Ecobonus, cosa accade se l’intestatario del bonifico è diverso dall’intestatario della pratica?
Le Entrate forniscono chiarimenti sull’ecobonus in caso di non corrispondenza tra intestatario del bonifico ed intestatario della pratica inviata all’Enea
Un cittadino chiede, attraverso il portale Fisco Oggi, all’Agenzia delle Entrate a chi spetta la detrazione fiscale sul risparmio energetico in caso di non corrispondenza tra intestatario del bonifico di pagamento ed intestatario della pratica inviata all’Enea.
Le Entrate chiariscono con una nota del 16 luglio 2018 che in via ordinaria i beneficiari delle detrazioni sono coloro che vengono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’Enea.
Tuttavia, nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa caricata sul portale dell’Enea e l’intestazione del bonifico (o della fattura):
la detrazione spetta al soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti invece intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale di sostenimento.
Ricordiamo inoltre che, con la circolare circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 (pagina 306), l’Agenzia aveva stabilito che le integrazioni alle pratiche inviata all’Enea devono “essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio; è esclusa, infatti, la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta” .
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Vademecum ENEA sugli interventi detraibili con l’Ecobonus
Riportiamo di seguito il link a tutti i Vademecum dell’ENEA, dove sono forniti utili chiarimenti per ciascuna tipologia di intervento:
- Parti comuni condominiali (detrazioni del 70 e 75 percento)
- Serramenti e infissi
- Caldaie a condensazione
- Collettori solari
- Pompe di calore
- Coibentazione strutture
- Riqualificazione globale
- Caldaie a biomassa
- Schermature solari
- Building automation
- Sistemi ibridi
- Microcogeneratori
Relazione tecnica firmata dal professionista
In merito alla documentazione da trasmettere all’ENEA ricordiamo che la stessa ENEA sottolinea che per questi interventi la scheda descrittiva dell’intervento deve essere compilata e firmata da un tecnico abilitato e trasmessa entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l’apposito sito web relativo all’anno in cui essi sono terminati.
I tecnici abilitati sono:
- ingegneri
- architetti
- geometri
- periti
iscritti al proprio albo professionale.
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