Dichiarazione di successione: cos’è, obbligo e modello 2025
Tutto sulla dichiarazione di successione: cos'è, chi la presenta, obbligo o no? Scarica il modello 2025
In questo articolo ci soffermiamo sulla dichiarazione di successione: cos’è, quando si deve fare obbligatoriamente e quando no, chi la deve presentare, cosa si dichiara. La dichiarazione di successione è un adempimento in alcuni casi obbligatorio per legge, come vedremo.
Puoi scaricare il modello PDF editabile della dichiarazione di successione oppure usare un software successioni per compilare in automatico la pratica di successione con le istruzioni e i modelli dell’Agenzia delle Entrate e generi il file da trasmettere senza possibilità di errore.
Indice
- Il modello 2025 per la dichiarazione di successione
- Cos’è e a cosa serve la dichiarazione di successione
- Chi è obbligato a presentare la dichiarazione di successione
- Dichiarazione di successione: quando non è obbligatoria?
- Come si presenta la dichiarazione di successione?
- Quali sono i documenti da allegare alla dichiarazione di successione
- Dichiarazione di successioni: quali documenti conservare?
- Quando la dichiarazione di successione è irregolare?
- Quando la dichiarazione di successione è incompleta?
- Quando la dichiarazione di successione è infedele?
- Come modificare o integrare una dichiarazione di successione per correggere una quota di possesso?
- Quali sanzioni sono previste in caso di violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione
- Come compilare il Modello dichiarazione di successione
- Differenza tra dichiarazione di successione e accettazione eredità
- Dichiarazione di successione tardiva
- Dichiarazione di successione precompilata web
- La dichiarazione di successione e le relative imposte
Il modello 2025 per la dichiarazione di successione
Con provvedimento del 13 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la presentazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche, aggiornato secondo le ultime disposizioni normative.
L’aggiornamento riguarda anche le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.
In attuazione del D.Lgs. 139/2024 il testo di riforma fiscale delle imposte indirette diverse dall’IVA, il modello dichiarativo e le relative istruzioni per la compilazione sono stati adeguati per consentire l’autoliquidazione dell’imposta di successione, da parte dei soggetti obbligati al suo pagamento, in luogo di quella effettuata dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
A partire dal 2025, ai sensi degli articoli art. 27-33 del D.Lgs. 346/1990, infatti, l’imposta non è più autoliquidata dall’ufficio, bensì dagli eredi obbligati al pagamento.
Per consentire l’indicazione dell’imposta autoliquidata e per gestire il pagamento delle imposte correlate, come le imposte ipotecarie, catastali e di bollo, nel quadro della dichiarazione di successione riservato alla liquidazione delle somme dovute (quadro EF) è stata inserita una specifica sezione.
Il versamento dell’imposta di successione (risultante dalla dichiarazione) dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione.
Ricordiamo che per le successioni aperte a partire dal 01/01/2025 è il contribuente a dover autoliquidare l’imposta in sede di compilazione della dichiarazione di successione; per le successioni aperte prima del 01/01/2025, l’imposta, invece, continua ad essere liquidata dagli uffici competenti per la lavorazione.
Il contribuente può scegliere di pagare l’imposta contestualmente alla presentazione del modello dichiarativo oppure optare per il versamento rateizzato, se l’importo da rateizzare non è inferiore a 1.000 euro.
In questo caso è dovuto un acconto almeno pari al 20% dell’imposta da versare.
Il residuo può essere rateizzato:
- per importi fino a 20.000 euro, è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo;
- per importi superiori a 20.000 euro è possibile optare per un massimo di 12 rate trimestrali di pari importo.
Se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione occorre pagare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa per i servizi ipotecari e catastali, calcolandoli e versandoli entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione (pagamento in “autoliquidazione”).
Le somme autoliquidate possono essere pagate mediante:
- addebito diretto sul proprio conto corrente, se la dichiarazione è presentata direttamente dal dichiarante;
- addebito on line disposto dal pubblico ufficiale o dall’intermediario sul proprio conto corrente o su quello del dichiarante, se la dichiarazione è presentata tramite un pubblico ufficiale abilitato o un intermediario abilitato, il pagamento dei tributi autoliquidati deve essere effettuato mediante;
- modello F24 o addebito diretto, se la dichiarazione è presentata tramite l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, con riguardo alla tassazione dei trust istituiti per testamento, è stato previsto nel modello 2025 il pagamento delle imposte ipo-catastali in misura fissa, nonché l’opzione per il pagamento dell’imposta di successione, autoliquidata, in occasione della presentazione della dichiarazione, in luogo del momento in cui avviene il trasferimento dei beni e diritti ai beneficiari finali.
Nel modello 2025 sono attuate le disposizioni sulle nuove modalità di tassazione dei tributi speciali relativamente ai servizi ipotecari e catastali e alla richiesta di “Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione”.
Infine, nel modello dichiarativo è stato riorganizzato il quadro EI, contenente le dichiarazioni sostitutive di atto notorio necessarie per le volture catastali nei casi di “passaggi senza atti legali” e di “discordanza dati intestatario” degli immobili.
Disponibile per il download gratuito il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2025 con le istruzioni per la compilazione, le specifiche tecniche e gli allegati con l’elenco delle modifiche alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali e al relativo modello dichiarativo).
Qui puoi scaricare il modello PDF editabile della dichiarazione di successione 2025.
Cos’è e a cosa serve la dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione è un documento fondamentale nell’ambito della successione ereditaria da presentare entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (che in genere coincide con la data del decesso del contribuente) ed è il punto di partenza per l’adempimento degli obblighi fiscali legati all’eredità.
In termini contabili, essa rappresenta una dichiarazione formale dei beni e delle passività del patrimonio ereditario di una persona deceduta, insieme alle informazioni sulle persone che ne ereditano i beni.
Questo documento è essenziale per calcolare le imposte proporzionali (imposta ipotecaria e imposta catastale) e l’imposta di successione dovute alle autorità fiscali.
La dichiarazione di successione contiene dettagli sul valore netto dell’asse ereditario, che è la differenza tra il valore totale degli attivi e dei passivi dell’eredità. Gli aspetti contabili della dichiarazione includono la registrazione di beni mobili, immobili, investimenti finanziari, debiti ereditari e spese funebri.
Con la presentazione della dichiarazione di successione, salvo casi particolari, verranno eseguite in automatico le volture catastali degli immobili indicati nei quadri dichiarativi, salvo diversa indicazione del dichiarante. In quest’ultimo caso è necessario barrare l’apposito campo presente sul frontespizio del modello dichiarativo.
Con la presentazione della dichiarazione di successione telematica è possibile richiedere l’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione in formato elettronico, necessaria, per esempio, ad ottenere lo sblocco dei conti.
Le somme dovute per ottenere l’Attestazione vengono calcolate in automatico e versate direttamente con la presentazione della dichiarazione telematica. Invece, per il rilascio delle Attestazioni cartacee, anche per estratto, è necessario rivolgendosi a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo) e di pagare le relative somme dovute.
Chi è obbligato a presentare la dichiarazione di successione
Chi deve presentare la dichiarazione di successione? Devono presentarla:
- gli eredi (la qualità di erede, in senso civilistico, si acquista con l’accettazione, espressa o tacita, dell’eredità, il cui effetto risale al momento dell’apertura della successione);
- i legatari (il legatario è destinatario di uno o più beni oppure uno o più diritti, determinati dal defunto con il testamento. Così, ad esempio, la persona a cui il defunto lascia un quadro è un legatario e non un erede);
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente. Se una persona è scomparsa e non se ne hanno più notizie da almeno due anni, può essere richiesto, al tribunale del suo ultimo domicilio o della sua ultima residenza, che ne sia dichiarata l’assenza. Dopo questa sentenza, chi sarebbe stato erede o legatario del soggetto dichiarato assente può domandare al tribunale di entrare in possesso temporaneo dei beni dello scomparso;
- gli amministratori dell’eredità. L’amministratore dell’eredità è previsto dal codice civile in casi particolari, come ad esempio, quando il testamento designa un erede sotto condizione sospensiva (ad esempio se per diventare “erede” occorre che accada un evento futuro ed incerto previsto nel testamento);
- i curatori dell’eredità giacente. Il curatore dell’eredità giacente è nominato dal Tribunale quando il “chiamato all’eredità” non ha accettato l’eredità e non è nel possesso dei beni ereditari; il curatore ha il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- gli esecutori testamentari. L’esecutore testamentario è il soggetto a cui il defunto può dare il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento.
- i trustee (in caso di trust testamentario). Il trust è un istituto giuridico nel quale vengono trasferiti i beni del disponente (o settlor), nel caso di specie il de cuius, affinché vengano amministrati e gestiti, generalmente in favore di altri soggetti (beneficiari), qualora presenti, a cui l’amministratore (trustee) dovrà trasferirli dopo un dato periodo di tempo o una volta raggiunto un determinato scopo. Nella dichiarazione non possono essere rappresentati i casi di trust di scopo “puro” (trust in cui i beneficiari non sono identificabili) e i casi in cui non tutti i beni ereditari sono stati conferiti nel trust (ipotesi miste); in queste ipotesi occorre presentare le dichiarazioni tramite modello 4.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una.
Dichiarazione di successione: quando non è obbligatoria?
La dichiarazione non deve essere presentata:
- se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni):
– ha un valore non superiore a 100.000 euro;
– non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate anche nei casi in cui, in un secondo momento, altri beni o diritti entrino nell’attivo ereditario. Pertanto, ad esempio, nel caso in cui a seguito di un rimborso fiscale si superi la soglia dei 100.000 euro, sussisterà l’obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono dalla comunicazione del rimborso; - se tutti gli aventi diritto rinunciano all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
Come si presenta la dichiarazione di successione?
A partire dal 2019 il modello di dichiarazione di successione deve essere presentato esclusivamente in via telematica.
La dichiarazione di successione e domanda di volture catastali può essere presentata direttamente tramite l’applicativo Successioni web disponibile nell’area riservata dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, al quali si accede con un’utenza Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) e Carta nazionale dei servizi (Cns).
In alternativa, l’Agenzia mette a disposizione dell’utente anche un prodotto software denominato Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali per la compilazione e l’invio della dichiarazione da installare sul proprio PC. Per non incorrere in errori e gestire le pratiche in modo veloce, completo ed integrato, consigliamo un software unico per dichiarazioni di successioni e volture.
La dichiarazione può essere presentata:
- tramite un intermediario abilitato (per esempio, professionisti o CAF);
- direttamente dal contribuente presso l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
La dichiarazione di successione precompilata web offre un percorso dichiarativo più semplice e già arricchito di una serie di informazioni inserite automaticamente.
La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall’Agenzia stessa (2° ricevuta).
Con la compilazione della dichiarazione può essere richiesta una copia conforme della stessa (Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione), utile, ad esempio, per svincolare conti correnti oppure titoli. La copia conforme viene rilasciata dal sistema solo a seguito della regolare presentazione della dichiarazione (quarta ricevuta). Qualora tale copia non venga chiesta in dichiarazione, il contribuente può sempre recarsi in qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia per ottenerla, avendo cura di munirsi di contrassegni telematici (ex marca da bollo).
Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006 deve essere utilizzato il precedente Modello 4 cartaceo. Tale modello può essere spedito tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
La dichiarazione deve essere inviata all’ufficio territoriale dell’Agenzia incaricato della lavorazione in relazione all’ultima residenza nota del defunto, se si tratta di una prima dichiarazione; diversamente, se si tratta di una dichiarazione che modifica una già presentata utilizzando il Modello 4, occorre continuare a utilizzare questo modello seguendo le relative modalità di presentazione. In tal caso, l’ufficio territoriale di riferimento è lo stesso presso il quale è stata presentata la prima dichiarazione.
In via eccezionale possono presentare il modello cartaceo anche i residenti all’estero in caso di impedimenti alla trasmissione telematica. Il modello deve essere inviato all’ufficio competente dell’Agenzia, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.
In tale ipotesi, la data di presentazione della dichiarazione coincide con quella di spedizione (circolare n. 3/2025).
Se il defunto risiedeva all’estero ma in precedenza aveva risieduto in Italia, la dichiarazione deve essere presentata all’ufficio dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata l’ultima residenza italiana.
Se il contribuente ha deciso di non avvalersi del servizio di voltura automatica tramite la presentazione della dichiarazione di successione, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa deve presentare la richiesta di voltura degli immobili ai competenti uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia.
Quali sono i documenti da allegare alla dichiarazione di successione
Con la dichiarazione di successione devono essere presentati anche i seguenti documenti, allegandoli tramite il quadro EG:
- l’albero genealogico, dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto. L’allegazione è obbligatoria nel caso in cui chi presenta la dichiarazione è il curatore dell’eredità giacente, l’amministratore dell’eredità (cod. carica 6), l’esecutore testamentario nonché in tutti quei casi in cui le informazioni riguardanti il rapporto di parentela con il defunto, presenti nel quadro EH, non siano esaustive per la corretta rappresentazione dello stato di famiglia. In quest’ultimo caso la dichiarazione sostitutiva di atto notorio deve contenere tutti gli elementi utili al completamento della suddetta rappresentazione.
Qualora ne ricorrano le condizioni:
- la copia dei documenti di prova delle passività;
- la copia autentica del documento, avente data anteriore all’apertura della successione, comprovante i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, ovvero del provvedimento giurisdizionale definitivo. Se il debito non è certificato dai suddetti documenti, esso deve risultare da attestazione redatta sul modello conforme “dichiarazione di sussistenza di debito” presente sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, sottoscritto da uno dei soggetti obbligati alla dichiarazione di successione, nonché dai creditori del defunto (tranne che per i debiti verso i dipendenti);
- i documenti di prova delle deduzioni, riduzioni e detrazioni di cui si intende fruire;
- la richiesta di agevolazioni sulle imposte ipocatastali comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne anche a seguito di particolari disposizioni normative emanate in relazione a calamità naturali o di altri eventi eccezionali;
- la richiesta di riduzioni sull’imposta di successione comprensiva della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti per fruirne;
- la dichiarazione con cui il coniuge ed i discendenti del defunto, destinatari di trasferimenti, di aziende o rami di aziende, di quote sociali e azioni, si impegnano a proseguire l’esercizio dell’attività d’impresa o a detenerne il controllo (limitatamente alle società di capitali) oppure a mantenere la titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui richiedere l’applicazione del regime fiscale previsto dall’art. 6 della legge del 22 giugno 2016, n. 112 (trust in favore delle persone con disabilità) in cui il richiedente attesti di avere gli specifici requisiti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui attestare la condizione di inagibilità all’utilizzo abitativo dell’immobile pre-posseduto a causa di un evento naturale sopravvenuto (inagibilità attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti), quando per tale immobile si è già usufruito dell’agevolazione “prima casa” (codice 1 nella casella “Eventi eccezionali);
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nei casi in cui si richieda l’agevolazione “prima casa” su un immobile, che cade in successione, contiguo (cod. Z) ad uno già acquisito fruendo dell’agevolazione ‘prima casa’ ma non ricadente nella presente successione, destinato a costituire con quest’ultimo un’unica unità abitativa;
- la copia dell’ultimo bilancio o inventario, ovvero prospetto attestante le attività e passività dell’azienda dal quale risulti il patrimonio netto alla data di apertura della successione;
- in caso di successione testamentaria, la copia degli atti di ultima volontà del defunto, nonché la copia del verbale di pubblicazione del testamento, da cui è regolata la successione;
- la copia dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- le copie degli inventari richiesti dalla legge (come ad esempio il verbale di apertura della cassetta di sicurezza redatto dal notaio o da un funzionario dell’Agenzia delle entrate);
- i certificati di morte di soggetti deceduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- i certificati relativi a navi e aeromobili posseduti all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che gli stessi costituiscono copie degli originali;
- la documentazione comprovante l’eventuale imposta pagata all’estero, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale;
- la copia dell’atto con cui viene istituito il trust, il suo statuto (qualora presente) e l’atto dispositivo con il quale il de cuius vincola i beni in trust;
- la copia del documento d’identità di chi sottoscrive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione (qualora rese dai beneficiari diversi dal dichiarante);
- la traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento, nel caso di documenti redatti in lingua straniera, unitamente alla dichiarazione sostituiva di atto notorio attestante che la stessa costituisce copia dell’originale.
Inoltre, è opportuno allegare alla dichiarazione:
- la copia della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;
- la copia dell’atto di rinuncia all’eredità;
- la copia dell’atto costitutivo dell’unione civile;
- la dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la destinazione urbanistica dei terreni;
- la copia della documentazione necessaria a richiedere l’agevolazione prima casa qualora il contribuente si sia trasferito all’estero per lavoro (ad esempio il contratto di lavoro ovvero la documentazione che attesti l’esistenza del rapporto di lavoro).
Dichiarazione di successioni: quali documenti conservare?
- la copia cartacea, sottoscritta, del modello trasmesso, oppure il file da conservare in maniera conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di conservazione dei documenti informatici;
- gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese in allegato alla dichiarazione (se non sottoscritte con firma digitale o non trasformate in copie informatiche di documenti analogici la cui conformità all’originale è attestata da un pubblico ufficiale), unitamente alla copia dei documenti d’identità dei soggetti che le hanno sottoscritte;
- la ricevuta emessa dal sistema telematico che comprova l’avvenuta presentazione del modello trasmesso (seconda ricevuta);
- la copia del modello F24 oppure la ricevuta di avvenuto pagamento telematico delle imposte autoliquidate.
Grazie al software successioni ottieni automaticamente tutti gli allegati da compilare in automatico, senza possibilità di ometterne qualcuno o di sbagliare.

Compila la dichiarazione di successione con DeCuius
Quando la dichiarazione di successione è irregolare?
La dichiarazione risulta irregolare se:
manca delle seguenti informazioni:
- le generalità, l’ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
- le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all’eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
- la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell’attivo ereditario con l’indicazione dei rispettivi valori;
- gli estremi dell’avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili;
o non è corredata dai seguenti documenti:
- il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell’assenza o della morte presunta;
- il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
- la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
- la copia autentica dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l’eventuale accordo delle parti per l’integrazione dei diritti di legittima lesi;
- gli estratti catastali relativi agli immobili;
- un certificato dei pubblici registri recante l’indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;
- la copia autentica dell’ultimo bilancio o inventario di cui all’art. 15, comma 1, e all’art. 16, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera c) dello stesso articolo e comma;
- la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
- i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;
- il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell’imposta sostitutiva di quella comunale sull’incremento di valore degli immobili.
In caso di dichiarazione irregolare il dichiarante ha 60 giorni di tempo per regolarizzare i documenti, su notifica dell’ufficio. La dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa.
Quando la dichiarazione di successione è incompleta?
La dichiarazione risulta essere incompleta se non sono stati indicati tutti i beni e i diritti compresi nell’attivo ereditario, inclusi quelli alienati negli ultimi 6 mesi di cui all’art. 10 del testo unico del 31/10/1990 n. 346.
Quando la dichiarazione di successione è infedele?
La dichiarazione di successione è infedele se:
- i beni e diritti compresi nell’attivo ereditario vi sono indicati per valori inferiori a quelli determinati secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19 e dell’art. 10 del testo unico del 31/10/1990 n. 346;
- vi sono indicati, sulla base di attestazioni o altri documenti di cui agli articoli 23 e 24 (testo unico del 31/10/1990 n. 346) non conformi a verità, oneri e passività del tutto o in parte inesistenti;
- non vi sono indicate donazioni anteriori o vi sono indicate per valore inferiore a quello determinato secondo le disposizioni dell’art. 8, comma 4 del testo unico del 31/10/1990 n. 346.
Come modificare o integrare una dichiarazione di successione per correggere una quota di possesso?
Per modificare o integrare una dichiarazione di successione precedentemente inviata telematicamente, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva. Quest’ultima sostituisce integralmente la precedente, pertanto devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica. La dichiarazione sostitutiva può essere inviata telematicamente solo dal dichiarante che ha presentato la precedente dichiarazione che si intende sostituire. È necessario indicare gli estremi di registrazione della prima dichiarazione di successione (anno, volume e numero) e riportare nella casella “dichiarazione sostitutiva” il codice “1”.
Questo codice individua le dichiarazioni che, per effetto delle modifiche alle precedenti, comportano una nuova trascrizione del certificato di successione e/o nuove volture (per esempio variazione dei dati di uno o più beneficiari, degli identificativi catastali, del valore dell’immobile, delle quote e dei diritti).
Quali sanzioni sono previste in caso di violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione
L’articolo 4, comma 2, del d.lgs. 87/2024 modifica varie disposizioni in merito all’ammontare delle sanzioni relative a violazioni delle norme sulle imposte di successione e donazione, commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, con una generale riduzione delle stesse.
In particolare, in forza delle modifiche all’articolo 50, comma 1, del TUS, rubricato «Omissione della dichiarazione»:
- l’omessa presentazione della dichiarazione di successione è punita con una sanzione pari al 120 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 120 al 240 per cento);
- la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a 30 giorni è punita con una sanzione del 45 per cento dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio (anziché dal 60
al 120 per cento).
In forza delle modifiche all’articolo 51 del TUS, rubricato «Infedeltà della dichiarazione»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1 (tra cui, ad esempio, l’omessa indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell’imposta o la loro indicazione infedele), si
applica una sanzione amministrativa pari all’80 per cento della differenza tra l’imposta effettivamente dovuta e quella dichiarata (anziché dal 100 al 200 per cento); - nelle ipotesi di cui al comma 3 (tra cui, ad esempio, i casi in cui l’omissione o l’infedeltà attengano a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo), trova applicazione
la sanzione da 250 a 1000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 2 milioni di lire);
In forza delle modifiche all’articolo 53 del TUS rubricato «Altre violazioni»:
- nelle ipotesi di cui al comma 1, all’erede o al legatario a cui sono devoluti beni culturali si applica la sanzione amministrativa pari all’80 per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento);
- nelle ipotesi di violazione di divieti e di inadempimento di obblighi posti a carico di soggetti terzi, di cui ai commi 2 e 3, si applicano le sanzioni amministrative pari, rispettivamente,
all’80 per cento (in luogo di quella dal 100 al 200 per cento) e da 250 a 2000 euro (in luogo di quella da 500 mila a 4 milioni di lire); - al comma 4, è stato soppresso il secondo periodo, il quale attribuiva ai legali rappresentanti delle banche, società o enti, una presunzione di responsabilità per le violazioni commesse da questi ultimi.
Come compilare il Modello dichiarazione di successione

Differenza tra dichiarazione di successione e accettazione eredità
Mettiamo in luce la differenza tra la dichiarazione di successione e l’accettazione dell’eredità. L’acquisizione di un’eredità richiede l’atto formale di accettazione. Al contrario, l’acquisto del legato è automatico e non c’è bisogno di accettazione. Una volta effettuata l’accettazione, il diritto ereditario retroagisce al momento dell’apertura della successione e diventa irrevocabile: non si può rinunciare. Inoltre, l’accettazione non è soggetta a condizioni, ma può essere trasmessa per causa di morte. Il diritto di accettare un’eredità è soggetto a prescrizione e deve essere esercitato entro 10 anni dalla data di apertura della successione. Esistono diverse forme di accettazione: espressa, tacita, presunta, pura e semplice, con beneficio d’inventario.
Dichiarazione di successione tardiva
Il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato a 12 mesi per legge. Tale termine spesso non viene rispettato e per questo si parla di dichiarazione di successione tardiva. In questo caso gli eredi possono procedere con il ravvedimento operoso che consente di regolarizzare la propria posizione fiscale.
Se l’imposta non è stata pagata (in tutto o in parte) entro il termine stabilito, si applica una soprattassa pari al 20% dell’importo non pagato o pagato in ritardo. La soprattassa è ridotta alla metà se il pagamento è avvenuto entro 30 giorni dalla scadenza del termine.
Dichiarazione di successione precompilata web
La dichiarazione di successione precompilata è una dichiarazione in parte già compilata con dati e informazioni in possesso dell’Agenzia, che facilita il contribuente nell’adempimento grazie all’ausilio di interfacce intuitive e accessibili.
Grazie alla raccolta delle informazioni organizzata per argomenti e non più per “quadri”, si ottiene una compilazione più organica e sequenziale.
Scopri di più sulla dichiarazione di successione precompilata
La dichiarazione di successione e le relative imposte
Prima di presentare la dichiarazione di successione – se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione – occorre pagare provvedere all’autoliquidazione e al pagamento entro lo stesso termine previsto per presentare la dichiarazione delle seguenti imposte:
- l’imposta ipotecaria;
- l’imposta catastale;
- l’imposta di bollo;
- la tassa per i servizi ipotecari e catastali e i tributi speciali in caso si richiesta dell’Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione.
A partire dal 2025 anche l’imposta di successione va autoliquidata e versata entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione.
Leggi l’approfondimento sull’imposta di successione.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/dichiarazione-di-successione-cose-obbligo-e-modello/




