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Detrazioni per adeguamento luoghi di lavoro Covid-19: le consulenze per la sicurezza non sono detraibili

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Le Entrate chiariscono le spese che NON hanno accesso alle detrazioni del 60% per adeguamento e sanificazione dei luoghi di lavoro dovuti all’emergenza Covid-19

L’Agenzia delle Entrate attraverso 3 interpelli (n. 361/362/363 del 16 settembre 2020) chiarisce quali spese NON sono detraibili e quali lo sono, attraverso il credito imposta del 60% per le spese di adeguamento e sanificazioni dei luoghi di lavoro dovuti all’emergenza sanitaria nazionale.

Ricordiamo, infatti, che gli articoli 120 (Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) e 125 (Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione) della legge Rilancio hanno introdotto un credito d’imposta pari al 60 % per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione della pandemia.

La misura è destinata ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, in luoghi aperti al pubblico indicati nell’allegato 1 della menzionata legge Rilancio.

I tre recenti interpelli chiariscono principalmente alcune spese che NON sono detraibili.

Interpello n. 363 – Spese consulenze in materia sicurezza sui luoghi di lavoro

Con il quesito in esame (n. 363) una società chiede alle Entrate se costituiscono spese agevolabili, ai sensi dell’articolo 125 del decreto Rilancio, le spese sostenute per:

  • la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;
  • la progettazione degli ambienti di lavoro;
  • l’addestramento del personale;
  • la stesura di protocolli di sicurezza.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia ricorda che con la circolare del 10 luglio 2020, n. 20/E sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all’agevolazione del 60%.

In particolare è stato precisato che il comma 2 dell’articolo 125 del decreto contiene un elenco esemplificativo di fattispecie riferibili alle spese agevolabili, identificate nel comma 1.

Ciò premesso, seppur il comma 2 rappresenti un elenco non esaustivo, è necessario che le spese sostenute siano riferibili:

  1. alla sanificazione degli ambienti (e degli strumenti utilizzati);
  2. all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti).

Alla luce di ciò, le spese oggetto di istanza (le spese sostenute per la consulenza in materia di prevenzione e salute sui luoghi di lavoro, per la progettazione degli ambienti di lavoro, l’addestramento e la stesura di protocolli di sicurezza) non devono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto Rilancio.

Clicca qui per scaricare l’interpello n. 363

Interpello n. 362 – Investimenti in attrezzature/impianti finalizzati alla modifica del layout della struttura

Al fine di rispettare le norme finalizzate al contenimento del contagio, una ditta intende effettuare una serie di investimenti in attrezzature/impianti e finalizzati alla modifica del layout della struttura.

L’impresa chiede (interpello n. 362) di poter beneficiare del credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro derivanti dalla ridistribuzione degli spazi interni ed in particolare:

  • la creazione di una zona medica asettica con ingresso dall’esterno;
  • la revisione dello spogliatoio e del bagno destinato al personale e al titolare;
  • la rimodulazione della cucina e del laboratorio;
  • la riallocazione dei bagni all’esterno;
  • la creazione di percorsi entrata-uscita.

Tali interventi comportano lo spostamento delle pareti interne e, quindi, il danneggiamento di parte della pavimentazione esistente.

L’istante, pertanto, chiede se possano rientrare tra le spese agevolabili:

  • le spese sostenute per la copertura dell’intera superficie della struttura con nuove mattonelle, di materiale potenzialmente idoneo a limitare la diffusione del virus;
  • le spese per il rifacimento dell’impianto elettrico;
  • l’acquisto di un compattatore volto ad una gestione più razionale e salubre dei rifiuti organici;
  • l’installazione di un adeguato impianto di condizionamento/aerazione;
  • l’installazione di un montacarichi da utilizzare in special modo per la circolazione degli ordini della cucina.

La risposta delle Entrate

In merito agli interventi agevolabili, con la risposta in esame le Entrate precisano che deve trattarsi esclusivamente di interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus.

Nel rispetto della ratio legis, inoltre, è necessario che i predetti interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività.

Ciò premesso, nel presupposto che siano rispettati i predetti elementi, si ritiene che siano inclusi tra le spese agevolabili anche tutti i costi relativi ad interventi accessori per i quali risulti dimostrabile (in termini di relazione causa-effetto) che la relativa realizzazione si è resa necessaria a seguito della messa in atto di quelli principali (agevolabili).

Alla luce di ciò, possono essere considerate ai fini della fruizione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro:

  •  le spese edilizie sostenute per il ripristino della pavimentazione degli ambienti nei quali risulta danneggiata la pavimentazione a seguito della rimodulazione degli stessi;
  •  le spese di rifacimento dell’impianto elettrico, compromesso dallo spostamento delle pareti interne a causa della rimodulazione degli ambienti come sopra descritto.

Non rientrano tra le spese agevolabili le spese sostenute per l’acquisto di un compattatore, per l’installazione di un impianto di condizionamento/aerazione e per l’installazione di un montacarichi, non essendo riconducibili né agli interventi edilizi né gli interventi per l’acquisto di arredi di sicurezza.

Clicca qui per scaricare l’interpello n. 362

Interpello n. 361- Spese per l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore

Con l’interpello n. 361 l’Agenzia risponde ad una società che evidenzia come le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19, con riferimento alla specifica attività esercitata, sono disciplinate dal DPCM del 17 maggio 2020 e dall’Ordinanza del Presidente della Regione.

Tali norme prevedono (tra le altre) che “l’utilizzo degli ascensori dev’essere tale da consentire il rispetto della distanza interpersonale, pur con la mascherina, prevedendo eventuali deroghe in caso di componenti dello stesso nucleo familiare/gruppo di viaggiatori”.

Pertanto, secondo la società istante, il rispetto delle prescrizioni Covid renderebbe del tutto insufficiente il numero di ascensori presenti.

La società intenderebbe procedere all’acquisto ed all’installazione di un ulteriore ascensore e chiede di far concorrere le relative spese al credito d’imposta di cui all’articolo 120 del decreto legge n. 34/2020.

La risposta delle Entrate

L’Agenzia ricorda che gli interventi agevolabili sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus, tra cui rientrano espressamente:

  1. gli interventi edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza. Sono ricomprese in tale insieme gli interventi edilizi funzionali alla riapertura o alla ripresa dell’attività;
  2. gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza (cosiddetti “arredi di sicurezza”).

Nel rispetto della ratio della legge, inoltre, le Entrate chiariscono che è necessario che le tipologie di interventi agevolabili siano stati prescritti da disposizioni normative o previsti dalle linee guida per le riaperture delle attività elaborate da amministrazioni centrali, enti territoriali e locali, associazioni di categoria e ordini professionali.

Ciò premesso, l’acquisto e l’installazione di un ulteriore ascensore che non rientra tra gli interventi espressamente menzionati al punto sub a), non è riconducibile nemmeno alle ipotesi di cui al punto sub b).

Clicca qui per scaricare l’interpello n. 361

 

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