Detrazioni 55%: fino al 14 marzo possibile adoperare i vecchi limiti (D.M. 11/3/2008)

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L’Enea, di concerto con la Segreteria Tecnica del ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che è possibile osservare i limiti precedenti (quelli cioè stabiliti dal D.M. 11 marzo 2008) per coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007, e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi.

Il D.M. 26 gennaio 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12/02/2010, ha modificato i valori limite di trasmittanza, previsti nel D.M. 11 marzo 2008, per usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Il decreto 26 gennaio 2010, che è entrato in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione, cioè lo scorso 14 marzo, ha originato numerosi dubbi circa i limiti da applicare per il periodo 1 gennaio – a4 marzo 2010.
A sgomberare il campo dai dubbi è stata l’ENEA che ha risposto alla domanda posta da un contribuente che avendo acquistato nuovi infissi nel febbraio 2010 rispettosi del valore limite di trasmittanza definito dal DM 11 marzo 2008, si chiede quale valore di trasmittanza debba essere rispettato nel suo caso per avvalersi delle detrazioni.
L’Enea, di concerto con la Segreteria Tecnica del ministero dello Sviluppo economico, ha chiarito che è possibile osservare i limiti precedenti (quelli cioè stabiliti dal D.M. 11 marzo 2008) per coloro che hanno acquistato, commissionato o ordinato tra il 1° gennaio e il 14 marzo 2010 interventi di riqualificazione afferenti al comma 345 della Finanziaria 2007, e che sarebbero soggetti a nuovi valori di trasmittanza più restrittivi.

Clicca qui per scaricare la FAQ n. 60 dell’ENEA

 
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