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Dichiarazione planimetrie inattendibili al Catasto: è falso ideologico in certificato!

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Giuseppe De Luca
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Cassazione: i grafici dichiarati al Catasto hanno valore probatorio dello stato reale dei luoghi, l’infedeltà ne integra il reato di falso ideologico in certificato

Dovrebbe essere palese che la documentazione grafica descrittiva dei luoghi presentata in Catasto ha valore di documento probatorio, ma repetita iuvant recita la nota locuzione latina, per cui una recente sentenza della Corte di Cassazione ammonisce coloro che sono tentati a non assolvere a questo compito con il dovuto rigore e attendibilità dei documenti depositati.

In questo articolo analizzeremo quanto esposto nella sentenza penale n. 47666/2022 della Corte di Cassazione.

Depositare planimetrie false al Catasto, il caso

I proprietari di un vecchio manufatto da ristrutturare venivano condannati per abuso edilizio per opere realizzate in difformità o in mancanza del necessario permesso di costruire in area soggetta a vincolo paesaggistico.

Dalle indagini veniva accertata, in merito la presentazione in Catasto da parte di uno dei due proprietari in qualità di tecnico abilitato di alcune dichiarazioni con allegate planimetrie, la NON corrispondenza al reale stato dei luoghi.

Tra i motivi di condanna, figurava, quindi, anche l’ipotesi di falsità ideologica in certificato, ricondotte al reato di cui all’art. 481 del cod. pen. (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità).

Il proprietario, in qualità di tecnico responsabile, si difendeva sostenendo che:

  • le planimetrie catastali non avevano finalità probatoria e, pertanto, le attestazioni fornite al Catasto dal professionista non erano destinate a provare la verità di quanto rappresentato e non potevano dunque integrare il delitto ritenuto.

La questione approdava in Corte di Cassazione.

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La documentazione presentata ha lo scopo di implementare le informazioni nella disponibilità dell’Ufficio

Gli ermellini sottolineano la genericità della difesa del ricorrente. Egli non precisa la disciplina normativa in base alla quale egli avrebbe presentato al catasto le dichiarazioni con le allegate planimetrie, sì da consentire alla stessa Corte di verificare che queste non fossero destinate a provare la verità di quanto rappresentato ma avessero un’altra (neppure si dice quale) finalità.

Comunque, a parere della Cassazione, le motivazioni risultano manifestamente infondate poiché, laddove non sia ipotizzabile altro scopo (nella specie, come detto, neppure allegato):

non v’è dubbio che le dichiarazioni circa lo stato di fatto di beni immobili presentate all’Ufficio del Catasto da un professionista iscritto all’albo che alleghi planimetrie riproducenti lo stato dei luoghi abbiano la funzione di implementare le informazioni poste nella disponibilità di quell’Ufficio e che, proprio per la particolare competenza e per i doveri di deontologia del professionista, siano destinate a provare la verità di quanto rappresentato, consentendo alla pubblica amministrazione di potervi fare affidamento per l’aggiornamento degli archivi e dei registri tenuti.

I giudici, in conclusione, chiariscono che non vale tirare in ballo il regime di prova dei certificati catastali e che, fermo restando la loro natura comprovante rispetto alle informazioni e ai dati in possesso dell’Ufficio, hanno anche valore probatorio a seconda del tipo di questione trattata e della relativa disciplina (nessun dubbio, ad es., che i certificati catastali non valgano ad attestare la proprietà dei beni immobili).

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questo articolo di BibLus-net: “Catasto: la nuova guida delle Entrate

 

 

 

Giuseppe De Luca

Giuseppe lavora in ACCA dal 2019. E’ autore di BibLus BIM e si occupa di progettazione architettonica e BIM. E’ specializzato in restauro e conservazione beni culturali.

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