante riguarda l’esistenza di direttive di prodotto:
- nel caso dei DPI, esistono direttive specifiche che stabiliscono standard di qualità e sicurezza, consentendo l’apposizione della marcatura CE sui dispositivi. Questa marcatura è un segno di conformità ai requisiti normativi dell’Unione Europea;
- per i DPC, non esiste una direttiva di prodotto analoga e quindi non possono essere marcati con il simbolo CE.
Infine, un’altra distinzione riguarda la formazione:
- per l’utilizzo dei DPI potrebbe essere richiesto un addestramento specifico per garantire un utilizzo corretto e sicuro di tali dispositivi;
- per i DPC, al contrario, la normativa non fornisce indicazioni esplicite sulla formazione, sebbene un’adeguata istruzione sull’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva sia comunque essenziale per garantire la sicurezza sul luogo di lavoro.
Dispositivi di protezione collettiva: sentenze di riferimento
Resta la responsabilità omissiva anche in presenza di dubbi sulla dinamica esatta dell’infortunio
La sentenza n. 14449/2025 riguarda un infortunio sul lavoro, avvenuto in un cantiere edile, che ha causato la morte di un operaio e ha portato alla condanna, con pena sospesa, di due imputati: il committente dei lavori e di fatto capo cantiere e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. L’operaio muore cadendo da un’altezza di oltre 3 metri durante lavori su un balcone di un edificio in costruzione, in un’area priva di parapetti o sistemi anti-caduta.
Il cantiere era gestito da una complessa catena di appalti e subappalti: committente, esecutore diretto, subappaltatore, ulteriore subappalto (datore di lavoro della vittima).
Il GUP di Busto Arsizio condanna il committente e il coordinatore per la sicurezza a 2 anni di reclusione (pena sospesa), con riconoscimento delle attenuanti generiche e del rito abbreviato.
La Corte d’Appello di Milano conferma la condanna, ma concede a entrambi il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale.
Il committente dei lavori (e di fatto capo cantiere), presente fisicamente il giorno dell’incidente, avrebbe dovuto verificare la presenza di opere provvisionali (parapetti, cinture di sicurezza) e assicurarsi della corretta esecuzione in sicurezza dei lavori.
Il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva, responsabile del controllo sull’applicazione del PSC, ha omesso di verificare la corretta applicazione delle misure di sicurezza, in violazione degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/08.
I motivi di ricorso in Cassazione sono 2:
- carenza e illogicità della motivazione in merito alla responsabilità penale: i ricorrenti lamentano un vizio di motivazione, rilevando come la dinamica dell’infortunio sia rimasta incerta, circostanza confermata dagli stessi consulenti tecnici intervenuti. Nel corso del giudizio sono state prospettate tre differenti ipotesi ricostruttive, nessuna delle quali è risultata idonea a spiegare con certezza la causa della caduta. Nonostante tale incertezza, la Corte avrebbe adottato in modo arbitrario una delle versioni, in particolare quella relativa a una caduta da un’altezza di 3,5 metri, senza che vi fossero fondamenti probatori sufficienti a giustificare tale scelta. La testimonianza resa da un operaio, unitamente alla mera presenza di attrezzi nella zona dell’incidente, non sarebbe stata, a loro avviso, sufficiente a colmare le gravi lacune emerse nel compendio probatorio;
- inadeguatezza della motivazione sul nesso causale rispetto alla colpa omissiva: i ricorrenti sostengono inoltre che, in assenza di un accertamento certo e univoco sulla dinamica dell’incidente, non sia possibile attribuire in modo fondato la colpa omissiva contestata agli imputati. Senza una chiara ricostruzione dei fatti, infatti, non può essere individuato con precisione quale condotta alternativa, lecita e doverosa, avrebbe potuto effettivamente evitare il verificarsi dell’evento.
La Cassazione dichiara inammissibili entrambi i motivi ritendo che il giudice di appello abbia ricostruito in modo logico e coerente la dinamica dell’incidente, individuandone la causa nella caduta da un’altezza di circa 3,5 metri.
Tale ricostruzione si fonda su elementi attendibili, tra cui la testimonianza di un operaio, la presenza di attrezzi nella zona e la compatibilità tra altezza e lesioni. La Corte ha inoltre chiarito che, anche in presenza di incertezze sulla dinamica esatta, tutte le ipotesi concordano su una caduta da oltre due metri e in assenza di protezioni.
Pertanto, misure di sicurezza obbligatorie, come parapetti o cinture, avrebbero evitato l’infortunio. Le responsabilità omissive degli imputati derivano dalla violazione di specifiche norme del D.Lgs. 81/2008 relative alla prevenzione del rischio di cadute dall’alto e al controllo del PSC.
I dispositivi di protezione collettiva hanno priorità su quelli individuali?
La pronuncia della Cassazione sulle responsabilità per una caduta dall’alto di un operaio in cantiere
Con la sentenza n. 42968/2025 la Corte di Cassazione ha valutato le responsabilità di un incidente verificatosi in un cantiere edile, in cui un lavoratore è precipitato da un’altezza di circa 6 metri mentre eseguiva misurazioni preliminari per l’installazione di alcune travi.
Le indagini condotte in seguito all’incidente avevano evidenziato che il datore di lavoro, il dirigente e il direttore tecnico non avevano predisposto né sistemi di protezione individuale né dispositivi di protezione collettiva per i lavoratori impegnati in quota.
A seguito delle indagini, il Tribunale e successivamente la Corte d’Appello di Bologna hanno condannato i 3 imputati per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme di sicurezza sul lavoro. Inoltre, la società è stata ritenuta responsabile amministrativamente ai sensi del D.Lgs. 231/2001, poiché la mancata adozione delle misure di prevenzione aveva favorito un risparmio economico e un’accelerazione dei tempi di esecuzione dei lavori.
A seguito della condanna in appello, il datore di lavoro e la società hanno presentato ricorso in Cassazione, contestando l’interpretazione dell’art. 111 del D.Lgs. 81/2008. La difesa ha sostenuto che i giudici di merito avevano basato la condanna solo sulla mancanza dei DPI, senza considerare se fossero state previste e adottate misure di protezione collettiva, come le piattaforme elevatrici, che avrebbero potuto garantire maggiore sicurezza.
La Cassazione, con la sentenza 24908/2021, ha accolto il ricorso, annullando la sentenza d’appello e disponendo il rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello di Bologna. La Suprema Corte ha evidenziato due punti fondamentali:
- i giudici di merito avrebbero dovuto valutare prioritariamente se fossero state adottate misure di protezione collettiva, prima di considerare l’assenza di dispositivi individuali;
- era fondamentale verificare se l’omissione delle misure di sicurezza contestate avesse avuto un ruolo diretto nell’evento mortale.
Nel giudizio di rinvio, la Corte d’Appello ha preso atto dell’incapacità sopravvenuta del datore di lavoro, dichiarando l’improcedibilità nei suoi confronti. Tuttavia, ha confermato la responsabilità amministrativa della società, riducendo la sanzione pecuniaria.
Nonostante ciò, la Corte non si è attenuta ai principi stabiliti dalla Cassazione, basando nuovamente la condanna esclusivamente sulla mancata adozione dei DPI, senza valutare la priorità dei DPC. Inoltre, ha fondato la decisione sulle condanne già passate in giudicato del dirigente e del direttore tecnico, senza riaprire il dibattito sulla loro posizione e ha omesso di convocare i coimputati non ricorrenti, compromettendo il loro diritto alla revisione del giudizio.
Con la sentenza 42968/2024, la Corte di Cassazione ha nuovamente annullato la decisione d’appello per la violazione dell’art. 627 c.p.p., poiché il giudice di rinvio non ha seguito le indicazioni fornite dalla Cassazione, intraprendendo un percorso argomentativo indipendente che non rispettava i principi stabiliti dalla sentenza rescindente. Inoltre, la Corte ha rilevato l’inosservanza del principio di protezione collettiva, in quanto la Corte territoriale non ha verificato se la piattaforma elevatrice utilizzata in cantiere fosse adeguata e se l’assenza di formazione sull’utilizzo di tale attrezzatura avesse contribuito in maniera determinante all’incidente. Infine, è stato evidenziato il mancato rispetto del contraddittorio, poiché la mancata citazione del dirigente e del direttore tecnico ha impedito loro di esercitare il diritto di difesa e di vedere rivalutata la loro posizione a seguito dell’annullamento.
La Cassazione ha disposto un ulteriore rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, imponendo di:
- rispettare i principi stabiliti nella sentenza rescindente;
- rivalutare le prove alla luce della priorità delle misure di protezione collettiva;
- integrare il contraddittorio, includendo i coimputati non ricorrenti.
Leggi l’approfondimento “PiMUS ponteggi: quando è obbligatorio“

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/dispositivi-di-protezione-collettiva-cosa-sono-quali-sono/




