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Home » Approfondimenti » Titoli edilizi e urbanistica » Differenza tra SCIA e permesso di costruire: interventi e procedure

Differenza tra SCIA e permesso di costruire: interventi e procedure

Qual è la differenza tra SCIA e permesso di costruire? Tra CILA e Super SCIA? La guida per gestire le pratiche edilizie senza errori

Tempo di lettura stimato: 6 minutidi Redazione BibLus / 18 Marzo 2024/0 Commenti/in Titoli edilizi e urbanistica /di
differenza-tra-scia-e-permesso-di-costruire-

Quando si affrontano lavori edilizi, è essenziale comprendere le pratiche e le procedure amministrative necessarie per ottenere le autorizzazioni e avviare i lavori nel rispetto delle normative vigenti.

La SCIA e il permesso di costruire rivestono un ruolo cruciale in questo processo, ma possono essere fonte di confusione. È quindi importante distinguere chiaramente le due pratiche per evitare complicazioni e ritardi nell’avvio dei lavori, garantendo una procedura conforme alla legge.

Per facilitarti la scelta del titolo e prevenire problemi di abuso edilizio, ti consiglio di utilizzare un software per i titoli abilitativi che ti guida nella scelta del titolo adatto a ciascun intervento. Inoltre, per gestire in maniera ottimale qualsiasi pratica edilizia, può esserti di grande aiuto il software per la gestione dei documenti online che ti consente di organizzare ed archiviare la documentazione di qualsiasi intervento edilizio.

Vediamo ora le differenze tra SCIA e permesso di costruire, cosa sono e quando servono.

Indice

  • Cos’è la SCIA
  • Cos’è il permesso di costruire
  • Differenze tra permesso di costruire e SCIA: interventi
  • Differenza tra SCIA e permesso di costruire: procedura
  • Differenza tra SCIA, CILA e permesso di costruire
  • Differenza tra SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire
  • Differenza tra SCIA e permesso di costruire: sentenze di riferimento

Cos’è la SCIA

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è una pratica amministrativa necessaria per avviare determinate attività edilizie senza la necessità di una preventiva autorizzazione.

La procedura per la presentazione della SCIA può essere avviata dal proprietario dell’immobile, ma è necessario che sia affiancata dalla relazione di un tecnico abilitato. Quest’ultimo ha il compito di attestare la conformità delle opere agli strumenti urbanistici approvati e il rispetto delle normative settoriali applicabili, tra cui quelle riguardanti la sicurezza e l’igiene.

Secondo quanto stabilito dall’art. 22 del D.P.R. 380/01, la SCIA edilizia è obbligatoria per interventi quali:

  • manutenzione straordinaria sulle parti portanti dell’edificio;
  • lavori di restauro e risanamento conservativo su tali parti;
  • ristrutturazioni edilizie che non richiedono il permesso di costruire.

La presentazione della SCIA avviene presso lo sportello unico per l’edilizia del comune di appartenenza, e i costi associati dipendono dalla natura dell’intervento e dalle attività tecniche richieste.

Le sanzioni per la mancata presentazione o la presentazione non conforme della SCIA sono regolate dall’art. 37 del D.P.R. 380/01. Tali sanzioni prevedono l’applicazione di multe pecuniarie pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile, con un importo minimo stabilito in 516 euro. Nel caso in cui i lavori siano già iniziati o conclusi, è possibile ricorrere alla SCIA tardiva o alla SCIA in sanatoria, entrambe soggette al pagamento di sanzioni che variano da 516,00 € a 5.164,00 €.

Cos’è il permesso di costruire

Il permesso di costruire (PdC) è un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente che consente di avviare lavori di costruzione o ristrutturazione che comportano modifiche significative alla struttura dell’edificio.

Secondo quanto stabilito dall’art. 10 del D.P.R. 380/01, gli interventi nel settore delle costruzioni che richiedono il permesso di costruire includono:

  • nuove costruzioni;
  • ristrutturazioni urbanistiche che comportano cambiamenti significativi nella struttura e nella pianificazione urbana;
  • ristrutturazioni edilizie che comportano modifiche alla dimensione totale degli edifici o ai loro prospetti, coinvolgendo il cambio di destinazione d’uso, soprattutto nelle zone omogenee A, o alterando la forma o le dimensioni di edifici protetti ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004).

Differenze tra permesso di costruire e SCIA: interventi

La differenza principale tra SCIA e permesso di costruire risiede nella tipologia di interventi coperti da ciascuna pratica.

Mentre la SCIA è utilizzata per interventi che non richiedono una preventiva autorizzazione e non comportano modifiche sostanziali alla struttura dell’edificio, il permesso di costruire è necessario per lavori che comportano cambiamenti significativi, come nuove costruzioni o ristrutturazioni complesse.

Per esempio, la SCIA potrebbe essere richiesta per la manutenzione straordinaria di un edificio o per l’installazione di pannelli fotovoltaici, mentre il permesso di costruire sarebbe necessario per la costruzione di una nuova casa o per la ristrutturazione di un edificio che comporta modifiche strutturali e volumetriche.

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Differenza tra SCIA e permesso di costruire: procedura

Le due pratiche edilizie implicano procedure diverse prima dell’avvio dei lavori autorizzati.

Per quanto riguarda la SCIA, l’interessato trasmette all’amministrazione comunale l’elaborato progettuale e la segnalazione accompagnata da una relazione del tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere ecc.) che asseveri:

  • la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati;
  • il rispetto delle norme di settore applicabili (sicurezza, igienico-sanitarie, ecc.).

Dopo la consegna allo sportello unico per l’edilizia, i lavori possono iniziare il giorno stesso, senza dover attendere alcuna autorizzazione.

In riferimento al permesso di costruire, invece, deve essere avviata un’istruttoria e il rilascio avviene solo se autorizzato dall’ente competente.

Ciò implica la seguente procedura:

  • presentazione della richiesta di permesso di costruire allo sportello unico per l’edilizia firmata da una persona autorizzata e corredata da un’attestazione riguardante il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali e una dichiarazione firmata dal progettista abilitato, che attesti la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi e alle normative specifiche del settore, compresi gli aspetti antisismici, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitari ed energetici;
  • comunicazione del responsabile del procedimento e avvio dell’istruttoria;
  • formulazione della proposta di provvedimento da parte del responsabile;
  • emissione del provvedimento finale da parte del dirigente;
  • notifica dell’esito finale.

Per ulteriori dettagli, è possibile fare riferimento allo schema per il procedimento di rilascio del permesso di costruire.

Per quanto riguarda i tempi, nel caso del permesso di costruire i lavori devono iniziare entro un anno dal rilascio del titolo e devono concludersi entro 3 anni dalla data di avvio dei lavori.

Differenza tra scia e permesso di costruire: normativa, interventi, procedura e validità

Differenza tra scia e permesso di costruire: normativa, interventi, procedura e validità

Differenza tra SCIA, CILA e permesso di costruire

Oltre a cambiare il tipo di intervento sottoposto al titolo abilitativo diverso, esiste una sostanziale differenza procedurale tra le tipologie di pratiche CILA, SCIA e permesso di costruire.

La CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata) è un documento autorizzativo che consente di effettuare interventi su un immobile senza alterarne la struttura portante. Disciplinata dall’art. 6-bis del D.P.R. 380/01, essa consiste in una comunicazione ufficiale asseverata da un tecnico qualificato, che specifica i dettagli dei lavori da eseguire. La CILA può essere utilizzata solo per interventi che non ricadono nella condizione di richiesta del permesso di costruire, SCIA, edilizia libera.

Sia la CILA che la SCIA costituiscono, sostanzialmente, una comunicazione o una segnalazione che il proprietario o un altro soggetto avente titolo presenta all’amministrazione comunale, accompagnata dall’asseverazione del progettista. Attraverso tale asseverazione, il progettista attesta, assumendosene la piena responsabilità, che gli interventi proposti sono conformi agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi, alle normative sismiche, energetiche e a tutte le altre normative pertinenti. Ciò consente l’avvio immediato dei lavori senza ulteriori autorizzazioni.

Diversamente, con il permesso di costruire, il titolare presenta una richiesta di permesso a procedere. A differenza della CILA e della SCIA, gli interventi in questo caso non possono essere avviati immediatamente, in quanto è necessario attendere che l’amministrazione comunale esamini la domanda e, successivamente, rilasci il permesso. Solo una volta ottenuto tale permesso, si può procedere con i lavori.

Differenza tra CILA, SCIA e permesso di costruire: normativa, interventi, procedura e validità

Differenza tra CILA, SCIA e permesso di costruire: normativa, interventi, procedura e validità

Differenza tra SCIA e SCIA alternativa al permesso di costruire

La SCIA alternativa al permesso di costruire, nota anche come Super SCIA, rappresenta un titolo abilitativo richiedibile in circostanze specifiche delineate nell’art. 23 del D.P.R. 380/01.

Queste includono:

  • interventi di ristrutturazione che comportano modifiche sostanziali;
  • interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica regolamentati da piani attuativi e accordi negoziali con disposizioni specifiche plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive;
  • interventi di nuova costruzione conformi agli strumenti urbanistici generali con precise disposizioni plano-volumetriche.

A differenza della SCIA che prevede l’avvio immediato dei lavori dopo il suo deposito al SUE, il proprietario dell’immobile o chi è autorizzato a presentare la pratica è tenuto a depositare la Super SCIA almeno 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune di competenza.

Come visto, sono numerose le pratiche edilizie da gestire in ambito edilizio ed è fondamentale riuscire ad individuare in modo corretto il tipo di titolo abilitativo richiesto in funzione dell’intervento da realizzare altrimenti si rischia di incorrere in abuso edilizio e nelle consequenziali sanzioni, quali multe, arresto o ordinanza di demolizione. Per questa ragione, ti consiglio subito di utilizzare un software per i titoli abilitativi che ti consente di avere a disposizione tutti i modelli di cui hai bisogno costantemente aggiornati e una guida per la compilazione semplificata del modello.

Differenza tra CILA, SCIA, PdC e Super SCIA: normativa, interventi, procedura e validità

Differenza tra CILA, SCIA, PdC e Super SCIA: normativa, interventi, procedura e validità

Scarica il PDF delle differenze tra titoli abilitativi.

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Download Gratuito Differenze tra titoli abilitativi: CILA, SCIA, PdC e Super SCIA

Differenza tra SCIA e permesso di costruire: sentenze di riferimento

Di seguito si riportano alcuni casi giurisprudenziali riguardanti la scelta del titolo abilitativo a seconda dell’intervento.

Doccia da esterno: che titolo edilizio occorre?

La sentenza penale n. 21192/2023 della Cassazione analizza il caso in cui si costruisca una doccia da esterno e che titolo edilizio occorra.

In particolare, evidenzia la necessità di ottenere un permesso di costruire per interventi che comportano modifiche strutturali o estetiche all’ambiente circostante di un’abitazione.

Nel caso specifico, la creazione di una parete doccia da esterno è stata considerata un intervento che richiedeva tale autorizzazione, poiché influiva sull’aspetto esteriore dell’immobile e modificava la tipologia del luogo, anche senza determinare nuove superfici o volumi.

La Corte ha ribadito che il regime dei titoli abilitativi edilizi non può essere eluso e che l’opera deve essere valutata nel suo complesso, senza considerare separatamente i singoli interventi. Pertanto, sia la parete doccia che l’aumento del solaio del bagno esterno erano soggetti all’ottenimento del permesso di costruire, e l’assenza di tale autorizzazione costituiva una violazione delle norme edilizie e paesaggistiche.

Altre sentenze

Ulteriori sentenze sul tema:

  • Campo da calcio: CILA o PdC?
  • Piscina realizzata su di un solarium: SCIA o permesso di costruire?
  • Piscina, quando occorre il PdC?
  • Sostituzione copertura tetto: quando occorre il permesso di costruire?
  • Casetta sull’albero: occorre il permesso di costruire?
  • Installazione canna fumaria: quale titolo edilizio occorre?
  • Casa mobile: quando è nuova costruzione?
  • Tettoia per scale esterne: è ristrutturazione edilizia?
  • Verande e chiusura terrazze: occorre il permesso di costruire!
  • Ampliamento del balcone: quale titolo edilizio occorre?
  • Recinzione con paletti e rete metallica: occorre il permesso di costruire?
  • Soppalco in garage: quale titolo edilizio occorre?
  • Creazione di un balcone: che titolo edilizio occorre?
  • Dehor: se c’è l’uso stabile nel tempo serve il permesso di costruire
  • Una tettoia con autonoma destinazione necessita di permesso di costruire
  • Quando è richiesto il permesso di costruire per il roof garden?
  • Per realizzare un soppalco quale titolo edilizio occorre?
  • Un pergolato in legno chiuso da teli plastificati costituisce nuovo volume
  • Per fare una tettoia in legno ci vuole il permesso?

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