Superbonus, no agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)
Entrate: gli OICR sono esclusi dal Superbonus e dal bonus facciate perché non sono soggetti alle imposte sui redditi ed Irap
Superbonus e bonus facciate non si applicano agli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR): lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 372 del 25 maggio 2021.
Le detrazioni (Superbonus e bonus facciate) non sono applicabili agli organismi di investimento collettivo del risparmio mobiliari ed immobiliari, in quanto non soggetti ad imposte sui redditi ed Irap.
OICR
Ricordiamo che gli Organismi di investimento collettivo (OICR) offrono servizi di gestione collettiva del risparmio; sono finalizzati, quindi, alla gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l’emissione e l’offerta di quote o azioni, gestito nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi.
I fondi comuni di investimento, come le SICAV e SICAF, sono un esempio di OICR.
Quesito
La società istante dichiara di aver acquistato un fabbricato che si compone di varie unità immobiliari, inserito in un contesto residenziale.
L’edificio è sfitto da alcuni anni e necessita, quindi, di importanti interventi di riqualificazione dato lo scarso stato manutentivo; una volta ultimati i lavori, sarà destinato alla locazione e successiva vendita mediante cessione delle singole unità immobiliari.
A detta dell’istante, i suddetti immobili sicuramente ricadono nell’ambito applicativo degli interventi di riqualificazione energetica e del bonus facciate e, pertanto, la società chiede chiarimenti in merito alla possibilità di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo delle detrazioni.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Con la circolare dell’8 agosto 2020, n. 24/E, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che:
il Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
La possibilità di applicare le disposizioni di cui agli articoli 119 e 121 del decreto Rilancio riguarda, quindi, esclusivamente la modalità di determinazione delle imposte sui redditi nel cui ambito operano le detrazioni dall’imposta lorda; in base a quanto esplicitato le detrazioni non si applicano, quindi, agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) mobiliari ed immobiliari, categoria a cui fa parte la società istante.
Infatti sotto il profilo tributario la società istante, pur essendo un soggetto passivo IRES residente in Italia (ai sensi dell’articolo 73, comma 3, del TUIR), nonché soggetto passivo IRAP (ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), non è soggetta alle imposte sui redditi ed all’imposta regionale sulle attività produttive (articoli 6, comma 1, del dl n. 351/2001 e 73, comma 5-quinquies, del TUIR).
Pertanto, con riferimento agli interventi volti alla riqualificazione energetica ed al recupero delle facciate degli immobili, non è consentita la fruizione delle corrispondenti detrazioni, neppure attraverso una delle modalità alternative previste: ossia la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Clicca qui per scaricare l’istanza di interpello n. 372/2021

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