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Diritti di segreteria per titoli edilizi, quando sono dovuti?

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I diritti di segreteria sono dovuti per ogni domanda di titolo edilizio e per ogni edificio, anche se l’istanza è unica

Il Tar Veneto con la sentenza n. 64/2019 chiarisce che il pagamento dei diritti di segreteria è dovuto per il solo fatto che un privato abbia presentato una domanda di titolo edilizio. Inoltre, è precisato che l’importo è moltiplicato per il numero degli edifici per cui si richiede l’istanza anche se, nel caso specifico, il permesso di costruire è unico.

I fatti in breve

Una società ha impugnato l’ordinanza con ingiunzione di pagamento dei diritti di segreteria relativi al permesso di costruire di tre fabbricati.

La società presenta al Tar i seguenti motivi di ricorso:

illegittimità del provvedimento poiché l’art. 10, del DL n. 8/1993 prevede l’istituzione di diritti di segreteria per il rilascio di permessi di costruire “da un valore minimo di euro 15,49 ad un valore massimo di euro 516,46”, mentre il successivo comma 11 prevede l’autorizzazione ad incrementare gli importi dei diritti di segreteria “sino a raddoppiare il valore massimo”, esclusivamente per i Comuni “con popolazione superiore a 250.000 abitanti”: benché il Comune in questione abbia una popolazione inferiore agli 8.000 abitanti, e quindi ampiamente al di sotto di tale limite, alla ricorrente veniva ingiunto il pagamento dell’importo di ben tre volte superiore al massimo stabilito dalla norma succitata

I chiarimenti del Tar

Il Tar Veneto, nel respingere il ricorso, chiarisce che:

il Comune si è limitato a precisare che l’importo dei diritti di segreteria fissato ex lege,  pari ad euro 515,00, si applica a ciascuno dei fabbricati ai quali si riferisce l’istanza

Inoltre i giudici ribadiscono che :

i diritti di segreteria sono dovuti per il solo fatto che un privato abbia presentato una domanda di titolo edilizio, la cui pratica abbia implicato lo svolgimento di una attività istruttoria da parte degli uffici comunali ai fini del rilascio

Tale attività, nel caso specifico, risulta essere stata regolarmente effettuata ed esaurita, essendo stato anche rilasciato il già citato permesso di costruire.

A fronte, dunque, del rilascio del titolo edilizio per il quale era stata formulata istanza da parte della società ricorrente, si pone l’obbligo di sostenere le spese per l’istruttoria svolta dagli uffici comunali.

 

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