DIA, Leggi Regionali, Rinnovabili e scadenza del 16 gennaio 2011: i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico

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Le sentenze della Corte Costituzionale n. 119/2010 e n. 124/2010 hanno dichiarato illegittime le leggi regionali che avevano fissato soglie di potenza superiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 387/2003 per la realizzazione mediante DIA di impianti alimentati da fonti rinnovabili

Le sentenze della Corte Costituzionale n. 119/2010 e n. 124/2010 hanno dichiarato illegittime le leggi regionali che avevano fissato soglie di potenza superiori a quelle stabilite dal decreto legislativo n. 387/2003 per la realizzazione mediante DIA di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

L’art. 1-quater del decreto legge n. 105/2010, convertito dalla legge n. 129/2010, reca disposizioni per far salvi gli effetti di quelle procedure di DIA avviate in base alle Leggi Regionali prima dell’intervento della Corte Costituzionale. In base alle disposizioni del citato articolo la “salvezza” delle procedure in questione non è garantita in modo generalizzato, ma è condizionata all’entrata in esercizio degli impianti entro 150 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 129/2010, avvenuta il 19 agosto 2010 (16 gennaio 2011).

In considerazione dell’approssimarsi di tale termine, e del moltiplicarsi dei dubbi sulla corretta interpretazione delle disposizioni del citato art. 1-quater, il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato una circolare interpretativa.
Il Ministero precisa anzitutto che le DIA divenute definitive (cioè non impugnabili per decorrenza dei termini per la proposizione di ricorsi) prima delle pronunce di incostituzionalità conserveranno la loro efficacia, anche qualora i relativi impianti non riuscissero ad entrare in esercizio entro il 16 gennaio. Decorso il termine di 30 giorni previsto dal T.U. Edilizia, la D.I.A. può essere contestata dal terzo interessato entro sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione al terzo del perfezionamento della D.I.A. o dall’avvenuta conoscenza del consenso (implicito) all’intervento oggetto di D.I.A.

Ciò premesso, sono tre i casi possibili:

  • DIA non perfezionate alla data di pubblicazione delle sentenze della Corte Costituzionale
    (in quanto non decorso il termine di 30 giorni di cui all’art. 23 del DPR 380/2001, oppure non ancora definitive, perché non scaduti i termini per impugnarle). Tali DIA rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1-quater e quindi, se l’impianto entra in esercizio entro il 16 gennaio 2011, i loro effetti sono fatti salvi;
  • DIA impugnate prima della data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale
    Anche tali DIA rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 1-quater e quindi, se l’impianto entra in esercizio entro il 16 gennaio 2010 e purché non sussistano altre ragioni impeditive alla loro ultimazione ed entrata in esercizio, i loro effetti sono fatti salvi;
  • DIA presentate dopo la data di pubblicazione delle sentenze della Corte costituzionale
    A tali DIA non si applica l’ 1-quater, in quanto tale disposizione riguarda le DIA “che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali”. Ora, poiché le DIA relative ad impianti di potenza superiore alle soglie fissate nel decreto legislativo n. 387/2003 risulterebbero riferite a leggi regionali ormai prive di effetti in quanto dichiarate incostituzionali, le DIA stesse fuoriescono dall’ambito di applicazione dell’art. 1-quater.

Clicca qui per scaricare il testo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico

 
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