direttore dei lavori

Stanno per arrivare le linee guida definitive sul direttore dei lavori

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Direttore dei lavori e direttore dell’esecuzione: arriva il parere favorevole della Conferenza Unificata sullo schema di decreto del Mit di approvazione delle linee guida

Il nuovo Codice appalti (dlgs 50/2016) all’art. 111 c.1 prevede che, con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, siano approvate le linee guida che individuano le modalità e, se del caso, la tipologia di atti, attraverso i quali il direttore dei lavori effettua l’attività di cui all’articolo 101, comma 3, in maniera da garantirne trasparenza, semplificazione, efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche anche per i controlli di contabilità.

Ricordiamo che dopo una prima pubblicazione delle linee guida sul direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione, il Consiglio di Stato aveva espresso un parere favorevole ma con riserva, subordinandolo al rispetto di tutta una serie di condizioni.

Veniva, dunque, pubblicato lo schema di decreto del Mit, suddiviso in 3 titoli e 33 articoli, di approvazione delle linee guida recanti:

Modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture

Il parere della Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, tenutasi il 6 dicembre 2017, ha espresso parere favorevole, con le seguenti raccomandazioni:

  1. all’art.6 eliminare la lettera c) del comma 1: Motivazione: In merito allo stato del sottosuolo il DL non può fare attestazioni senza indagini specifiche che comunque devono essere predisposte dal RUP in fase di progettazione come previsto all’art. 27 commi 4 e 5
  2. all’art. 10, sostituire la rubrica dell’articolo con la seguente “Modifiche e variazioni contrattuali”
  3. all’art.10, comma 3, sostituire la parola “variazione” con la parola “modifica”
  4. all’art.10, eliminare il comma 5: Motivazione: le modifiche proposte eliminano i riferimenti alle varianti. In particolare, non è infatti possibile un aumento della prestazione oltre il quinto d’obbligo in ipotesi di variante. Una simile previsione è illegittima in quanto in palese contrasto con la normativa di cui all’art.106 del codice dei contratti
  5. all’art.25, comma 3, sostituire la parola “variazioni” con la parola “modifiche”
  6. all’art 25, eliminare il comma 5: Motivazione: le motivazioni corrispondono a quelle di cui al suddetto all’art.10

L’iter per l’approvazione del decreto

Ricordiamo di seguito il complesso iter per l’approvazione del decreto:

  1. iniziale proposta dell’Anac, acquisita al protocollo numero 24904 del 24 giugno 2016
  2. parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso con note prot. n. 6734 del 18 luglio 2016 e prot. n. 6907 del 22 luglio 2016
  3. nota dell’Anac prot. n. 0119526 dell’8 agosto 2016, relativa alle citate note del Consiglio superiore dei lavori pubblici
  4. parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza della Commissione speciale del 19 ottobre 2016
  5. proposta definitiva dell’Anac, trasmessa con nota della medesima Autorità prot. n. 0185848 del 15 dicembre 2016, così come riformulata con nota prot. n. 0107787 del 15 settembre 2017
  6. parere della Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 6 dicembre 2017
  7. parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (ancora da esprimere)
  8. comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 (ancora da dare)

Compiti del direttore dei lavori

Le attività del direttore dei lavori si sviluppano in momenti diversi e successivi, interessando non solo la fase esecutiva dell’opera, ma anche una fase preliminare.

Durante la fase preliminare il Rup procede alla preventiva acquisizione dell’attestazione del direttore dei lavori in merito su svariati aspetti, tra cui:

  • accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali
  • assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto
  • realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori
  • etc.

Qualora non sia stato ancora nominato il direttore dei lavori, l’attestazione del direttore dei lavori viene rilasciata dal Rup.

Possiamo sintetizzare l’attività del direttore dei lavori nelle seguenti fasi:

  1. nomina del direttore dei lavori
  2. attività preliminari
  3. consegna dei lavori
  4. controllo in fase esecutiva
  5. accettazione dei materiali
  6. emissione degli atti contabili
  7. varianti in corso d’opera
  8. sospensione dei lavori
  9. comunicazione delle riserve iscritte
  10. certificato di regolare esecuzione
  11. ultimazione dei lavori

 

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