documenti risparmio

Ecobonus, cosa accade se l’intestatario del bonifico è diverso dall’intestatario della pratica?

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Le Entrate forniscono chiarimenti sull’ecobonus in caso di non corrispondenza tra intestatario del bonifico ed intestatario della pratica inviata all’Enea

Un cittadino chiede, attraverso il portale Fisco Oggi, all’Agenzia delle Entrate a chi spetta la detrazione fiscale sul risparmio energetico in caso di non corrispondenza tra intestatario del bonifico di pagamento ed intestatario della pratica inviata all’Enea.

Le Entrate chiariscono con una nota del 16 luglio 2018 che in via ordinaria i beneficiari delle detrazioni sono coloro che vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea.

Tuttavia, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa caricata sul portale dell’Enea e l’intestazione del bonifico (o della fattura):

la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.

Ricordiamo inoltre che, con la circolare  circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 (pagina 306), l’Agenzia aveva stabilito che le integrazioni alle pratiche inviata all’Enea devono “essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio; è esclusa, infatti, la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta” .

 

Clicca qui per conoscere TerMus il software per la certificazione energetica

Clicca qui per accedere all’articolo su Fisco Oggi

 

Vademecum ENEA sugli interventi detraibili con l’Ecobonus

Riportiamo di seguito il link a tutti i Vademecum dell’ENEA, dove sono forniti utili chiarimenti per ciascuna tipologia di intervento:

Relazione tecnica firmata dal professionista

In merito alla documentazione da trasmettere all’ENEA ricordiamo che la stessa ENEA sottolinea che per questi interventi la scheda descrittiva dell’intervento deve essere compilata e firmata da un tecnico abilitato e trasmessa  entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.

I tecnici abilitati sono:

  • ingegneri
  • architetti
  • geometri
  • periti

iscritti al proprio albo professionale.

 

Clicca qui per conoscere TerMus il software per la certificazione energetica 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *