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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Diniego concessione edilizia, è possibile chiedere i danni al Comune per ritardo della comunicazione?

Diniego concessione edilizia, è possibile chiedere i danni al Comune per ritardo della comunicazione?

Diniego concessione edilizia: il Tar della Toscana chiarisce quando è possibile presentare domanda di risarcimento danni al Comune che ha comunicato con ritardo la propria decisione

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 16 Febbraio 2017/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
risarcimento-danni-ritardo-concessione

Un imprenditore presentava il 16 giugno 1998 domanda di concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale ad uso magazzino e rimessa attrezzi, previa demolizione del manufatto esistente.

Il Comune in un primo momento faceva richiesta di documentazione integrativa (presentata dal richiedente) e solo dopo 3 anni (8 giugno 2011) emetteva il provvedimento di diniego della concessione edilizia.

A seguito di detto comportamento il richiedente lamentava un danno riconducibile alla violazione del termine di 60 giorni previsto dall’art. 4 della legge n. 493/93.

Ecco cosa prevedeva l’art. 4 della legge 493/1993 (poi abrogato dal testo unico per l’edilizia – D.P.R. 380/2001):

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la propria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine il responsabile del procedimento formula una motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. I termini previsti al presente comma sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti.

Pertanto veniva inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana.

Diniego concessione edilizia: la sentenza del Tar Toscana

Il Tar della Toscana, con la sentenza n. 168/2017, si esprime sul ricorso presentato dall’imprenditore.

A seguito del ritardo con il quale si è espresso il Comune dopo la richiesta di concessione edilizia, il ricorrente presenta richiesta di risarcimento danni, quantificabili nel seguente modo:

  • mancato guadagno, che avrebbe potuto ottenere dall’esercizio dell’azienda agricola
  • spese affrontate per presentare la domanda di concessione edilizia

Il giudice, richiamando una serie di sentenze pregresse sull’argomento, ricorda che è necessario che il danneggiato debba provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).

Il risarcimento del danno da ritardo risulta ammissibile se il danneggiato prova:

  • la violazione dei termini procedimentali
  • il dolo o la colpa dell’amministrazione
  • il nesso di causalità materiale o strutturale
  • il danno ingiusto, inteso come lesione dell’interesse legittimo al rispetto dei predetti termini

Pertanto il Tar ritiene infondato il ricorso e lo respinge, in quanto il ricorrente non ha fornito prova dell’esistenza del danno subito, ma si è limitato a prospettare l’esistenza di un danno in conseguenza della violazione del termine di conclusione del procedimento.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Toscana n. 168/2017

 


Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/diniego-concessione-edilizia-risarcimento-danni-al-comune/
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