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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Difformità edilizie: cosa sono e come sanarle

Difformità edilizie: cosa sono e come sanarle

Le difformità edilizie sono discrepanze tra ciò costruito e ciò autorizzato dagli enti competenti. Guida completa: differenza tra totali, parziali e non rilevanti, sanatoria, tolleranze, Salva Casa, sanzioni e vendita dell’immobile

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 12 Maggio 2026/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
Vendita immobile con difformità urbanistiche prescrizione

Le difformità edilizie sono scostamenti tra lo stato reale di un immobile e quanto autorizzato dal titolo edilizio. Possono essere totali, parziali, essenziali o non rilevanti. La sanatoria dipende dal tipo di abuso, dalla conformità urbanistica ed edilizia e dalle regole del D.P.R. 380/2001. Con il decreto Salva Casa, alcune parziali difformità e variazioni essenziali possono accedere a una sanatoria semplificata tramite art. 36-bis.

Esistono innumerevoli tipi di difformità, da quelle più gravi a quelle non rilevanti ed ogni fattispecie merita una valutazione e risoluzione specifica.

Per evitare di incorrere in illeciti edilizi, ti suggerisco di utilizzare un software per i titoli abilitativi in edilizia che ti consente di individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare, di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello.

Analizziamo nel dettaglio le diverse tipologie di difformità edilizie, le loro cause e le possibili soluzioni per sanare gli interventi irregolari.

Indice

  • Cosa sono le difformità edilizie?
  • Quali sono le principali tipologie di difformità edilizie?
  • Quali sono le difformità edilizie totali?
  • Quali sono le difformità edilizie parziali?
  • Cosa sono le variazioni essenziali?
  • Cosa sono le difformità edilizie non rilevanti?
  • Come sanare una difformità edilizia?
  • Cosa cambia con il decreto Salva Casa per le piccole difformità edilizie?
  • Quanto costa sanare una difformità edilizia?
  • Come funziona il silenzio-assenso nella sanatoria delle difformità?
  • Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo
  • Immobile con difformità edilizie: atto di compravendita è valido?
  • Difformità edilizia: prescrizione
  • Difformità edilizia ante 1967
  • Responsabilità del venditore per difformità edilizie
  • Difformità edilizie: sentenze di riferimento
  • FAQ sulle difformità edilizie

Cosa sono le difformità edilizie?

Le difformità edilizie sono scostamenti tra ciò che viene costruito e ciò che è stato autorizzato dalle autorità competenti.

Possono verificarsi quando un intervento di costruzione o ristrutturazione di un edificio viene eseguito senza le necessarie autorizzazioni o in difformità rispetto al progetto depositato al Comune.

Pertanto, l’abuso edilizio si configura come una difformità.

Quali sono le principali tipologie di difformità edilizie?

Le tipologie di abuso edilizio possono essere così riassunte:

  • interventi senza titolo abilitativo necessario: opere eseguite prima dell’ottenimento del titolo abilitativo o dopo l’annullamento;
  • interventi in totale difformità dal titolo abilitativo: casi in cui le caratteristiche tipologiche, planivolumetriche e di utilizzo dell’edificio sono completamente diverse da quanto autorizzato;
  • interventi in parziale difformità dal titolo: abusi edilizi di lieve entità, parzialmente conformi alle prescrizioni del titolo abilitativo;
  • interventi con variazioni essenziali: interventi realizzati senza rispettare i criteri previsti dalla legge.  Rientrano nelle variazioni essenziali:
    • cambiamento della destinazione d’uso che comporti variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 1444 del 2 aprile 1968;
    • aumento consistente di cubatura o superficie di solaio rispetto al progetto approvato;
    • modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi o localizzazione dell’edificio;
    • mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio consentito;
    • violazione delle norme antisismiche vigenti (a meno che non riguardi procedimenti procedurali).
  • interventi con difformità non rilevanti: scostamenti dai parametri autorizzati talmente minimi che non sono qualificabili come illeciti edilizi.
TipologiaGravitàPossibile rimedio
Assenza di titoloAltaSanatoria solo se ricorrono i presupposti
Totale difformitàMolto altaPermesso in sanatoria con doppia conformità o demolizione
Parziale difformitàMediaArt. 36-bis, SCIA o permesso in sanatoria
Variazione essenzialeAltaArt. 36-bis se applicabile
Difformità non rilevanteBassaNessuna sanatoria se rientra nelle tolleranze

Quali sono le difformità edilizie totali?

La totale difformità si verifica quando l’intervento edilizio realizzato è completamente diverso da quello autorizzato per tipologia, forma, dimensione o utilizzo, rispetto a quanto previsto dal permesso stesso.

Nello specifico, si parla di difformità totale quando viene costruito un edificio:

  • totalmente differente per tipologia architettonica e costruttiva;
  • completamente diverso per forma, posizione e distribuzione dei volumi;
  • radicalmente diverso per utilizzo, ossia per la destinazione d’uso che deriva dalle caratteristiche fisiche dell’edificio;
  • del tutto diverso in quanto comporta la creazione di nuovi volumi autonomi.

Le totali difformità possono anche essere associate a violazioni penali e possono comportare sanzioni amministrative e penali.

Quali sono le difformità edilizie parziali?

La difformità parziale (o lieve difformità) si verifica quando i lavori costruttivi, sebbene autorizzati, vengono eseguiti in modo diverso, influenzando solo elementi non essenziali della costruzione.

Si considerano difformità parziali quelle modifiche che non alterano la natura dell’intervento approvato né la conformazione o la struttura dell’opera autorizzata.

Le difformità parziali possono essere caratterizzate da:

  • modifiche a elementi particolari e non essenziali della costruzione, come la scelta di materiali diversi o la modifica di dettagli ornamentali;
  • divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera, come ad esempio quelle che riguardano le cubature accessorie, i volumi tecnici e la distribuzione interna delle singole unità abitative.

Queste difformità sono considerate meno gravi rispetto alle difformità totali e non comportano un’ordinanza di demolizione dell’opera.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 8072/2024, ha chiarito le distinzioni tra difformità edilizie totali e parziali e le variazioni essenziali facendo riferimento agli articoli 31 e 32 del Testo Unico Edilizia (TUE):

  • difformità totali o variazioni essenziali: si verificano quando l’opera realizzata differisce in modo significativo da quella prevista nel permesso di costruire, riguardando aspetti come conformazione, strutturazione, destinazione o ubicazione. In questi casi, si procede con la demolizione;
  • difformità parziali: si configurano quando le modifiche riguardano elementi non essenziali e determinano variazioni qualitative o quantitative che non incidono sulle strutture fondamentali dell’opera.

Secondo l’art. 32 del TUE, una variazione essenziale si ha quando le modifiche apportate al progetto iniziale alterano in modo significativo l’uso, la cubatura, la superficie, i parametri urbanistici-edilizi o violano norme come quelle antisismiche. Non sono considerate essenziali le variazioni che riguardano cubature accessorie, volumi tecnici o la distribuzione interna degli spazi.

Cosa sono le variazioni essenziali?

Le variazioni essenziali sono modifiche rilevanti rispetto al progetto autorizzato che incidono su destinazione d’uso, cubatura, superficie, parametri urbanistici, localizzazione o norme antisismiche.

L’articolo 32 del D.P.R. 380/2001 “Determinazioni delle variazioni essenziali” stabilisce che le regioni determinano quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l’essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

  • mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 1444/1968;
  • aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato;
  • modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell’edificio;
  • mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito;
  • violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.

Cosa sono le difformità edilizie non rilevanti?

Le difformità edilizie non rilevanti sono quelle difformità edilizie in cui il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia a patto che sia contenuto nel 2% delle misure previste nel titolo abilitativo.

Si tratta, quindi, di scostamenti dai parametri autorizzati talmente minimi che non sono qualificabili come illeciti edilizi, quindi, non richiedono alcuna sanatoria.

Tipologie di difformità edilizie

Tipologie di difformità edilizie

Come sanare una difformità edilizia?

A seconda della tipologia di difformità, è necessario avviare un diverso procedimento di sanatoria, così come di seguito analizzato:

  • nel caso di interventi in totale difformità dal titolo abilitativo, un permesso in sanatoria può sanare la situazione. In questo caso, è necessario rispettare il principio della doppia conformità. Tuttavia, non sempre è possibile e, per verificarlo, occorre visionare lo strumento urbanistico comunale, altrimenti, bisogna demolire il manufatto;
  • per gli interventi in parziale difformità dal titolo, è possibile sanare la situazione con un permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria subordinato al pagamento di una oblazione;
  • nel caso di interventi con variazioni essenziali, è possibile sanare con un permesso di costruire e presentare la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria subordinato al pagamento di una oblazione;
  • gli interventi con difformità non rilevanti, come detto, non sono qualificabili come illeciti edilizi e non richiedono alcuna sanatoria.
DifformitàStrumento possibile
Totale difformitàPermesso in sanatoria ex art. 36, se c’è doppia conformità
Parziale difformitàPermesso o SCIA in sanatoria ex art. 36-bis
Variazione essenzialeArt. 36-bis, se ricorrono i presupposti
Assenza/difformità da SCIASCIA in sanatoria e oblazione
TolleranzeNessuna sanatoria, ma dichiarazione tecnica se necessaria

Cosa cambia con il decreto Salva Casa per le piccole difformità edilizie?

La Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024, decreto salva casa, introduce nuove misure di semplificazione per favorire la regolarizzazione delle “piccole difformità edilizie”.

Le novità principali riguardano:

  • nuovo art. 36-bis del D.P.R. 380/2001;
  • superamento della doppia conformità rigida per alcuni casi;
  • disciplina aggiornata delle tolleranze costruttive;
  • possibilità di sanatoria con opere;
  • regole per varianti ante 1977 tramite art. 34-ter;
  • maggiore rilievo della dichiarazione del tecnico abilitato.

Nello specifico, il decreto apporta modifiche significative agli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/01 testo unico edilizia (TUE) ed introduce l’art. 36-bis – “Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali” con l’obiettivo di superare la disciplina sulla doppia conformità relativamente alle parziali difformità e variazioni essenziali dal permesso di costruire, dalla SCIA alternativa al PdC, nonché alle ipotesi di assenza o difformità dalla SCIA.

Fino alla scadenza dei termini previsti per gli interventi eseguiti in parziale difformità o variazione essenziale rispetto al permesso di costruire e comunque fino all’irrogazione delle relative sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario dell’immobile possono regolarizzare le piccole difformità e le variazioni essenziali e richiedere il permesso di costruire in sanatoria o presentare la SCIA in sanatoria, purché l’intervento risulti conforme:

  • alle norme urbanistiche vigenti al momento della presentazione della domanda;
  • alle regole edilizie vigenti al momento della realizzazione dell’intervento.

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Quanto costa sanare una difformità edilizia?

Il rilascio del permesso o della segnalazione di inizio attività in sanatoria è soggetto al pagamento di una somma, a titolo di oblazione, calcolata come segue:

  • doppio del contributo di costruzione incrementato del 20% per interventi realizzati in parziale difformità dal PdC o variazioni essenziali;
  • doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile: tra 1.032 euro e 10.328 euro per gli interventi senza SCIA o in difformità da essa e tra 516 euro e 5.164 euro per gli interventi che rispettano la doppia conformità.

Se l’immobile è soggetto a vincolo paesaggistico, l’ufficio competente richiede un parere vincolante per verificare la compatibilità paesaggistica dell’intervento. In caso di accertamento positivo della compatibilità paesaggistica, viene applicata una sanzione calcolata tramite una perizia, corrispondente al maggiore importo tra il danno causato e il profitto ottenuto dalla violazione.

Se la domanda di sanatoria viene respinta, si applica la sanzione demolitoria prevista dall’articolo 167, comma 1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Sanzioni per piccole difformità edilizie

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della SCIA, viene esteso il nuovo regime in merito all’eliminazione della “doppia conformità” e viene modificata la sanzione pecuniaria dal doppio al triplo dell’aumento del valore venale conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e in misura non inferiore a 1.032 euro.

Infine, in merito ad interventi edilizi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla Scia alternativa al PdC (art. 34 D.P.R. 380/01), il decreto ha introdotto un incremento delle sanzioni pecuniarie previste:

  • dal doppio al triplo del costo di produzione in caso di immobili a destinazione residenziale;
  • dal doppio al triplo del valore venale delle opere adibite ad usi diversi da quello residenziale.

Per quanto riguarda gli interventi eseguiti in assenza o totale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al permesso di costruire continua a permanere il regime della doppia conformità urbanistica ed edilizia ossia della necessità di rispettare la normativa prevista sia all’epoca della realizzazione sia al momento della presentazione della domanda (art. 36 D.P.R. 380/01).

Come funziona il silenzio-assenso nella sanatoria delle difformità?

Per gli interventi realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA alternativa al PdC, in assenza o in difformità dalla SCIA o per variazioni essenziali, la richiesta di sanatoria può essere considerata implicitamente accettata (silenzio-assenso) se l’amministrazione non risponde entro i termini stabiliti:

  • 45 giorni per il permesso in sanatoria;
  • 30 giorni per la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) in sanatoria.

Per gli immobili soggetti a vincoli paesaggistici sopravvenuti, è possibile richiedere una valutazione previa presentazione dell’autorizzazione paesaggistica. L’autorità competente deve pronunciarsi entro 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza, che deve essere reso entro 90 giorni.

ProceduraTermine
Permesso in sanatoria45 giorni
SCIA in sanatoria30 giorni
Vincolo paesaggisticotermini sospesi fino alla definizione del sub-procedimento
Richiesta attestazione decorso terminipossibile dopo la formazione del titolo

Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo

Le Legge 105/2024 di conversione del D.L. 69/2024 introduce l’art. 34-ter, che permette la regolarizzazione delle varianti realizzate prima del 1977. Questa norma distingue tra casi di tolleranze costruttive, che non richiedono interventi particolari, e casi che necessitano di una SCIA e del pagamento di una sanzione, equiparata a quella per le difformità parziali secondo il nuovo art. 36-bis, comma 5.

Per dimostrare l’epoca di realizzazione della variante, è necessario fornire documentazione dello stato legittimo oppure una dichiarazione del tecnico incaricato. In caso di dichiarazione falsa o mendace, si applicheranno le sanzioni penali.

L’Amministrazione può adottare i provvedimenti previsti dall’art. 19, comma 3, della L. 241/1990 (rimozione o prescrizioni per conformare l’attività alla normativa vigente) anche quando esiste un interesse pubblico concreto e attuale alla loro rimozione.

Per quanto riguarda sia la procedura sia gli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico, si applicano le disposizioni relative all’accertamento di conformità per le difformità parziali e le variazioni essenziali (art. 36-bis, commi 4 e 6).

Il nuovo art. 34-ter amplia il regime delle tolleranze previsto dall’art. 34-bis anche alle parziali difformità riscontrate durante sopralluoghi o ispezioni effettuati dai funzionari incaricati di verificare la conformità edilizia. Questo si applica nei casi in cui non sia stato emesso un ordine di demolizione o di ripristino e sia stata concessa l’abitabilità o l’agibilità dell’immobile.

Immobile con difformità edilizie: atto di compravendita è valido?

Quando si acquista un immobile senza aver provveduto alle idonee verifiche, è facile incappare nella presenza di difformità edilizie, anche a seguito della formalizzazione dell’atto notarile.

In presenza, nell’atto della dichiarazione del venditore dell’immobile, degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all’immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.

In genere, è l’acquirente ad essere responsabile di effettuare i necessari controlli urbanistici prima di completare con successo la trasmissione della proprietà dell’immobile. Questo onere non è espressamente previsto dalla legge, ma deriva da un principio di logica autotutela, finalizzato a proteggere i propri interessi da possibili contestazioni dell’atto di compravendita che potrebbero, nella peggiore delle ipotesi, portare alla sua nullità.

La questione spinosa, quando l’immobile è gravato da difformità edilizie, riguarda la possibilità di commercializzarlo, cioè se il bene può o meno essere oggetto di un valido atto pubblico di trasferimento della proprietà.

La legge è chiara al riguardo, come indicato all’art. 46, comma 1, del D.P.R. 380/2001, il quale afferma:

1. Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il 17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.

Difformità edilizia: prescrizione

La prescrizione del reato penale può avvenire in:

  • 4 anni se non ci sono stati atti interruttivi del processo (assenza di processo penale e nel caso in cui nessuno si sia accorto dell’abuso);
  • 5 anni: se ci sono stati atti interruttivi (ad esempio un decreto di citazione a giudizio o una richiesta di archiviazione).

Per quanto riguarda la sanzione amministrativa di demolizione e ripristino, essa non subisce alcuna prescrizione neanche a distanza di anni.  Infatti, il Consiglio di Stato stabilisce che l’illecito edilizio abbia un carattere permanente e protrae e conserva nel tempo la sua natura di abuso edilizio anche dopo 10 o 20 0 30 anni, fino a 60 anni.

Difformità edilizia ante 1967

Un immobile costruito prima del 1° settembre 1967 può essere legittimo anche senza titolo edilizio, ma occorre provare l’epoca di realizzazione.

Prove utili:

  • documenti catastali storici;
  • aerofotogrammetrie;
  • mappe comunali;
  • atti notarili;
  • fotografie datate;
  • certificazioni o attestazioni tecniche;
  • documentazione amministrativa.

Per regolarizzare gli edifici privi di titolo edilizio poiché antecedenti al 1967 (quando fuori dai centri urbani non era prevista la richiesta di un titolo edilizio abilitativo) è necessario presentare una comunicazione di inizio lavori (CILA), in cui si attesti che l’opera è stata realizzata prima del 1967 e richiedendo l’accatastamento dell’edificio in base a questo titolo.

È importante notare che non si configura alcun abuso edilizio se l’immobile è stato costruito prima del 1° settembre 1967, ovvero prima dell’entrata in vigore della Legge Ponte (L. 765/1967). In tale contesto, anche in assenza del titolo edilizio, introdotto per la prima volta dall’art. 10 della L. 765/1967, che ha modificato l’art. 31 della L. 1150/1942, l’edificio è esente da abuso.

Nel caso in cui il Comune richieda la demolizione, spetta al privato interessato l’onere della prova riguardante l’esistenza del fabbricato ante ’67, come recentemente precisato dal Consiglio di Stato.

A partire dal 1985, per la vendita di un immobile, il venditore deve inserire nell’atto di compravendita (sotto la sua responsabilità civile e penale e non del notaio):

  • per gli edifici costruiti prima del 1967, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti l’inizio dei lavori precedentemente al 1° settembre 1967;
  • per gli edifici costruiti successivamente, devono essere indicati gli estremi della licenza edilizia che ha legittimato la costruzione oggetto della compravendita.

Responsabilità del venditore per difformità edilizie

Il venditore può essere responsabile se vende un immobile difforme senza informare correttamente l’acquirente o senza dichiarare l’irregolarità.

In accordo con l’art. 1489 del codice civile, infatti, il venditore di un immobile assume la responsabilità per la vendita di un bene che si presenta difforme rispetto ai titoli edilizi che ne hanno autorizzato la costruzione, a meno che il compratore non sia a conoscenza effettiva dell’esistenza del problema o dell’onere gravante sul bene.

La responsabilità del venditore può essere esclusa solamente nel caso in cui il compratore abbia acquisito una conoscenza effettiva e diretta del problema, non potendo essere dedotta in modo assoluto o automatico dalla mera sottoscrizione delle planimetrie allegate al rogito notarile.

Difformità edilizie: sentenze di riferimento

Di seguito, ti propongo una serie di sentenze che chiariscono degli aspetti relativi alle difformità edilizie.

L’istanza di sanatoria con il Salva Casa rende improcedibile il ricorso per sanzioni già irrogate

Con un’istanza di accertamento di conformità, in base alle disposizioni della Legge 105/2024 (salva casa), il ricorso originario contro le sanzioni già irrogate diventa improcedibile. Lo chiarisce il TAR Lombardia con la sentenza 3091/2024.

Il caso in esame riguarda un ricorso presentato da due proprietari in comproprietà (½ ciascuno) di un immobile contro un’ordinanza di demolizione emessa dal Comune.

Il fabbricato, edificato nella sua forma attuale dal 1965, aveva subito modifiche previo nulla osta comunale e dell’Ufficiale Sanitario. Tuttavia, nel 2020, a seguito di una segnalazione di terzi, il Comune ha avviato un procedimento per verificare la conformità urbanistica dell’immobile. Dopo un sopralluogo, è stata evidenziata una presunta difformità rispetto al titolo abilitativo, che ha portato all’emanazione dell’ordinanza di demolizione per alcune parti specifiche della costruzione: un fienile, un ripostiglio sovrastante, un terzo livello con destinazione residenziale non autorizzato e modifiche dimensionali a strutture esistenti.

La parte ricorrente ha sollevato diverse censure rispetto alla legittimità del provvedimento, tra cui:

  • violazione di legge: la mancata applicazione degli articoli 3 e 8 della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.P.R. 380/2001;
  • difetto di motivazione: la decisione del Comune sarebbe stata adottata senza fornire adeguate giustificazioni;
  • violazione del principio di affidamento incolpevole: i ricorrenti ritenevano di aver agito in buona fede sulla base dei nulla osta ricevuti;
  • eccesso di potere: l’ordinanza sarebbe viziata da sproporzionalità e carenza di motivazione in relazione alla reale portata delle difformità riscontrate.

Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Comune non si è costituito in giudizio per difendere il proprio operato. Tuttavia, su richiesta del Tribunale, ha presentato una relazione sui fatti di causa.

Nel corso del procedimento, la parte ricorrente ha presentato un’istanza di sanatoria per le difformità parziali riscontrate, ai sensi della Legge 105/2024, nota come “Salva-casa”, che converte il D.L. 69/2024 (art. 36-bis). Tale istanza ha riguardato i manufatti oggetto del provvedimento di demolizione, configurando un possibile superamento delle irregolarità rilevate.

Il ricorso è stato dichiarato improcedibile dal TAR Lombardia a causa della presentazione dell’istanza di sanatoria ai sensi della Legge 105/2024.
Questa decisione si basa sul principio del sopravvenuto difetto di interesse.

In sostanza, il TAR Lombardia ha ritenuto che, a seguito della presentazione dell’istanza di sanatoria, l’oggetto del ricorso iniziale – ovvero l’annullamento dell’ordinanza di demolizione – fosse diventato irrilevante. Questo perché, a prescindere dall’esito dell’istanza di sanatoria, il Comune si troverà obbligato ad emettere un nuovo provvedimento in merito alle opere edilizie contestate.

Tale nuovo provvedimento, che potrebbe accogliere o rigettare la richiesta di sanatoria, andrebbe a sostituire l’ordinanza di demolizione originaria.
Di conseguenza, il ricorso contro l’ordinanza di demolizione iniziale perderebbe di significato, in quanto non avrebbe più alcun effetto concreto sull’esito del procedimento amministrativo.

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Download Gratuito Sentenza Tar Lombardia 3091/2024 - Nuova istanza di sanatoria e sanzioni già irrogate

Lavori in totale difformità: le responsabilità del direttore dei lavori

La Corte di Cassazione, nella sentenza penale n. 32020/2022, ha affrontato la questione dei reati connessi a lavori edilizi eseguiti in totale difformità rispetto al permesso di costruire, delineando le responsabilità del direttore dei lavori e le condizioni per il riconoscimento di una difformità totale e una possibile sanatoria.

Il caso riguardava una costruzione originariamente autorizzata come fabbricato rurale su un piano che è stata trasformata in una villa a due piani. Il Tribunale e la Corte d’Appello avevano condannato proprietari, impresa e direttore dei lavori per violazione dell’art. 44 del D.P.R. 380/2001.

Il Comune aveva ordinato la demolizione, ma i responsabili tentarono diverse strategie per evitare la demolizione completa. In Cassazione, è stato ribadito che la sanatoria non estingue automaticamente i reati edilizi a meno che non siano soddisfatte tutte le condizioni di conformità previste dall’art. 36 del D.P.R. 380/2001.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che il direttore dei lavori ha l’obbligo di vigilare costantemente sulla conformità delle opere, pena la sua responsabilità penale, fino alla conclusione formale dell’intervento o alla sua rinuncia all’incarico.

Altre sentenze

Ecco ulteriori sentenze sul tema:

    • Lavori in totale difformità: le responsabilità del direttore dei lavori
    • Difformità di volume: quando si possono applicare le tolleranze costruttive?
    • Interventi edilizi in parziale o totale difformità: multa o demolizione?
    • Una riduzione di volume costituisce difformità?
    • Muro di contenimento in difformità dal permesso di costruire: ecco cosa succede
    • Cosa s’intende per variazione essenziale? La risposta della Cassazione
    • Il direttore dei lavori è sempre responsabile di eventuali abusi
    • Abuso edilizio: il direttore dei lavori è responsabile anche durante il periodo di sospensione?
    • l direttore dei lavori risponde dell’abuso edilizio anche se si è dimesso?
    • D.L. e responsabilità opere non conformi: non basta il dissenso del professionista!
    • Silenzio diniego e silenzio rigetto
    • Differenza tra conformità urbanistica ed edilizia

FAQ sulle difformità edilizie

Di seguito sono riportate delle domande specifiche in riferimento alle difformità edilizie.

Qual è il significato di difformità edilizia?

Una difformità edilizia è una discrepanza tra l’immobile realizzato e il titolo edilizio autorizzato. Può riguardare dimensioni, sagoma, destinazione d’uso, volumi, distribuzione interna o altri parametri.

Le difformità edilizie sono sempre abusi edilizi?

Gli scostamenti minimi che rientrano nelle tolleranze costruttive o esecutive non costituiscono violazione edilizia.

Quando una difformità edilizia si può sanare?

Si può sanare quando l’intervento rispetta i requisiti di conformità previsti dal D.P.R. 380/2001. Per le parziali difformità e le variazioni essenziali può applicarsi l’art. 36-bis.

Il decreto Salva Casa sana tutti gli abusi?

Il Salva Casa non è un condono generalizzato. Riguarda specifiche difformità e richiede sempre verifiche tecniche, urbanistiche, edilizie e, se necessario, paesaggistiche.

È concessa la vendita di un immobile con difformità urbanistiche e queste vanno in prescrizione?

La vendita è possibile, ma solo se la difformità urbanistica è sanabile oppure viene dichiarata espressamente nell’atto di compravendita.

È importante chiarire che la prescrizione riguarda solo l’eventuale reato penale edilizio (che può estinguersi in 4–5 anni), mentre l’abuso urbanistico non si prescrive mai finché l’irregolarità esiste. Per questo, anche dopo la prescrizione, l’immobile resta non conforme e il Comune può comunque intervenire con ordini di demolizione o regolarizzazione.

Qual è la responsabilità del venditore per difformità edilizie?

Il venditore può essere responsabile se vende un immobile difforme senza informare correttamente l’acquirente o senza dichiarare l’irregolarità.

Chi paga la sanatoria edilizia?

Di norma paga il responsabile dell’abuso o l’attuale proprietario che presenta l’istanza. Nei rapporti tra venditore e acquirente, la ripartizione dei costi dipende da accordi contrattuali e responsabilità.

Le difformità edilizie si prescrivono dopo molti anni?

Il reato può prescriversi, ma la sanzione amministrativa di demolizione non si estingue automaticamente con il tempo.

Cosa deve fare un tecnico prima di presentare una sanatoria?

Deve verificare stato legittimo, titoli edilizi, conformità urbanistica, conformità edilizia, epoca dell’intervento, vincoli, eventuale rilevanza sismica e regime sanzionatorio.

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