DIA: l’amministrazione comunale può inibire l’esecuzione dei lavori solo entro 30 giorni dalla presentazione
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L’amministrazione comunale può inibire l’esecuzione dei lavori oggetto di una denuncia di inizio attività solo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
L’amministrazione comunale può inibire l’esecuzione dei lavori oggetto di una denuncia di inizio attività solo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.
Il termine di 30 giorni previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) al comma 1 dell’art. 23 è da ritenersi, secondo il TAR di Napoli (sentenza n. 4532/2004), perentorio.
Decorso inutilmente tale periodo l’amministrazione può tuttavia adottare provvedimenti sanzionatori che possono avere natura pecuniaria e/o imporre il ripristino della situazione preesistente (secondo i lavori effettuati).
Il termine di 30 giorni previsto dal Testo Unico dell’Edilizia (D.P.R. 380/2001) al comma 1 dell’art. 23 è da ritenersi, secondo il TAR di Napoli (sentenza n. 4532/2004), perentorio.
Decorso inutilmente tale periodo l’amministrazione può tuttavia adottare provvedimenti sanzionatori che possono avere natura pecuniaria e/o imporre il ripristino della situazione preesistente (secondo i lavori effettuati).

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/dia-l-amministrazione-comunale-puo-inibire-l-esecuzione-dei-lavori-solo-entro-30-giorni-dalla-presentazione/
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