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Detrazioni fiscali per spese sanitarie, la guida aggiornata delle Entrate

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La lista delle spese sanitarie da portare in detrazione e le novità: pagamenti tracciabili e mascherine detraibili

Tra le detrazioni fiscali previste in Italia, quella delle spese sanitarie è sicuramente la tipologia maggiormente richiesta.

A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato a maggio 2021 la guida “Le agevolazioni fiscali sulle spese sanitarie” (la precedente era di giugno 2019), allo scopo di evidenziare le diverse tipologie di spese sanitarie sostenute che è possibile riportare nella propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o Redditi Persone fisiche).

La guida AE

La guida illustra le spese sanitarie che danno diritto alla detrazione del 19%; per ciascuna di esse sono specificati tutti i documenti che è necessario esibire all’intermediario che predispone ed invia la dichiarazione o che devono essere conservati per eventuali controlli dell’Agenzia.

Tra le novità:

  • dal 1° gennaio 2020 è in vigore un’importante novità introdotta dalla legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 679 e 680 legge n. 160/2019): la detrazione del 19% per le spese sanitarie (articolo 15 del Tuir) è fruibile soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari); il pagamento in contanti continua ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per il pagamento di prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
  • detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive, a condizione che siano classificate, in base alla tipologia, come dispositivi medici o che rispettino i requisiti di marcatura CE.

Un capitolo della guida è dedicato alle spese mediche generiche e a quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone con disabilità.

Regole principali

Per usufruire delle detrazioni è necessario:

  • indicare le spese nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute e documentarle adeguatamente;
  • conservare i  giustificativi delle spese per tutto il tempo in cui l’Agenzia delle Entrate può effettuare un accertamento (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). L’eventuale eccedenza non può essere chiesta a rimborso né utilizzata nel periodo d’imposta successivo.

Le detrazioni possono essere fruite solo se le spese restano effettivamente a carico di chi le ha sostenute e nel limite dell’imposta lorda annua.

La detrazione delle spese sanitarie è ammessa anche per quelle sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico e, in alcuni casi, nell’interesse di familiari non a carico (spese sanitarie per patologie che danno diritto all’esenzione dal ticket sanitario).

Misura della detrazione

Nella maggior parte dei casi è riconosciuta una detrazione dall’Irpef di una percentuale della spesa sostenuta (nella misura del 19%) per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la cosiddetta franchigia). In sostanza, la detrazione spettante è pari al 19% della differenza tra il totale della somma spesa e la franchigia di 129,11 euro.

In altri casi, invece della detrazione dall’imposta lorda si può usufruire di una deduzione dal reddito complessivo.

Alcune spese sostenute per le persone con disabilità sono invece ammesse integralmente alla detrazione del 19%, senza applicare la franchigia di 129,11 euro.

Ripartizione della detrazione in più anni

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi si può sceglier di ripartire la detrazione per le spese sanitarie in quattro quote annuali costanti e di pari importo quando il loro ammontare complessivo annuo è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.

Spese sanitarie detraibili

Le spese detraibili sono quelle relative a:

  • prestazioni rese da un medico generico (incluse quelle di medicina omeopatica);
  • acquisto di medicinali (anche omeopatici) da banco o con ricetta medica;
  • prestazioni specialistiche;
  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;
  • prestazioni chirurgiche;
  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;
  • trapianto di organi;
  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);
  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Inoltre, sono detraibili, nella stessa misura del 19%, le seguenti spese di assistenza specifica:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia, ecc.);
  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Spese per familiari con patologie esenti

Tra le spese sanitarie che si possono portare in detrazione rientrano quelle sostenute per conto di un familiare non a carico fiscalmente, se relative a determinate patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica.

Spese mediche di assistenza specifica delle persone con disabilità

Le persone con disabilità possono portare in deduzione dal reddito complessivo le spese mediche generiche e di assistenza specifica sostenute nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.

 

Clicca qui per scaricare la guida delle Entrate, maggio 2021

 

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