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Addio al Testo Unico dell’Edilizia: arriva la nuova “disciplina delle costruzioni”

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Ecco la bozza del nuovo “Testo Unico delle Costruzioni”,  la nuova disciplina che sostituirà il dPR 380/2001

Presentata una proposta di legge sulla “disciplina delle costruzioni”: sostituirà il Testo unico dell’edilizia e ne modificherà sostanzialmente i contenuti.

La legge contiene i principi fondamentali e le disposizioni generali relative a:

  1. la disciplina dell’attività edilizia;
  2. la resistenza e affidabilità delle costruzioni;
  3. la sostenibilità ambientale, l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità delle costruzioni.

Abrogazioni

Con la nuova legge saranno abrogate:

  1. la legge n. 1086/1971 (norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica);
  2. la legge n. 64/1974 (provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche);
  3. il DM 15 maggio 1985 (accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive);
  4. il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Testo A (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
  5. il dlgs n. 378/2001, Testo B (disposizioni legislative in materia edilizia);
  6. il dPR n. 379/2001, Testo C (disposizioni regolamentari in materia edilizia);
  7. l’articolo 20 (regime transitorio per l’operatività della revisione delle norme tecniche per le costruzioni) del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria);
  8. il dPR n. 160/2010, (regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive).

Sono inoltre abrogate le disposizioni degli articoli n. 25, 26, 27, 29 e 30 della legge 9 gennaio 1991 n. 10 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e dell’articolo 11, comma 2 del dm 28 gennaio 2008 (relativo al certificato di collaudo).

E’ poi ritirata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003 n. 3274, (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) e successive ordinanze ad essa collegate.

I contenuti del “Testo Unico delle Costruzioni”

Titolo I – CONTENUTI E DISPOSIZIONI GENERALI

Il Titolo I:

  • definisce gli ambiti di applicazioni della norma;
  • chiarisce le competenze delle Regioni e degli Enti locali;
  • regola l’attività edilizia dei privati su aree demaniali;
  • regola l’attività edilizia in assenza di pianificazione edilizia;
  • disciplina, con l’art. 6, la documentazione amministrativa e lo stato legittimo degli immobili.

Titolo II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE

Il Titolo II regola in primis la distanza tra i fabbricati (superando gli attuali standard), passando poi a delineare i contenuti dei regolamenti edilizi comunali ed il funzionamento dello Sportello Unico.

Esso inoltre:

  • introduce all’art. 10 la classificazione del patrimonio edilizio esistente negli strumenti urbanistici;
  • definisce gli interventi urbanistico-edilizi, ossia:
    • gli interventi di trasformazione del territorio;
    • gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente;
    • gli interventi di adeguamento funzionale del patrimonio edilizio esistente;
    • le opere e interventi minori;
  • stabilisce le tipologie di interventi:
    • ricadenti in attività edilizia libera;
    • privi di rilevanza edilizia;
    • subordinati a permesso di costruire;
  • regolamenta il rilascio, l’efficacia, la decadenza del permesso di costruire, del permesso di costruire convenzionato e del permesso di costruire in deroga;
  • disciplina la segnalazione certificata di inizio attività;
  • disciplina le varianti in corso d’opera ed i mutamenti della destinazione d’uso;
  • regolamenta i contributi di urbanizzazione e di costruzione.

L’art. 32 del capo IV riscrive le regole dell’agibilità/inagibilità degli edifici.

Gli ultimi articoli del Titolo II delineano il quadro sanzionatorio e gli accertamenti in campo edilizio.

Titolo III – RESISTENZA E STABILITA’ DELLE COSTRUZIONI

Il Titolo III riguarda invece le norme tecniche per le costruzioni, regolamentando ad esempio:

  • la zonazione sismica del territorio;
  • la classe di rischio delle costruzioni;
  • le costruzioni in corso e le costruzioni esistenti;
  • i materiali;
  • i laboratori preposti alla esecuzione e certificazione delle prove sui terreni e sui materiali da costruzione;
  • le funzioni, le responsabilità ed i compiti dei vari attori del processo;
  • gli adempimenti tecnico-amministrativi e le competenze;
  • la denuncia di opere e lavori strutturali allo Sportello Unico;
  • il certificato di collaudo statico e quello di idoneità strutturale.

Infine viene regolamentata ed introdotta l’anagrafe delle costruzioni ed il fascicolo digitale delle costruzioni (art.110).

Titolo IV – SOSTENIBILITA’ DELLE COSTRUZIONI

Il Titolo IV stabilisce le norme per la sostenibilità ambientale delle costruzioni, regolamentando:

  • la gestione dei rifiuti derivanti dall’attività di costruzione e demolizione;
  • la valutazione della sostenibilità ambientale delle costruzioni;
  • le norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici.

Gli ultimi articoli del nuovo Testo Unico infine riguardano:

  • TITOLO V – ACCESSIBILITA’ DELLE COSTRUZIONI
  • TITOLO VI – DISPOSIZIONI TRANSITORIE
  • TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

 

Clicca qui per scaricare la bozza della disciplina delle costruzioni

 

praticus-ta
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3 commenti
  1. Vm
    Vm dice:

    L’art. 39 è un “condono aperto” a tutti i fabbricati ante ’67 senza pagamento di alcun corrispettivo e lascia ancora la possibilità di dubbi sull’onere della prova. A che sono servite tutte le pratiche edilizie vecchie e che fine faranno gli immobili ancora non sanati dal ’42 al ’67???Saranno legittimati con uno schiocco di dita o come dicono altri con un colpo di spugna???Chi ha pagato il condono o chi ha subito delle demolizioni verranno risarciti??Questa è l’Italia!!!!

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