Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) nel Codice Appalti
Il ruolo del DEC (direttore dell'esecuzione del contratto) negli appalti pubblici. Focus sulle norme del nuovo codice appalti
Secondo l’articolo 114 del D.Lgs. 36/2023 l’esecuzione dei contratti è diretta dal RUP che controlla i livelli di qualità delle prestazioni.
Il RUP, nella fase dell’esecuzione, si avvale del direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) o del direttore dei lavori, del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l’esecuzione previsto dal D.Lgs. 81/2008, nonché del collaudatore oppure della commissione di collaudo o del verificatore della conformità e accerta il corretto ed effettivo svolgimento delle funzioni ad ognuno affidate.
Ma cosa fa esattamente il direttore dell’esecuzione? Leggi l’articolo per avere un quadro completo delle norme di riferimento.
Indice
- Chi è il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto)?
- Quando va nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto?
- Quali requisiti professionali deve avere il Direttore di Esecuzione del Contratto?
- Quali sono i compiti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto?
- L’ANAC esorta le stazioni appaltanti: controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti!
Chi è il DEC (Direttore dell’Esecuzione del Contratto)?
Come già avveniva nel vecchio codice appalti (D.lgs. 50/2016) il legislatore all’art. 114, comma 7 del nuovo codice, assegna al RUP la funzione di direttore dell’esecuzione come regola base, prevendendo alcuni casi in cui il DEC non può coincidere con il RUP e va nominato.
Il direttore dell’esecuzione opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico- contabile nell’esclusivo interesse dell’esecuzione del contratto anche mediante metodi e strumenti di gestione informativa digitale di cui all’allegato I.9.
Qualora le stazioni appaltanti non dispongano al loro interno delle competenze o del personale necessario ad espletare l’attività di direzione dell’esecuzione, affidano l’attività ai dipendenti di centrali di committenza o di altre amministrazioni pubbliche (previo accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 241/1990 o intesa o convenzione di cui all’articolo 30 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al D.L.gs. 267/2000).
Qualora le amministrazioni non dispongano delle competenze o del personale necessario ovvero nel caso di lavori complessi o che richiedano professionalità specifiche, ovvero qualora la stazione appaltante non sia una amministrazione pubblica, l’incarico è affidato con le modalità previste dal codice.
Per i contratti di servizi e forniture di particolare importanza (per i quali RUP e direttore dell’esecuzione non possono coincidere), la stazione appaltante (su indicazione del direttore dell’esecuzione e sentito il RUP) può nominare uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo per svolgere i compiti e coadiuvare il direttore dell’esecuzione secondo quanto previsto dall’allegato II.14.
Quando va nominato il Direttore dell’Esecuzione del Contratto?
Il Codice appalti ha previsto come necessaria la nomina del DEC :
- nei casi previsti dall’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2;
- per i contratti aventi ad oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’art. 32 comma 2 dell’allegato II.14.
I casi in cui il DEC non può coincidere con il RUP previsti dall’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2 sono i seguenti:
- prestazioni di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 14 del codice;
- interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
- prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze;
- interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
- per ragioni concernenti l’organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutte le ipotesi individuate nell’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2, per la nomina del DEC, può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere alla predetta nomina anche in presenza di una sola di esse.
L’articolo 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 stabilisce che l’Allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell’esecuzione deve essere diverso dal RUP.
L’articolo 31, comma 1, dell’Allegato II.14 stabilisce che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP a eccezione dei contratti aventi a oggetto servizi e forniture di particolare importanza, come disciplinati dall’articolo 32.
L’articolo 32, individua a sua volta, al comma 2, i servizi considerati di particolare importanza, indipendentemente dall’importo. Individua inoltre i servizi individuati in via di prima applicazione: gli interventi particolarmente complessi da un punto di vista tecnologico, le prestazioni che richiedono l’apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall’utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernente l’organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l’affidamento.
Successivamente viene fornito un elenco di quei servizi (non esaustivo, ma indicativo) per i quali il direttore dell’esecuzione debba essere diverso dal RUP:
- servizi di telecomunicazione;
- servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
- servizi informatici e affini;
- servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
- servizi di consulenza gestionale e affini;
- servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
- eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
- servizi alberghieri e di ristorazione;
- servizi legali;
- servizi di collocamento e reperimento di personale;
- servizi sanitari e sociali;
- servizi ricreativi, culturali e sportivi.
Secondo l’art. 32, comma 3, ferma restando l’individuazione di cui al comma 2, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro.
Monitoraggio dell’esecuzione dei contratti: l’ANAC sul ruolo del RUP e del DEC
L’articolo 114 del Codice Appalti affida la direzione dell’esecuzione al RUP, che deve verificare la qualità delle prestazioni avvalendosi del DEC.
L’Anac, con la delibera n. 82/2025, ha fornito chiarimenti sui ruoli e sulle responsabilità del Responsabile unico del progetto (RUP) e del Direttore dell’esecuzione del contratto (DEC) nell’ambito di un appalto di manutenzione del verde pubblico.
L’Anac ha evidenziato diverse criticità nell’appalto in questione. In particolare, non sono stati rispettati alcuni obblighi contrattuali, come la predisposizione di piani annuali di intervento e l’attivazione di procedure d’urgenza per eventi atmosferici, affidando prestazioni già previste nel capitolato. Sono emerse, inoltre, irregolarità nel monitoraggio dell’esecuzione dei lavori.
La delibera ha sottolineato l’importanza della distinzione tra il ruolo del RUP e quello del DEC, precisando che la documentazione delle verifiche effettuate è un requisito essenziale per garantire trasparenza e tracciabilità nelle operazioni di controllo.
Un altro punto critico riguarda il coordinamento delle attività di verifica eseguite dal DEC, la cui correttezza incide direttamente sulla possibilità di procedere ai pagamenti. Il controllo sulla qualità delle prestazioni non è solo un obbligo formale, ma rappresenta una condizione essenziale per la legittima liquidazione delle fatture. L’Anac ha ribadito che i documenti di gara devono definire in modo chiaro le modalità di controllo sull’esecuzione dei contratti, stabilendo un meccanismo organizzativo che garantisca un monitoraggio efficace da parte della stazione appaltante.
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L’articolo 114 del Codice Appalti affida la direzione dell’esecuzione al RUP, il quale deve verificare la qualità delle prestazioni avvalendosi del DEC, che opera in autonomia sotto il coordinamento del responsabile unico. L’Anac ha rilevato che, nel caso analizzato, non è stata garantita la disponibilità di una documentazione adeguata sulle verifiche svolte. L’assenza di tali atti rende difficile contestare eventuali inadempimenti e gestire eventuali controversie con l’esecutore del contratto.
Un ulteriore aspetto evidenziato riguarda il collegamento tra le verifiche e i pagamenti. Il capitolato d’appalto stabilisce che il pagamento delle prestazioni può avvenire solo dopo l’accertamento della qualità e quantità del servizio da parte del DEC, il quale deve trasmettere tale riscontro al RUP. L’allegato II.14 del nuovo codice conferma questa impostazione, prevedendo che la verifica di conformità debba essere avviata entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione, salvo diverse previsioni contrattuali.
Infine, l’Anac ricorda che il rispetto di tali procedure è necessario per poter accedere all’incentivo per funzioni tecniche previsto dall’allegato I.10 del codice dei contratti pubblici.
ANAC spiega quando la nomina del DEC è obbligatoria per i contratti di fornitura
Con il parere del 16/10/2024, n. 53, l’ANAC chiarisce in quali casi la stazione appaltante deve procedere alla nomina del DEC quale soggetto distinto dal RUP per i contratti di forniture.
Nel caso preso in esame, l’amministrazione – che ha avviato una procedura di gara per l’affidamento di forniture di strumentazione scientifica di importo superiore alla soglia comunitaria ma inferiore a 500.000 euro – chiede se le ipotesi di nomina del DEC previste dall’Allegato I.2 del Codice, siano da considerarsi alternative rispetto a quelle previste dall’art. 114, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 e dagli artt. 31, comma 1, e 32 dell’Allegato II.14.
L’ANAC precisa che ordinariamente, in fase di esecuzione, le funzioni di DEC sono svolte dal RUP. Tuttavia, nei casi elencati dall’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2, nonché dall’art. 32, commi 2 e 3, dell’Allegato II.14 il legislatore ha previsto come necessaria la nomina del DEC.
Tale nomina è prevista dal citato art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14, per i servizi, con riguardo alla qualità delle prestazioni, mentre nel caso delle forniture, la previsione del successivo comma 3 dell’art. 32 attribuisce rilevanza esclusivamente al dato quantitativo dell’importo della prestazione che deve essere superiore a 500.000 euro.
Pertanto, per gli appalti di fornitura la nomina del DEC deve ritenersi obbligatoria nei seguenti casi:
- appalti di fornitura di importo superiore a 500.000 euro, in quanto ritenuti di particolare importanza (art. 32, comma 3, dell’Allegato II.14 del Codice);
- appalti di fornitura di importo inferiore a 500.00 euro ma superiore alla soglia comunitaria (art. 8, comma 4, lett. a), dell’Allegato I.2);
- appalti di fornitura (anche) di importo inferiore alla soglia comunitaria, ma rientranti in uno dei casi di cui alle lett. da b) a e) dell’art. 8, comma 4, dell’Allegato I.2.
Si segnala che il Decreto Correttivo al Codice appalti – approvato in via preliminare il 22 ottobre 2024 – modifica le norme di riferimento come segue:
- il comma 4 dell’art. 8 dell’Allegato I.2 è sostituito dal seguente: “4. Il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal RUP nei casi di cui all’articolo 32 dell’allegato II.14.” stralciando il riferimento alle prestazioni di importo superiore alle soglie comunitarie per la nomina del DEC;
- nell’art. 32, comma 2, dell’Allegato II.14 è aggiunto il riferimento, per i servizi, anche agli interventi di importo superiore a 500.000 euro;
- nel rinnovato art. 32, comma 3, sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.
Quali requisiti professionali deve avere il Direttore di Esecuzione del Contratto?
Quali sono i requisiti professionali del direttore dell’esecuzione del contratto? Il codice non fornisce un elenco dettagliato dei requisiti che il DEC deve possedere per ricoprire questo ruolo, ma specifica che è il RUP (di norma) a svolgere questa funzione. Possiamo, quindi, basarci sui requisiti del RUP che di conseguenza dovranno essere anche del DEC. Il RUP deve essere:
- dotato di competenze professionali adeguate all’incarico da svolgere;
- un tecnico abilitato all’esercizio della professione, o, quando l’abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti un tecnico anche di qualifica non dirigenziale che deve essere in possesso di titolo di studio e di esperienza e formazione professionale specifiche.
Il RUP deve aver maturato un’adeguata esperienza nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare in termini di natura, complessità e/o importo dell’intervento:
- di almeno 1 anno per i contratti di importo inferiore a 1.000.000 €;
- di almeno 3 anni per i contratti di importo pari o superiore a 1.000.000 di € e inferiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice;
- di almeno 5 anni per i contratti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 del codice.
Il DEC deve essere laureato? Anche in questo caso dobbiamo far riferimento alle indicazioni che il codice fornisce in merito al RUP. Secondo l’art. 4 dell’allegato I.2 nelle procedure di affidamento di lavori particolarmente complessi, il RUP possiede, oltre a un’esperienza professionale di almeno 5 anni nell’ambito delle attività di programmazione, progettazione, affidamento o esecuzione di appalti e concessioni di lavori, una laurea magistrale o specialistica nelle materie oggetto dell’intervento da affidare nonché adeguata competenza quale Project Manager, acquisita anche mediante la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia di Project Management.
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Quali sono i compiti del Direttore dell’Esecuzione del Contratto?
Quali sono i compiti del DEC? Secondo l’art. 31 dell’Allegato II.14 D.L.gs. 36/2023, il direttore dell’esecuzione esercita il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, così da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle condizioni offerte in sede di aggiudicazione o affidamento.
Queste attività devono essere esercitate nel pieno rispetto dei criteri di misurabilità della qualità e devono risultare da apposito processo verbale. Sono attribuiti al direttore dell’esecuzione anche specifici compiti per l’avvio dell’esecuzione, le verifiche in corso di esecuzione, e l’ultimazione delle prestazioni.
Il direttore dell’esecuzione:
- presenta periodicamente al RUP un rapporto sull’andamento delle principali attività di esecuzione del contratto;
- propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dal codice appalti;
- comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione del contratto e redige processo verbale delle circostanze contestate in contraddittorio con l’imprenditore.
L’esecutore dei lavori si uniforma alle disposizioni e agli ordini di servizio del direttore dei lavori senza poterne sospendere o ritardare il regolare sviluppo. Nei contratti di servizi e forniture le modalità dell’attività di direzione, controllo e contabilità demandata al RUP o al direttore dell’esecuzione sono individuate con il capitolato speciale o, in mancanza, con l’allegato II.14, secondo criteri di trasparenza e semplificazione e prevedono l’uso delle piattaforme digitali di cui all’articolo 25 (ti ricordo che dal 1° gennaio 2024 tutti gli affidamenti devono essere gestiti per mezzo di piattaforme di approvvigionamento digitale).
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Direttore dell’esecuzione del contratto nuovo codice appalti: verifica di collaudo
Per i contratti di servizi e forniture la verifica di conformità è effettuata dal RUP o, se nominato, dal direttore dell’esecuzione. Per servizi e forniture caratterizzati da elevato contenuto tecnologico
oppure da elevata complessità o innovazione, le stazioni appaltanti possono prevedere la nomina di uno o più verificatori della conformità diversi dal RUP o dal direttore dell’esecuzione del
contratto.
L’ANAC esorta le stazioni appaltanti: controlli più rigorosi sull’esecuzione dei contratti!
Con una recente delibera (n. 497 del 29 ottobre 2024), l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha sottolineato l’importanza di rafforzare i controlli durante l’esecuzione dei contratti pubblici, promuovendo un monitoraggio concreto e documentato. L’intervento richiama in particolare il ruolo centrale del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), invitandoli ad esercitare una supervisione attiva e trasparente in ogni fase dell’appalto.
Sono chiamati a svolgere un ruolo attivo, garantendo che l’esecuzione contrattuale avvenga secondo le clausole stabilite. È richiesto l’uso di criteri misurabili per redigere attestazioni periodiche di regolare esecuzione, basate su analisi qualitative e quantitative. La verbalizzazione accurata delle attività di controllo è fondamentale per assicurare trasparenza e tracciabilità, prevenendo potenziali sanzioni.
Il documento fornisce linee guida operative ai RUP e ai DEC per superare le criticità riscontrate nelle attività di vigilanza. Tra le misure suggerite:
- ispezioni periodiche e a sorpresa, per garantire un monitoraggio continuo;
- check-list di verifica e verbali dettagliati, redatti in contraddittorio con l’appaltatore;
- valutazione tecnica delle migliorie proposte, con modalità chiare e trasparenti.
I controlli devono essere costanti e sistematici, non limitandosi a risposte reattive a segnalazioni o problematiche emerse. È emersa, infatti, la frequente assenza di documentazione che attesti le verifiche svolte, compromettendo la trasparenza e la tracciabilità.
Le direttive derivano da anomalie riscontrate durante le attività di vigilanza d’ufficio, soprattutto in appalti relativi a servizi e forniture. Tra le principali problematiche:
- controlli effettuati solo a posteriori, spesso in risposta a segnalazioni esterne;
- mancanza di evidenze documentali sulle verifiche condotte;
- scarso utilizzo di strumenti digitali per tracciare le attività in tempo reale.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/direttore-esecuzione-codice-appalti/


