Mancata impugnazione del diniego del permesso di costruire in in sanatoria

Diniego PdC in sanatoria: senza impugnazione arriva la demolizione

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Il consolidamento del diniego di sanatoria per mancata impugnazione comporta l’incontestabilità sostanziale dell’abuso con obbligo di demolizione. Lo chiarisce il CdS

Non impugnare per tempo un diniego di sanatoria di un abuso edilizio, preclude definitivamente la possibilità di sottrarre il manufatto da sicura demolizione. Questo in sostanza il contenuto della sentenza n. 3793/2022 del Consiglio di Stato.

L’abuso scoperto e il diniego della sanatoria non impugnato, il caso

La proprietaria di un immobile in vendita attraverso una precedente contesa giudiziaria che la vedeva contrapposta all’acquirente del fabbricato, veniva a scoprire un abuso edilizio all’interno della proprietà alienata.

Si trattava di un vano di 13 m² adibito a camera da letto che risultava privo del necessario titolo edilizio ed in violazione delle distanze legali tra fabbricati.

Per tale abuso era stato chiesto dal precedente acquirente il permesso di costruire in sanatoria negato dal Comune.

Successivamente, la donna, rientrata in possesso dell’immobile e venendo a conoscenza anche del provvedimento ingiuntivo a demolire il vano abusivo emanato dal Comune, decideva di fare ricorso al Tar che lo respingeva.

La nostra protagonista, infine, si rivolgeva in appello al CdS, lamentando principalmente che:

  • il vano sarebbe risalito ad un’epoca anteriore al 1961, secondo il contenuto di una consulenza tecnica disposta nel processo civile;
  • l’ordine di demolizione avrebbe avuto natura discrezionale, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato in quanto privo di motivazione a sostegno dell’ingiunzione a demolire.

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La sentenza del Consiglio di Stato: il diniego del PdC in sanatoria è ormai definitivo

I giudici di Palazzo Spada premettono che:

  • l’ordine di demolizione è un atto dovuto e vincolato e non necessita di motivazione aggiuntiva rispetto all’indicazione dei presupposti di fatto e all’individuazione e qualificazione degli abusi edilizi;
  • nel caso in esame non risulta il presupposto della doppia conformità indispensabile per la sanatoria (art. 36 dpr 380/2001),

detto ciò, spiegano che il nodo della questione può essere ricercato nel fatto che il diniego di sanatoria non è stato impugnato né dal proprietario (acquirente) né dall’attuale proprietaria appellante, con decorrenza del termine:

Il consolidamento del diniego di sanatoria comporta […] l’incontestabilità sostanziale dell’abuso

In definitiva, l’ordine di demolizione , il quale trova il suo presupposto nel diniego di sanatoria ormai divenuto definitivo, avrebbe potuto quindi essere annullato solo per vizi suoi propri, che nella specie non sono stati rilevati.

Il ricorso non è accolto.

 

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