I silos possono essere considerati volumi tecnici? I chiarimenti del Tar
Una sentenza del Tar chiarisce che i silos non possono essere considerati volumi tecnici e quindi per la loro realizzazione è necessario il permesso di costruire
Con sentenza n.821/2018 il Tar Piemonte fornisce utili chiarimenti sulle caratteristiche dei silos che, pur essendo a servizio di un’attività, non possono essere considerati volumi tecnici e quindi per la loro realizzazione è necessario il permesso di costruire.
I fatti in breve
Alcuni privati cittadini ottengono un’autorizzazione paesaggistica ed il conseguente permesso di costruire per la realizzazione, sui propri terreni, di nuovi silos di altezza pari a 10 metri.
Successivamente richiedono una variante al permesso originario per poter innalzare i silos di ulteriori 5 metri per un’altezza complessiva di 15 metri, l’istanza riceve:
- parere negativo espresso dalla Commissione Edilizia
- parere negativo espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio
- provvedimento di diniego definitivo a firma del responsabile del Settore Edilizia Privata
Secondo il Tar Piemonte i proprietari presentano ricorso poiché :
il Comune ha invocato le disposizioni di piano che limitano l’altezza degli edifici, disposizioni che non sarebbero applicabili ai silos in quanto classificabili volumi tecnici. Con specifico riferimento al parere negativo della Commissione locale per il paesaggio i ricorrenti contestano che il Comune non avrebbe provveduto a comunicare loro l’invio dell’istanza alla competente Commissione.
I ricorrenti lamentano che i silos non sarebbero soggetti alla disciplina che limita le altezze degli edifici e ripropongono le censure di rilievo paesaggistico già dedotte avverso il parere della Commissione.
Il Tar Piemonte nel respingere il ricorso chiarisce che:
- già nell’iter della prima autorizzazione paesaggistica, la Commissione locale per il paesaggio richiedeva che l’altezza venisse contenuta in un massimo di 10 m, indicazione cui la proprietà si era adeguata. Con il contestato titolo in variante i ricorrenti hanno nuovamente formulato istanza per innalzare le strutture fino a 15 m
- è pacifico che la scheda tecnica relativa all’area in questione preveda, per le edificazioni nell’area, una altezza massima pari a quella esistente (cioè 10 m), fermo restando che le norme di piano applicabili non dettano regole specifiche per i silos
- è condivisibile la più recente giurisprudenza, in forza della quale un silos non è qualificabile come volume tecnico
- i ricorrenti insistono sulla natura accessoria della struttura alla attività produttiva, aspetto certamente vero ma che potrebbe predicarsi per qualunque locale magazzino, che non è per tale solo motivo urbanisticamente irrilevante e neppure viene ordinariamente qualificato pertinenza urbanistica. I volumi tecnici vengono per contro restrittivamente individuati in quelle strutture insuscettibili di autonoma funzione, se non quella di contenere impianti tecnologici (si pensi ai vani ascensori).
Il Tar Piemonte, in definitiva condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale un silos non è annoverabile tra i volumi tecnici (vedi sentenze: Tar Brescia, n. 213/2014; Tar Veneto, n. 281/2014), di conseguenza la struttura deve rispettare i limiti di altezza previsti per l’area, pari a 10 metri.
Cicca qui per scaricare la sentenza del Tar Piemonte

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