Diniego del permesso di costruire: le osservazioni del richiedente contano

Diniego del permesso di costruire: occhio alle osservazioni del richiedente!

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Il Tar Veneto si esprime sul diniego del permesso di costruire: il Comune deve tener conto delle osservazioni del richiedente

Presentare le proprie osservazioni dopo il preavviso di diniego di un permesso di costruire richiesto, quanto può incidere sulla decisione finale dell’Ente che lo deve rilasciare?

A questa domanda risponde il Tar Veneto con la sentenza n. 891/2021.

Il caso

Una privata richiedeva un permesso di costruire al Comune per realizzare una recinzione volta a delimitare una porzione del terreno di sua proprietà.

L’opera con annesso cancello, che sarebbe dovuta sorgere in corrispondenza della strada comunale, era costituita da montanti di acciaio e rete metallica.

Il permesso di costruire, però, veniva negato tramite preavviso dal Comune poiché in contrasto con le previsioni urbanistiche vigenti.

Di conseguenza, la proprietaria aveva presentato le sue osservazioni, evidenziando la contraddittorietà del diniego rispetto alle precedenti determinazioni assunte dalla stessa Amministrazione con rifermento alle medesime opere.

Il Comune, senza rispondere alle osservazioni presentate dalla richiedente, confermava il provvedimento di diniego.

La privata, quindi, decideva di ricorrere al Tar per violazione dell’art. 10 bis (Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza) della legge n. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

La sentenza del Tar Veneto

I giudici del Tar premettono che l’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che:

nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l’autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda;

entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti;

[…] l’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni deve darsi ragione nella motivazione del provvedimento finale.

Il Tar spiega che l’istituto del “preavviso di diniego”, sorto con il chiaro intento di potenziare il procedimento in favore del privato, finisce con l’assicurare che ogni momento del procedimento immediatamente precedente l’adozione del provvedimento sia utile all’Amministrazione per pervenire alla scelta discrezionale migliore.

Un’applicazione corretta dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 (continuano a spiegare i togati) esige, non solo che l’Amministrazione esprima compiutamente nel preavviso di provvedimento negativo le ragioni che intende assumere a fondamento del diniego, ma anche che le integri, nella determinazione conclusiva (ovviamente, se ancora negativa), con le argomentazioni finalizzate a confutare la fondatezza delle contro-osservazioni formulate dall’interessato nell’ambito del contraddittorio predecisorio.

Nel caso in esame, il Tar osserva che il diniego del permesso di costruire impugnato non ha preso in alcuna considerazione le osservazioni presentate, ed è per tale motivo che il diniego stesso risulta illegittimo.

Il ricorso è, quindi, accolto.

 

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Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Veneto

 

praticus-ta
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