Prima casa e abitazione principale: facciamo chiarezza
Qual è la differenza tra prima casa e abitazione principale? In questo articolo mettiamo a fuoco due concetti spesso non chiari
Molto spesso i concetti di prima casa e abitazione principale vengono confusi o utilizzati come sinonimi. In realtà così non è: sono due concetti profondamente differenti che fanno riferimento ad ambiti diversi.
Il tema è tornato di grande attualità con la Legge di Bilancio 2025 che con riferimento ai bonus edilizi a detrazione piena fa riferimento all’abitazione principale e non alla prima casa.
“Il fatto che il Legislatore, nella bozza bollinata di Legge di Bilancio 2025 abbia preso a riferimento l’abitazione principale e non la prima casa fa pensare che politicamente si sia scelto di dedicare gli incentivi agli interventi sulle unità immobiliari effettivamente vissute dai proprietari e dalle famiglie”, osserva ANFIT (Associazione nazionale per la tutela della finestra Made in Italy).
Cerchiamo di fare chiarezza, fornendo le definizioni ed evidenziando i vantaggi fiscali previsti dalla legge.
Indice
Qual è la prima casa? Definizione e requisiti
Il concetto di prima casa viene utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica entra in possesso (mediante compravendita, donazione, etc.) del suo “primo” immobile destinato ad abitazione. In tal caso sono previsti vantaggi fiscali che si applicano, appunto, alla “prima dimora”.
Pertanto, la prima casa è la prima abitazione di proprietà di una persona. Tutti gli immobili acquistati successivamente, come ad esempio la casa al mare, la casa in montagna o le altre residenze sono spesso definite impropriamente “seconde case“. In realtà sono immobili acquistati successivamente, sui quali non è possibile ottenere i benefici prima casa.
Da sottolineare che il concetto di prima casa viene richiamato solo al momento dell’acquisto dell’immobile, in quanto consente all’acquirente di accedere a una serie di benefici e agevolazioni (le cosiddette agevolazioni prima casa).
I requisiti affinché un immobile sia considerato prima casa sono codificati dal D.P.R. 131/1986, (Tariffa 1):
- l’acquirente deve essere una persona fisica;
- l’immobile deve essere residenziale e non deve essere di categoria catastale:
- A1, abitazioni di tipo signorile,
- A8, abitazioni in ville,
- A9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici;
- l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza;
- l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
- l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Da notare che il punto 5. prevede che l’acquirente non debba essere titolare di diritti (vari) su altri immobili acquisiti con beneficio prima casa su tutto il territorio nazionale, mentre il punto 4. consente di avere diritti (vari) su altri immobili, ma non nello stesso Comune.
Ad esempio, sarà possibile usufruire del beneficio prima casa su un immobile, anche se si possiede già un altro immobile ubicato in un Comune differente, a patto che su tale immobile non si sia già usufruito del beneficio.
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Agevolazioni prima casa
La legge specifica che per ottenere i benefici è necessario possedere la residenza o lavorare nel Comune in cui è ubicata la casa da acquistare e non nell’immobile stesso. Non è, quindi, strettamente necessario che sia la propria dimora (a differenza dall’abitazione principale); occorre invece risiedere o lavorare nello stesso Comune in cui si trova l’immobile.
Il concetto di prima casa non si applica a nessun altro contesto se non appunto al momento dell’acquisto.
La legge consente una serie di agevolazioni in caso di acquisto della prima casa. Ad esempio, le imposte relative alla compravendita sono scontate nel seguente modo:
- nel caso di acquisto da privato (o da impresa, ma con vendita esente da Iva), l’imposta di registro è pari al 2% in luogo del 9%;
- nel caso di acquisto da impresa (compravendita soggetta a Iva), l’Iva è al 4% in luogo del 10%.
Sempre nel caso di acquisto da privato, per determinare il valore catastale su cui calcolare le imposte, la rendita catastale va moltiplicata per un coefficiente pari a 110 in luogo di 120.
Anche per le imposte sui mutui sono previste ulteriori agevolazioni in caso di acquisto prima casa, (ad esempio, imposta agevolata pari allo 0,25% dell’importo erogato).
Le agevolazioni prima casa si applicano anche per l’acquisto delle pertinenze dell’abitazione qualora le stesse siano destinate in modo durevole a servizio e ornamento dell’abitazione per il cui acquisto si è già beneficiato della tassazione ridotta (tali agevolazioni si applicano anche quando la pertinenza è acquistata con un atto separato).
Agevolazioni per pertinenze
Anche in caso di pertinenze, il beneficio prima casa spetta per le pertinenze classificate o classificabili nelle categorie:
- C/2, magazzini e locali di deposito (cantine e soffitte disgiunte dall’abitazione e con rendita autonoma);
- C/6, box o posti auto;
- C/7, tettoie.
ed è fruibile limitatamente ad una pertinenza per categoria catastale.
Successioni
Anche in caso di successione, sono previste agevolazioni: le imposte ipotecaria e catastale sono dovute nella misura fissa, pari a 200 euro per ciascuna imposta (in luogo del 2% del valore dell’immobile per l’imposta ipotecaria e 1% per l’imposta catastale), indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione, quando il beneficiario ha i requisiti necessari per fruire delle agevolazioni prima casa.
Per approfondire leggi anche “Acquisto prima casa: imposte e agevolazioni”
Cos’è l’abitazione principale?
Il concetto di abitazione principale è codificata dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86), introdotto per la determinazione delle imposta municipale unica, l’IMU e legato al luogo in cui un soggetto ha la propria residenza, o meglio la propria dimora abituale.
Il TUIR stabilisce all’art 10 che “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”. L’articolo 43 del Codice civile, a sua volta, definisce la residenza come il “luogo in cui la persona ha la dimora abituale“.
La definizione – fornita inizialmente dal D.L. 101/2011 e poi riportata dall’art. 1, comma 741, lett. b), primo e secondo periodo, della Legge 160/2019 – è la seguente:
“Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente […]“.
Alla luce del coordinamento sistematico tra:
- art. 9, comma 1, del D.Lgs. 23/2011, (che individua i soggetti passivi dell’imposta);
- l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 23/2011;
- l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 (che esentano da imposta l’abitazione principale in presenza di determinati requisiti, soggettivi e oggettivi).
nella formulazione vigente l’esenzione IMU spetta in via esclusiva alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di diritti reali di godimento sull’immobile destinato ad abitazione e che ivi hanno fissato la dimora abituale e la residenza anagrafica.
La dimora abituale è definita dall’articolo 43 del codice civile: “La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”.
Pertanto, poiché ai fini fiscali si assume come abitazione principale quella in cui il soggetto persona fisica ha la dimora abituale, ne consegue che per associazione questa coincida con l’immobile nel quale il contribuente ha la residenza.
Per riassumere, affinché un immobile possa essere considerato abitazione principale, sono necessarie 3 condizioni:
- il possesso/proprietà (o altro titolo reale quale ad esempio l’usufrutto o il diritto di abitazione);
- la residenza anagrafica;
- la dimora abituale intesa come elemento che sussiste continuativamente nel tempo.
Il legislatore ha pertanto inteso collegare i benefici dell’abitazione principale e delle sue pertinenze al possessore e, in secondo luogo, ha voluto unificare il concetto di residenza anagrafica e di dimora abituale, individuando come abitazione principale solo l’immobile in cui le condizioni previste dalla norma sussistono contemporaneamente (Cass. n. 4530/2024; Cass. n.
1199/2022; Cass. n. 893/2022; Cass. n. 17408/2021).
La Corte di Cassazione ha precisato:
- con la sentenza n. 38723/2021 che occorre che i coniugi coabitino nell’immobile affinché possa essere definita abitazione principale.
- con la sentenza n. 13062/2017 che “per abitazione principale non deve necessariamente intendersi quella di residenza anagrafica, atteso che la norma introduce una presunzione relativa che può essere superata dal contribuente mediante la prova contraria circa l’effettivo utilizzo quale dimora abituale […] di altro immobile non coincidente con quello di residenza”.
Agevolazioni per l’abitazione principale: dall’IMU ai bonus edilizi
Anche per l’abitazione principale si può usufruire di diverse agevolazioni, come ad esempio:
- l’esenzione dal pagamento IMU (in passato si poteva avere analoga esenzione dal pagamento dell’ICI);
- la possibilità di detrazione al 19% degli interessi passivi in caso di mutui stipulati per l’acquisto di una casa;
- l’accesso ai bonus edilizi (come previsto dalla Legge di Bilancio 2025)
- la rendita catastale non è imponibile in sede di calcolo IRPEF;
- altre agevolazioni previste da alcune amministrazioni comunali, come quelle per la stipula dei nuovi contratti relativi alle utenze domestiche (acqua, luce, gas);
- altre agevolazioni per imposte locali (TASI, TARI, etc.) e tariffe locali.
Con riferimento all’IMU, l’art. 1, co. 741, lett. b), della Legge 160/2019 considera come abitazione principale l’unità in cui il contribuente risiede anagraficamente e dimora abitualmente.
Il doppio requisito della residenza formale e della dimora abituale, pertanto, qualifica come “principale” un’abitazione ai fini fiscali, tanto per l’IMU quanto per i bonus edilizi.
Nella sentenza n. 209/2022 della Corte Costituzionale, sempre in tema di IMU, si legge che “in un contesto come quello attuale, caratterizzato dall’aumento della mobilità nel mercato del lavoro, dallo sviluppo dei sistemi di trasporto e tecnologici, dall’evoluzione dei costumi, è sempre meno rara l’ipotesi che persone unite in matrimonio o unione civile concordino di vivere in luoghi diversi, […] rimanendo nell’ambito di una comunione materiale e spirituale”.
Non è pertanto necessario che l’intero nucleo familiare viva e sia residente nello stesso immobile per considerarlo “abitazione principale” ai fini dell’esenzione IMU. Anzi, se due soggetti (anche coniugati) risiedono e dimorano in due immobili diversi, l’esenzione li riguarderà entrambi.
Differenza tra prima casa e abitazione principale
Prima casa e abitazione principale possono coincidere, ma non è sempre così. Una prima casa acquistata con le relative agevolazioni può non essere, ad un certo punto, l’abitazione principale. Allo stesso tempo, si può eleggere ad abitazione principale un immobile per il quale non si è beneficiato delle agevolazioni “prima casa” per quell’immobile.
Allo stesso tempo, i benefici per l’abitazione principale non possono essere richiesti per immobili aventi i requisiti di prima casa ma nei quali non si ha la propria residenza, mentre possono essere goduti per immobili per l’acquisto dei quali non si è goduto dell’agevolazione prima casa, ma in cui si dimora abitualmente.
In definitiva, la prima casa potrebbe non essere la propria abitazione principale e non dar diritto alle relative agevolazioni. A differenza del regime agevolativo previsto per la prima, l’esenzione IMU è riconosciuta non sulla “prima casa” di proprietà, ma sull’unica unità immobiliare posseduta all’interno della quale il contribuente risiede e dimora in via abituale.
Mentre nella prima casa non si deve necessariamente risiedere, nell’abitazione principale si deve risiedere nel rispetto della condizione di dimora abituale.
Come precisato dalla Corte di Cassazione (sentenza 5236/2026), il differente trattamento previsto per gli immobili da considerare “prima casa” o “abitazione principale” trova giustificazione nel differente presupposto e nella diversa funzione dei tributi, in quanto:
- le agevolazioni “prima casa” incentivano l’accesso alla proprietà dell’abitazione;
- l’esenzione IMU per l’abitazione principale mira a non tassare con imposta patrimoniale l’immobile in cui si vive stabilmente.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/differenza-tra-prima-casa-e-abitazione-principale/





devo ancora leggere ma non ho alcun dubbio che, come sempre, le informazioni saranno chiare ed esau
stive
Ottima iniziativa. Complimenti !
Salve, vorrei se possibile questa precisazione su questo caso:
Presenza di 2 coniugi proprietari al 50% ognuno di una abitazione.
I coniugi si separano e il giudice assegna l’abitazione in via temporanea (???? situazione che può durare anni o decenni) alla moglie con conseguenza che il marito si deve trovare un’altra sistemazione.
Il marito, che ora risiede nell’abitazione di proprietà della madre, può usufruire delle agevolazioni dell’abitazione principale sulle varie imposte? (IMU, TARI, TASI ecc) oppure perde i diritti in seguito ad un atto emanato dal giudice contro la sua volontà?
Spiegazione chiara, finalmente ho capito varie differenze
Dopo quanto tempo posso vendere la casa senza incorrere in plusvalenze. Grazie
La plusvalenza colpisce gli immobili venduti prima dei 5 anni salvo nei seguenti casi:
– Siano stati acquisiti a seguito di donazione;
– Siano stati destinati ad abitazione principale del contribuente per la maggior parte del periodo di possesso
ben fatto
Grazie Fernando.
Saluti dalla redazione di BibLus-net
Vivo in affitto e vorrei comprare una piccola casa in montagna dove andare in vacanza e dove forse vivere una volta in pensione. Può essere considerata una prima casa? Non ho nessuna prosperità intestata . Grazie Fabio
Ciao Fabio,
poiché non sei proprietario di altri immobili potrai acquistare la casa in montagna ed usufruire delle agevolazioni per prima casa.
Infatti, come riportato nell’articolo, il concetto di prima casa viene utilizzato generalmente nel momento in cui una persona fisica entra in possesso (mediante compravendita, donazione, etc.) del suo “primo” immobile destinato ad abitazione.
Tuttavia per usufruire di tali agevolazioni dovrai verificare il possesso dei seguenti requisiti:
– l’immobile acquistato deve essere residenziale e non deve essere di categoria catastale A1, A8, A9
– l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza
– l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato
– l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Salve, avrei bisogno di informazioni.
Abbiamo acquistato la nostra prima casa con agevolazioni fiscali. Siamo entrati da subito come residenti.
Dopo 16 mesi dall acquisto, abbiamo bisogno per motivi di lavoro, trasferirci in altra regione dove andremmo in affitto e la nostra casa acquistata verrà messa in affitto. Così facendo Perdero l agevolazione fiscale? Per quanto tempo bisogna mantenere la propria residenza per nn perdere l agevolazione fiscale prima casa.
Ciao,
per poter usufruire dell’agevolazione prima casa è necessario che l’acquirente deve avere, o deve stabilire, entro 18 mesi dall’acquisto la propria residenza nel territorio del Comune in cui è ubicato l’immobile.
Tuttavia, può succedere di dover cambiare la residenza: ad esempio è necessario trasferirsi in un altro appartamento nello stesso Comune, in tal caso l’agevolazione prima casa non decade.
Bisogna però prestare attenzione poichè le agevolazioni ottenute quando si acquista un’abitazione con i benefici “prima casa” possono essere perse e, di conseguenza, si dovranno versare le imposte “risparmiate”, gli interessi e una sanzione del 30% delle imposte stesse.
Questo può accadere se:
• le dichiarazioni previste dalla legge nell’atto di acquisto sono false
• l’abitazione è venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto, a meno che, entro un anno, non si riacquista un altro immobile, anche a titolo gratuito, da adibire in tempi “ragionevoli” a propria abitazione principale. Il requisito del riacquisto non è soddisfatto quando si stipula, entro l’anno dalla vendita del primo immobile, soltanto un compromesso, poiché con questo tipo di contratto non si trasferisce il bene
• non si sposta la residenza nel comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto
• entro l’anno dall’acquisto del nuovo immobile non viene venduto quello già posseduto, acquistato con le agevolazioni “prima casa”.
Per un maggior approfondimento sul tema ti consiglio di consultare l’apposita guida delle Entrate, scaricabile dal seguente link.
buongiorno ho acquistato una casa nel 2014 e ho spostato la mia residenza li per poter usufruire dell’agevolazioni di prima casa , ora dovrei spostare la residenza da un’altra parte fuori comune , posso mantenere le agevolazioni prima casa o vanno a decadere , non avendo piu’ la residenza in quel comune ?
Ciao Fabio,
come potrai leggere in questo articolo di approfondimento le agevolazioni prima casa si possono mantenere sicuramente se si sposta la residenza in un altro immobile all’interno dello stesso comune.
Nel caso invece di cambio di residenza al di fuori del Comune in cui è ubicata la prima casa si cade in una “zona grigia” delle norme. Infatti la normativa vigente non stabilisce per quanto tempo la residenza debba essere mantenuta all’interno del Comune. L’interpretazione più diffusa è che essa debba essere mantenuta almeno per 3 anni+18 mesi, termini entro cui possono avvenire i controlli delle Entrate.
Salve, nel 2010 ho acquistato con mia sorella, con agevolazioni prima casa, un abitazione che poi abbiamo lasciato ai nostri genitori che al tempo dovevano andare via ma poi per problemi di salute sono rimasti in questo appartamento.Ora ho deciso, non vivendo più con loro parecchi anni, di fargli il contratto di comodato d’uso gratuito.Vorrei sapere se l’appartamento che ho acquistato un anno fa come seconda casa, può essere adibito ad abitazione principale anche se la residenza è ancora nell’altro appartamento.Preciso che non vivo stabilmente in quest’ultima ma solo saltuaruiamente perchè principlamente risiedo col mio compagno.In ogni caso, potrei avere qualche sconto sulle tasse avendo fatto il comodato?Grazie
Ti consiglio di consultarti con il tuo fiscalista.
Ad ogni modo, non è possibile usufruire delle agevolazioni “abitazione principale” senza risiedere nell’immobile insieme al proprio nucleo familiare.
Buongiorno,
mia moglie ha da poco ricevuto un immobile (porzione di bifamiliare in donazione da suo padre) su cui stiamo per iniziare i lavori di ristrutturazione (mutuo SAL). Nel frattempo siamo in affito ed abbiamo la residenza presso questa casa. Ne consegue secondo il mio intendimento, che la casa su cui stiamo iniziando i lavori è la nostra prima casa, ma non l’abitazione principale. Dico bene? Chiedo questo per orientarmi nei riguardi del super bonus 110%, che pare, spetterà solo per le abitazioni principali.
grazie per l’attenzione.
Ciao Marco,
l’abitazione principale deve coincidere con il luogo in cui il soggetto e i suoi familiari dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
Quindi una casa in corso di costruzione non può essere abitazione principale.
Ho acquistato un immobile come prima abitazione nel mese di febbraio c.a. .Ho avuto necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione, che causa COVID-19 è stato possibile effettuare nel mese di maggio. Ho trasferito la residenza nell’alloggio acquistato nei primi giorni di giugno c.a.. Per il periodo febbraio 2020-maggio 2020 devo pagare IMU?
Ciao Giacomo,
in base a quanto mi descrivi NON dovresti pagare l’IMU. Tuttavia in questi casi devi necessariamente confrontarti con l’ufficio tributi del tuo Comune.
Per quanto riguarda l’obbligo di trasferire la residenza nell’immobile oggetto di agevolazioni prima casa, l’Agenzia delle Entrate ha sospeso i termini per tutto il 2020. Al riguardo ti consiglio la lettura di un nostro articolo.
Buongiorno sono sposato in comunione dei beni la casa dove viviamo e mia in quanto costruita prima del matrimonio!!!in questa caso mia moglie può prendere un’altra abitazione in un altro comune e cambiare la la sua residenza e risultare x lei prima casa?
Ciao Giacomo,
sì tua moglie potrà beneficiare dei benefici prima casa (se non ne ha mai beneficiato prima).
Ovviamente dovrà entro ,i 18 mesi dall’acquisto, spostare la sua residenza nell’immobile oggetto di tale beneficio.
Salve, avendo acquistato casa con l’agevolazione prima casa ho 18 mesi di tempo per trasferire la residenza. Vorrei sapere come devo regolarmi ai fini IMU nel periodo in cui non sono ancora residente. Grazie
Ciao Camillo,
ai fini del pagamento delle imposte comunali (IMU ed imposta sui rifiuti) la casa che hai acquistato (con l’agevolazione prima casa) risulterà una “seconda casa” fin quando non vi trasferirai effettivamente la residenza.
Pertanto dovrai pagare l’IMU con le aliquote ed i codici tributo decisi dal tuo Comune: in quanto seconda abitazione non è previsto l’esonero dal pagamento di tale imposta.
Buonasera e buon anno, volevo un chiarimento su una situazione di questo genere: risiedo (ho residenza e domicilio) in Trentino e sono in procinto di acquistare la mia prima casa qui. Ho ereditato quest’anno in Campania dai miei genitori due depositi categoria catastale c2 e c6.
La mia domanda è ma se acquisto un immobile in Trentino posso usufruire dei benefici di prima casa (ovviamente escludendo le categoria a1, al e a9)?
Vi ringrazio in anticipo per la risposta
Saluti
Ciao Antonio,
i benefici prima casa riguardano immobili residenziali, pertanto il fatto che tu abbia due depositi è ininfluente.
Salve,
Se acquisto dei millesimi in un fabbricato ricostruito di classe catastale A2 si può considerare prima casa??
Ciao Antonio,
per essere considerata prima casa, devono essere verificate le seguenti condizioni:
– l’immobile deve essere residenziale e non deve essere di categoria catastale A1, A8, A9;
– l’immobile deve essere ubicato nel territorio del Comune in cui l’acquirente ha o stabilisca, entro 18 mesi dall’acquisto, la propria residenza
– l’acquirente non deve essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, su altra casa nel territorio del Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’acquisto agevolato;
– l’acquirente non deve essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa
Salve, il concetto di “prima casa” vale anche per i contratti di comodato d’uso gratuito?
Sono comodatario con contratto regolarmente registrato, devo fare dei lavori di ristrutturazione che possono avere l’iva al 4% se per la prima casa. Rientro in questa casistica? Ho residenza e domicilio presso questa abitazione e nessun immobile di proprietà.
Grazie
Ciao Alberto,
le agevolazioni prima casa consistono nella riduzione di alcune imposte, ed in alcune agevolazioni fiscali, sull’acquisto della prima abitazione.
Sono pertanto scollegate rispetto al comodato d’uso.
Grazie per le informazioni
Ho acquistato questo mese una villetta con agevolazione prima casa in quanto intendo portarvi la mia residenza e abitazione dopo la ristrutturazione necessaria per adeguarla alle esigenze della mia famiglia e ai vincoli di classificazione energetica in arrivo. Interventi su pavimenti ed impianti che impediscono di fatto di poterci vivere.
La ristrutturazione quindi è necessariamente antecedente al mio trasferimento di residenza.
POSSO COMUNQUE USUFRUIRE DEI BONUS EDILIZI 2025 MAGGIORATI AL 50%?
L’atto notarile riporta espressamente ” da adibire a prima casa” e prevedo di trasferirmi appena finiti i lavori entro fine anno. Grazie
Si attende il chiarimento delle Entrate su questo specifico caso.
la legge di Bilancio 2025 lega la maggiorazione del 50% a un doppio requisito: detenere un diritto di proprietà o un diritto reale di godimento sull’immobile ristrutturato e avere designato quell’immobile come abitazione principale, collocando lì la propria residenza.