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Home » Approfondimenti » Certificazione energetica » Direttiva EPBD: come cambiano i calcoli energetici

Direttiva EPBD: come cambiano i calcoli energetici

Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e criteri di fissazione dei requisiti minimi indicati nella direttiva case green

Tempo di lettura stimato: 5 minutidi Redazione BibLus / 21 Febbraio 2024/0 Commenti/in Certificazione energetica /di
Nuova direttiva ue

La nuova direttiva “case green” ha ricadute immediate sulle modalità di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e sulle regole che disciplinano la certificazione energetica e il progetto degli edifici.

In pratica, dovremo prepararci a un nuovo APE e ad una nuova relazione energetica di progetto. Vediamo più nel dettaglio cosa stabilisce la direttiva EPBD.

Per progettare edifici ad alte prestazioni energetiche con le nuove norme sarà sempre più necessario un software APE innovativo e potente, che ti offra la sicurezza di essere sempre aggiornato e di ottenere verifiche affidabili e professionali.

Indice

  • Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici
  • Requisiti e standard minimi di prestazione energetica
  • Direttiva EPBD e normativa italiana sulla prestazioni energetica in Italia

Calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici

In merito alla metodologia da adottare per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (art.4), l’Allegato 1 della direttiva EPBD stabilisce che la prestazione energetica di un edificio

  • è determinata sulla base del consumo di energia calcolato o misurato
  • riflette l’uso normale di energia dell’edificio per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l‘illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia.

La metodologia per la determinazione della prestazione energetica di un edificio deve essere trasparente e aperta all’innovazione e gli Stati Membri devono descriverla sulla base degli Allegati A delle principali norme europee sul calcolo della prestazione energetica o documenti che le
sostituiscono.

Le norme principali citate dalla Direttiva sono:

  • EN ISO 52000-1,
  • EN ISO 52003-1,
  • EN ISO 52010-1,
  • EN ISO 52016-1, EN ISO 52018-1,
  • EN ISO 52120-1,
  • EN 16798-1
  • EN 17423.

Tutte queste norme sono già state recepite da UNI ed è in corso di finalizzazione la preparazione degli allegati nazionali che le renderanno pienamente applicabili.

Gli Stati membri provvedono affinché l’uso normale dell’energia sia rappresentativo delle condizioni d’uso effettive per ogni tipologia pertinente e rispecchi il comportamento tipico degli utenti. Se possibile, l’uso normale dell’energia e il comportamento tipico degli utenti si basano sulle statistiche nazionali, sui codici edilizi e sui dati misurati disponibili.

Quando l’utilizzo dell’energia misurata costituisce la base per il calcolo della prestazione energetica degli edifici, la metodologia di calcolo è in grado di individuare l’incidenza del comportamento degli occupanti e delle condizioni climatiche locali, elementi di cui il risultato del calcolo non deve tenere conto.

L’utilizzo dell’energia misurata da utilizzare al fine di calcolare la prestazione energetica degli edifici esige, come minimo, letture a intervalli mensili e deve distinguere tra vettori energetici.

Gli Stati membri possono utilizzare il consumo di energia misurato in condizioni di esercizio tipiche per verificare la correttezza del consumo di energia calcolato e consentire il raffronto tra le prestazioni calcolate e quelle effettive. Il consumo di energia misurato ai fini della verifica e del raffronto può basarsi su letture mensili.

La prestazione energetica di un edificio è espressa in kWh/m2.anno di energia primaria.

Il fabbisogno e il consumo di energia per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la produzione di acqua calda per uso domestico, la ventilazione, l’illuminazione integrata e altri sistemi tecnici per l’edilizia sono calcolati facendo uso di intervalli di calcolo del tempo mensili, orari o suborari in modo da tenere conto delle condizioni variabili che incidono sensibilmente sul funzionamento e sulle prestazioni dell’impianto, come pure sulle condizioni interne, e da ottimizzare il livello di benessere, la qualità dell’aria interna, compreso il comfort.

Il calcolo dell’energia primaria si fonda su fattori di energia primaria aggiornati periodicamente (con la distinzione tra non rinnovabile, rinnovabile e totale) o su fattori di ponderazione per vettore energetico, che devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, e tenuto conto del mix energetico previsto sulla base del piano nazionale per l’energia e il clima.

Tali fattori di energia primaria o di ponderazione possono basarsi su informazioni nazionali, regionali o locali ed essere determinati su base annuale, stagionale, mensile, giornaliera od oraria o fondarsi su informazioni più specifiche messe a disposizione per singoli sistemi a distanza.

Per esprimere la prestazione energetica di un edificio, gli Stati membri definiscono indicatori numerici supplementari relativi all’uso totale di energia primaria non rinnovabile e rinnovabile e alle emissioni operative di gas a effetto serra prodotte in kg di CO2 eq/(m2 anno).

Ai fini della determinazione della metodologia di calcolo si deve tenere conto almeno degli aspetti seguenti:

  1. le seguenti caratteristiche termiche effettive dell’edificio, comprese le sue divisioni interne:
    i) capacità termica;
    ii) isolamento;
    iii) riscaldamento passivo;
    iv) elementi di raffrescamento;
    v) ponti termici;
  2. impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda per uso domestico, comprese le relative caratteristiche di isolamento;
  3. capacità di produzione di energia rinnovabile e di stoccaggio di energia in loco;
  4. impianti di condizionamento d’aria;
  5. ventilazione naturale e meccanica, compresa eventualmente l’ermeticità all’aria e il recupero del calore;
  6. impianto di illuminazione integrato (principalmente per il settore non residenziale);
  7. progettazione, posizione e orientamento dell’edificio, compreso il clima esterno;
  8. sistemi solari passivi e protezione solare;
  9. condizioni climatiche interne, incluso il clima degli ambienti interni progettato;
  10. carichi interni;
  11. sistemi di automazione e controllo degli edifici e relative capacità di monitorare, controllare e ottimizzare la prestazione energetica.

Si tiene conto dell’influenza positiva degli aspetti seguenti:

  1. condizioni locali di esposizione al sole, sistemi solari attivi e altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili;
  2. sistemi di cogenerazione dell’elettricità;
  3. sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento urbano o collettivo;
  4. illuminazione naturale;
  5. sistemi di stoccaggio di energia elettrica
  6. sistemi di stoccaggio di energia termica

Ai fini del calcolo della prestazione energetica, gli edifici dovranno essere classificati adeguatamente secondo le categorie seguenti:

  1. abitazioni monofamiliari di diverso tipo;
  2. condomini (di appartamenti);c) uffici;
  3. strutture scolastiche;
  4. ospedali;
  5. alberghi e ristoranti;
  6. impianti sportivi;
  7. esercizi commerciali per la vendita all’ingrosso o al dettaglio;
  8. altri tipi di edifici che consumano energia
Icona

Download Gratuito Direttiva EPBD Case Green PDF (2024/1275)

Requisiti e standard minimi di prestazione energetica

L’art.5 affida agli Stati membri il compito di definire requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici o le unità edilizie con l’obiettivo di raggiungere almeno livelli ottimali in funzione dei costi e, ove pertinente, valori di riferimento più rigorosi come i requisiti per gli edifici a energia quasi zero e i requisiti per gli edifici a zero emissioni.

Ogni Stato Membro è chiamato a verificare il principio della cost optimality seguendo una precisa metodologia comparativa. La verifica deve essere effettuata ogni cinque anni. Tra l’altro, entro il 30 giugno 2025 la Commissione rivedrà tale quadro metodologico comparativo.

Tutti gli Stati membri devono garantire che rispettino questi requisiti minimi di prestazione energetica:

  • tutti i nuovi edifici siano almeno edifici a energia quasi zero (e dal 2028 a emissioni zero)
  • tutti gli edifici che subiscono una ristrutturazione importante

Gli Stati membri potranno contemplare differenze tra edifici nuovi ed esistenti e tra diverse categorie di edifici e dovranno riesaminare i loro requisiti minimi di prestazione energetica a intervalli regolari che non devono essere superiori a cinque anni e devono, se necessario, aggiornarli al fine di riflettere i progressi tecnici nel settore edilizio.

La Commissione è tenuta ad adottare atti delegati per definire un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli di costo ottimale dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici e gli elementi edilizi.

Direttiva EPBD e normativa italiana sulla prestazioni energetica in Italia

Il principale riferimento in Italia per la prestazione energetica degli edifici è il D.Lgs. 192/05, che ha recepito la EPBD I (direttiva 2002/91/CE). I successivi provvedimenti di recepimento (la legge 90/13 e il D.Lgs. 48/20) hanno acquisito i principi delle direttive EPBD II (direttiva 2010/31/UE) e III (direttiva 2018/844/UE) aggiornando il D.Lgs. 192/2005.

I decreti attuativi (D.M. 26 giugno 2015) completano il quadro in materia di requisiti minimi di progetto, relazioni tecniche e certificazione energetica.

Leggi anche l’approfondimento sulla Direttiva case green

termus
termus

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/direttiva-europea-epbd/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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