Calcolo energetico: arriva la nuova direttiva EPBD
Importanti novità nella direttiva europea EPBD: immobili residenziali in classe energetica E entro il 2030, nuovo APE, passaporti di qualificazione edifici intelligenti e molto altro
Il Parlamento Europeo ha approvato la nuova direttiva europea EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) a marzo 2023. La direttiva contiene importanti novità per la riqualificazione del patrimonio immobiliare. Lo scopo è quello di migliorare la qualità degli edifici situati all’interno dell’Unione Europea, in particolare: prestazione energetica, riduzione costante delle emissioni dei gas a effetto serra e conseguire un parco immobiliare a emissioni zero entro il 2050. L’approvazione, tuttavia, non vuol dire che l’entrata in vigore del provvedimento è vicina, difatti il recepimento degli Stati membri, potrebbe non arrivare prima del 2025. Ora inizia il negoziato tra Commissione, Parlamento europeo e governi membri. Tuttavia, per avere nero su bianco si potrebbe arrivare a luglio, mentre prima del 2025 è difficile che la direttiva diventi operativa.
Conoscere la classe energetica è importante perché permette di sapere il fabbisogno energetico di un edificio o di un’abitazione. Dal 1° luglio 2009 l’APE è obbligatorio in caso di compravendita di immobili e dal 1° luglio 2010 in caso di locazione. Per rispondere al meglio alle tue esigenze ti consiglio il software per la certificazione energetica, la verifica delle prestazioni energetiche degli edifici e la progettazione di interventi di efficientamento energetico Superbonus ed ecobonus, sempre aggiornato alle ultime novità normative.
EPBD 2023, approvazione del Parlamento europeo
L’approvazione della direttiva EPBD, avvenuta a Strasburgo, ha dato il via libera alla direttiva sulle case green che prevede il miglioramento della classe energetica degli edifici a partire dal 2030. In particolare le disposizioni della presente direttiva riguardano:
- il quadro comune generale di una metodologia per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici e delle unità immobiliari;
- l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di edifici e unità immobiliari di nuova costruzione;
- l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica di:
- edifici esistenti e unità immobiliari sottoposti a ristrutturazioni importanti;
- elementi edilizi che fanno parte dell’involucro dell’edificio e hanno un impatto significativo sulla prestazione energetica dell’involucro dell’edificio quando sono rinnovati o sostituiti;
- sistemi tecnici per l’edilizia quando sono installati, sostituiti o sono oggetto di un intervento di miglioramento;
- l’applicazione di norme minime di prestazione energetica agli edifici esistenti e alle unità immobiliari esistenti, a norma degli articoli 3 e 9;
- un quadro armonizzato per valutare il potenziale di riscaldamento globale nel corso del ciclo di vita;
- l’energia solare negli edifici;
- l’eliminazione graduale dell’uso di combustibili fossili negli edifici;
- i passaporti di ristrutturazione;
- i piani nazionali di ristrutturazione degli edifici;
- le infrastrutture di mobilità sostenibile all’interno e in prossimità degli edifici;
- edifici intelligenti;
soluzioni basate sulla natura che rafforzano il corretto utilizzo e l’adattamento dello spazio pubblico che circonda gli edifici con elementi come materiali in legno, tetti e facciate verdi e soluzioni che sono ispirate alla natura e da essa supportate, che forniscono nel contempo benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a creare resilienza; - la certificazione della prestazione energetica degli edifici o delle unità immobiliari;
- l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento, ventilazione e condizionamento d’aria negli edifici;
- i sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica, i passaporti di ristrutturazione, gli indicatori della predisposizione degli edifici all’intelligenza e i rapporti di ispezione;
- le prestazioni relative alla qualità degli ambienti interni degli edifici.
I requisiti stabiliti dalla direttiva sono requisiti minimi e non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere o prendere provvedimenti più rigorosi. Tali misure devono essere compatibili con il TFUE (Trattamento sul Funzionamento dell’Unione Europea).
Obiettivo della direttiva EPBD
L’obiettivo della direttiva Europea è quello di incentivare in tutta Europa la ristrutturazioni di edifici privati e pubblici, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2 del parco immobiliare dei 27 Stati membri. La direttiva comunica che tali edifici sono responsabili del 40% del consumo finale di energia e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra associate all’energia, evidenziando, inoltre, che il 75% del patrimonio complessivo non è efficiente sul piano energetico e il gas naturale viene utilizzato principalmente per il riscaldamento degli edifici, rappresentando il 42% circa dell’energia utilizzata per il riscaldamento degli ambienti e del settore residenziale. Seguono petrolio con il 14% e il carburante con circa il 3%. Pertanto diventa opportuno ridurre i consumi e apportare con sé una politica di efficientamento energetico per garantire che tutti i cittadini ne traggano vantaggio.
Contenuti principali della direttiva
Ecco tutti gli elementi principali della bozza all’esame del Parlamento Europeo:
- entro il primo gennaio 2030 tutti gli immobili residenziali dovranno rientrare nella classe energetica E, mentre entro il 2033 sarà obbligatorio passare alla classe D, per arrivare alle emissioni zero al 2050;
- le sanzioni al momento non sono previste;
- vengono escluse dalla direttiva le case di vacanza, i palazzi storici ufficialmente protetti, le chiese e abitazioni indipendenti con una superficie inferiore a 50 m².
Tuttavia i singoli Stati membri stabiliranno come raggiungere gli obiettivi ossia quali misure adottare nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione per raggiungere questi risultati.
Passaporti di ristrutturazione e registro digitale degli edifici
L’articolo 10 della direttiva prevede un’importante novità per gli stati membri dell’Unione Europea: viene istituito il passaporto di ristrutturazione. Gli Stati membri facilitano l’integrazione dei passaporti di ristrutturazione nel registro digitale degli edifici, raccogliendo informazioni tecniche e giuridiche con dati essenziali che consentiranno ai proprietari immobiliari di pianificare ed eseguire ristrutturazioni profonde per fasi fino ad azzerare le emissioni dell’immobile.
Il passaporto di ristrutturazione è rilasciato in un formato digitale da un esperto qualificato; contiene una tabella di marcia olistica di ristrutturazione che stabilisce il numero massimo di fasi di ristrutturazione.
Indica i benefici attesi in termini di risparmio energetico, risparmio in bolletta e riduzioni delle emissioni di gas a effetto serra durante l’intero ciclo di vita.
Definisce tutti i possibili interventi consigliati e realizzabili sull’immobile.
Ristrutturazione profonda
Il termine di “ristrutturazione profonda” non è stata ancora definito dall’Unione Europea, ma dovrebbe essere definita come un intervento di ristrutturazione negli edifici energivori in edifici a emissioni 0.
Infrastrutture verdi
Gli stati membri dovrebbero incoraggiare l’installazione di superfici coperte da vegetazione, con l’obiettivo di trattenere l’acqua piovana, riducendo in questo modo il deflusso urbano e migliorando al tempo stesso la gestione delle acque piovane. Le infrastrutture che in futuro decideranno di installare tali soluzioni apporteranno con loro 2 benefici, quali:
- ridurre l’effetto “isola di calore urbano”;
- raffreddamento degli edifici e l’ambiente circostante durante l’estate.
Bauhaus europeo
L’art.7-bis definisce il “nuovo Bauhaus europeo” che mira a promuovere una maggiore circolarità dell’ambiente edificato, favorendo la ristrutturazione e il riutilizzo rispetto alla demolizione e alla nuova costruzione, a seconda dei casi.
Il nuovo APE
All’interno della direttiva spunta una novità riguardante gli attestati di prestazione energetica (APE). In particolare, viene previsto che gli Stati membri dell’Unione Europea dovrebbero garantire che tale attestato rifletta in modo accurato le prestazioni energetiche degli edifici. Ricordiamo che l’APE è un documento da redigere obbligatoriamente in alcuni casi (dl 63/2013) e da allegare ai contratti di compravendita e locazione e si consegna alla regione per l’aggiornamento del catasto regionale (SIAPE) e ha una validità massima di 10 anni (l’impianto termico è in regola con il libretto). Viene redatto dal tecnico, certificatore energetico, che in alcune regioni deve possedere requisiti specifici.
Secondo la direttiva Europa, tale attestazione potrebbe subire un notevole aggiornamento, con l’inserimento all’interno del documento delle seguenti informazioni:
- passaporto di ristrutturazione;
- presenza di sensori fissi che monitorano i livelli di qualità ambientale interna;
- presenza di comandi fissi che reagiscono ai livelli di qualità ambientale interna;
- sistemi di automazione e controllo dell’edificio;
- recupero del calore dalle acque reflue;
- ventilazione;
- raffrescamento;
- recupero di energia;
- soluzioni intelligenti; caratteristiche architettoniche;
- numero dei punti di ricarica dei veicoli;
- ecc.
Inoltre, gli Stati membro dovranno adottare le misure necessarie volte nella metodologia di calcolo derivanti alla massimizzazione del consumo di energie rinnovabili in loco anche per altri usi.
Domotica
La direttiva incoraggia l’utilizzo della domotica e di tutte le tecnologie intelligenti che garantiscono il corretto funzionamento degli edifici e la massima efficienza in ogni condizione climatica.
Caldaie a gas
Per ottenere l’azzeramento delle emissioni, la direttiva prevede l’eliminazione graduale dei combustibili fossili e gli stati membri non dovrebbero più offrire incentivi finanziari volti all’installazione di caldaie a combustibile fossile.
Mobilità sostenibile
Si propone la realizzazione di infrastrutture diffuse per la ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali e commerciali e prevede peraltro anche l’aumento degli spazi dedicati al parcheggio dei velocipedi (soprattutto biciclette).
Interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche
Per effettuare un adeguamento alla direttiva, è richiesto un taglio dei consumi energetici di circa il 25%! Per ottenere un miglioramento di classificazione, gli edifici dovranno effettuare gli stessi interventi previsti oggi per il Superbonus:
- coibentazione dell’edificio con il cappotto termico,
- installazione di nuove caldaie a condensazione,
- sostituzione degli infissi,
- installazione del fotovoltaico.
Banca dati APE
L’art. 19 prevede l’obiettivo di raccogliere i dati sulla prestazione energetica di ogni singolo edificio o dell’intero parco immobiliare di ogni stato membro. Tali dati anonimizzati dovranno essere leggibili meccanicamente e accessibili mediante un’idonea interfaccia digitale. Mentre, per quanto riguarda gli edifici in vendita o locazione, si dovrà assicurare l’accesso all’attestato di prestazione energetica ai potenziali acquirenti o locatari.
Scambio dei dati
Entro il 31 dicembre 2023, la commissione Europea dovrà adottare gli atti di esecuzione che andranno a specificare i requisiti di interoperabilità e le procedure non discriminatorie per l’accesso ai dati tecnici dei sistemi edilizi. In particolare, tale articolo permetterà di fornire l’accesso ai dati di ogni singolo immobile previo accordo contrattuale esistente tra locatari e gestori degli immobili.
Infine, ti ricordo che l’attestato di prestazione energetica è obbligatorio, permette di indicare le caratteristiche energetiche di un immobile e deve essere prodotto tramite dei professionisti certificati.

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