Lavori in economia

Box auto in economia, ok alle detrazioni purché ci sia pertinenzialità

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class=”title”>Ristrutturazione del box in economia, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spettano anche per i box auto purché gli stessi siano pertinenziali ad un’unità residenziale

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che si può usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio in caso di costruzione di nuovi posti auto e autorimesse (anche di proprietà comune), purché gli stessi siano pertinenziali a un’unità immobiliare a uso abitativo (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.5.4).

La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia.

Ricordiamo che:

  • le spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.2)
  • il proprietario deve essere in possesso della concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione e del bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, pagina 239).

Vincolo di pertinenzialità

Secondo il codice civile le pertinenze sono:

le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima“.

La destinazione deve essere caratterizzata dal requisito della durevolezza, intesa nel senso che, pur non essendo necessarie la perpetuità e la permanenza, il rapporto pertinenziale non può essere né occasionale né temporaneo.

La pertinenza è caratterizzata dall’oggettiva destinazione di una cosa a servizio od ornamento di un’altra e dalla volontà del titolare della cosa principale (o di altro legittimato) orientata alla costituzione di un rapporto di complementarità e strumentalità tra le cose.

Ancora aperta è la questione relativa alla destinazione a pertinenza, se essa può essere attuata dal proprietario di entrambe le cose, o dal solo proprietario della cosa principale.

I giudici ritengono che la destinazione a pertinenza possa essere impressa solo da chi è proprietario o titolare di un diritto reale su entrambe le cose (v. art. 819 del c.c.). La giurisprudenza e la dottrina hanno ricompreso nel novero di soggetti legittimati a dar vita ad un rapporto pertinenziale anche i titolari di servitù personali e il possessore.

Inoltre, secondo la Cassazione, sentenza. n. 869/2015:

la costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all’ornamento del bene principale, ma non si traduce in un modo di acquisto della proprietà, sicché è comunque necessario l’accertamento del diritto dominicale sulla cosa accessoria“.

 

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