Disponibile la guida alle agevolazioni per i disabili dell’Agenzia delle Entrate aggiornata al 2009
L’Agenzia delle Entrate ha diffuso la "Guida alle agevolazioni per i disabili" aggiornata al 31 dicembre 2008.
Tra i temi trattati nella pubblicazione segnaliamo, in particolare, le agevolazioni previste:
- per l’abbattimento delle barriere architettoniche
- per i veicoli
- eredità e donazioni a favore del disabile grave
Riguardo le barriere architettoniche, in particolare, si sottolinea che è prevista la detrazione d’imposta (del 36%) sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2011 per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Rientrano tra queste, oltre alle spese sostenute per l’eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, anche quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, dà diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).
Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione. Per le prestazioni di servizi relative all’appalto dei lavori in questione, è applicabile l’aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.
Per quanto riguarda successioni e donazioni, se il beneficiario è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della Legge n. 104 del 1992, l’imposta relativa si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l’ammontare di 1.500.000 euro.

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!