Dia o Permesso di costruire: cosa occorre per realizzare un soppalco?
TAR Campania: per realizzare un soppalco è necessaria la Dia (SCIA) o il permesso di costruire in funzione delle dimensioni e del possibile aumento del carico urbanistico.
Per stabilire quale sia il corretto titolo abilitativo da utilizzare per la realizzazione di un soppalco abitabile bisogna fare le valutazioni opportune, caso per caso, in relazione alla tipologia e alle dimensioni dell’intervento.
Questo quanto chiarito dalla recente Sentenza del TAR Campania (n. 2197/2015), intervenuta in merito alla disposizione di demolizione di un soppalco realizzato in un appartamento, previa presentazione della Dia.
Il Comune ne aveva disposto la demolizione perché i lavori risultavano difformi dal titolo abilitativo (il soppalco costruito era pari a circa 100 m², a fronte di un progetto che prevedeva 40 m²) ed anche perché, vista la loro entità, si configuravano quali lavori di ristrutturazione per i quali era necessario il permesso di costruire.
Il Tar individua, pertanto, i casi nei quali serve la Dia (SCIA) o il Permesso di costruire per realizzare un soppalco:
- la Dia (SCIA) è sufficiente se le dimensioni del soppalco sono limitate
- il Permesso di costruire (o la Super-Dia) serve se il soppalco ha dimensioni non modeste e comporta una sostanziale ristrutturazione dell’immobile preesistente (ai sensi dell’art. 3 comma 1, D.P.R. n. 380 del 2001), determinando un incremento delle superfici dell’immobile e, quindi, del carico urbanistico
I giudici amministrativi ricordano, inoltre, che in molti regolamenti edilizi le valutazioni sono effettuate in base all’altezza dal pavimento al soppalco e dal piano di calpestio del soppalco al soffitto: se queste altezze sono maggiori di 2 metri, lo spazio viene computato come aumento della superficie utile e, necessariamente, serve il Permesso di costruire o la Super-Dia per la realizzazione del soppalco.

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