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Detrazioni fiscali in edilizia, nuovi chiarimenti dalle Entrate

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Detrazioni fiscali in edilizia: bonus ristrutturazioni, risparmio energetico e arredi, ritenute in condominio e cedolare secca, ecc. I chiarimenti nella circolare delle Entrate

Con la circolare n. 8 del 7 aprile 2017,  l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti relativi ai quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza organizzati dalla stampa specializzata (Telefisco e Videoforum) sulle detrazioni fiscali in edilizia.

I quesiti e le risposte fornite sono suddivise nei seguenti argomenti:

  • detrazioni per l’edilizia, risparmio energetico e arredi
  • ritenute in condominio
  • maxi e iper ammortamento
  • cedolare secca
  • regime per cassa
  • comunicazioni IVA
  • rottamazione cartelle
  • sanzioni, accertamento
  • voluntary disclosure
  • dichiarazione precompilata

Di seguito una sintesi delle principali precisazioni fornite.

Bonus ristrutturazioni, risparmio energetico, arredi

Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, è possibile fruire del bonus ristrutturazioni per le spese sostenute anche dal convivente di fatto, sebbene non possessore o non detentore dell’immobile sul quale sono effettuati i lavori.

In particolare, è stato chiarito che la legge 76/2016, che ha esteso tale diritto spettante ai coniugi anche ai conviventi di fatto, trova applicazione per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.

Inoltre, in riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico, è stato chiarito che in caso di errori nel bonifico, e nei casi in cui sia impossibile ripetere il pagamento, il beneficio non decade.

In particolare, non si perde l’agevolazione se l’impresa beneficiaria del pagamento attesta, con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio:

di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito

Ritenute in condominio

Dal 1° gennaio 2017, il condominio può effettuare il versamento della ritenuta quando (legge di Bilancio 2017):

  • l’ammontare delle ritenute operate raggiunge i 500 euro, all’atto del pagamento

oppure

  • entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno

Pertanto, in base ai chiarimenti forniti, la disposizione riguarda anche le ritenute relative a dicembre 2016, da versare entro il successivo 16 gennaio 2017.

Inoltre, la soglia dei 500 euro va verificata cumulando le ritenute mese per mese; è possibile continuare a versare le ritenute secondo la vecchia modalità (entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate), anche se di importo inferiore a 500 euro.

Maxi e iper ammortamento

Ecco le principali indicazioni per usufruire del maxi e iper ammortamento per l’acquisto di un bene “industria 4.0”:

  • in caso di bene acquistato a un prezzo unitario comprensivo del software embedded, necessario per il suo funzionamento, anche quest’ultimo può beneficiare della maggiorazione del 150%
  • l’iper ammortamento con maggiorazione del 150% riguarda solo i titolari di reddito d’impresa (esclusi esercenti arti e professioni)
  • usufruiscono dell’iper ammortamento i beni materiali nuovi rientranti nell’allegato A alla legge 232/2016, effettuati a partire dal 1° gennaio 2017; un bene di quel tipo consegnato nel 2016 può beneficiare solo della maggiorazione del 40%
  • se il bene è acquistato nel 2016 ed entra in funzione nel 2017, la maggiorazione del 40% è fruibile dal 2017 (periodo d’imposta di entrata in funzione del bene)
  • la maggiorazione del 40% per i beni immateriali elencati nell’allegato B della legge 232/2016 è riconosciuto ai soggetti che fruiscono già dell’iper ammortamento, a prescindere dal fatto che il bene immateriale sia riferibile o no al bene materiale agevolato
  • un bene si può definire “interconnesso”, ed ottenere il beneficio dell’iper ammortamento, se:
    • scambia informazioni con sistemi interni (ad esempio, gestionale, di pianificazione, monitoraggio) e/o esterni (come clienti, fornitori, partner nella progettazione) tramite collegamento basato su specifiche internazionalmente riconosciute (Tcp-Ip, Http, Mqt, eccetera)
    • è identificato univocamente mediante standard internazionali, tipo indirizzo Ip

Cedolare secca

La cedolare secca con aliquota ridotta al 10% si applica anche ai contratti transitori (da un minimo di 1 mese ad un massimo di 18 mesi), a condizione che si tratti di un contratto a canone concordato; nonché relativi ad abitazioni ubicate nei comuni con carenze di disponibilità abitative o in quelli ad alta tensione abitativa.

La mancata comunicazione della proroga del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per la cedolare secca non determina la decadenza; l’opzione è applicabile anche alle comunicazioni che andavano presentate prima del 3 dicembre 2016 (dl 193/2016).

Irpef

L’esclusione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari per gli anni 2017-2019 per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (legge di Bilancio 2017), compete solo alle persone fisiche.

Versamenti rateali

In riferimento ai termini relativi al versamento delle imposte dichiarative, in caso di rateizzazione, sono confermate  le scadenze per le rate successive alla prima:

  • entro il giorno 16 di ciascun mese per i titolari di partita Iva
  • entro la fine di ciascun mese per gli altri soggetti

Comunicazioni Iva

Non c’è più l’obbligo di trasmettere le operazioni attive e passive documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale; sono, inoltre, esclusi dallo spesometro:

  • i produttori agricoli situati nelle zone montane
  • i contribuenti in regime forfetario
  • i contribuenti in regime dei nuovi minimi
  • le amministrazioni pubbliche in riferimento alle fatture ricevute

Dichiarazione infedele e credito d’imposta

In caso di dichiarazione infedele a credito, la prevista sanzione dal 90 al 180% si applica solo alla parte di credito non spettante effettivamente utilizzata dal contribuente.

Dichiarazione precompilata

Nella circolare n.7 dell’Agenzia delle Entrate sono state fornite le modalità di accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri soggetti autorizzati e le indicazioni in ordine agli obblighi di comunicazione a carico degli amministratori di condominio, alla correzione del visto infedele, alla trasmissione telematica delle certificazioni uniche.

 

Clicca qui per scaricare la circolare 7 aprile 2017, n. 8

 

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