Il professionista può detrarre le spese di ristrutturazione dello studio di proprietà del coniuge?
Ok della Cassazione: è possibile detrarre le spese di ristrutturazione per adibire l’immobile di proprietà del coniuge a studio professionale se è in comodato d’uso
Il professionista può detrarre le spese di ristrutturazione sostenute per adibire a studio l’immobile di proprietà del marito/moglie; ai fini del beneficio fiscale è sufficiente che esista un contratto di comodato d’uso con l’altro coniuge.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11907 del 7 maggio 2019.
Il caso
Il caso riguardava la possibilità o meno di portare in detrazione i lavori di ristrutturazione effettuati da un contribuente, una donna professionista, per la trasformazione dell’immobile di proprietà del marito in proprio studio personale.
La professionista aveva detratto 14.000 euro di spese sostenute, sebbene non versava un canone di locazione, ma l’immobile era da lei utilizzato in comodato d’uso. Per il Fisco, tuttavia, tale circostanza non era sufficiente e aveva, quindi, recuperato a tassazione le maggiori imposte.
La donna impugnava tale atto di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, che confermava la validità della procedura eseguita dall’Agenzia delle Entrate; lo stesso in secondo grado per la Commissione Tributaria Regionale d’Abruzzo.
La contribuente avanzava, in ultimo, ricorso alla Suprema Corte.
Decisione della Corte di Cassazione
I giudici di Cassazione accoglievano il ricorso della ricorrente: la deducibilità delle spese di ristrutturazione trova conferma nell’art. 75 (109 attuale) del dpr n. 917 del 1986:
sono deducibili le spese sostenute per la ristrutturazione dell’immobile utilizzato per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale e ad essa strumentale, senza che possa essere considerata ragione ostativa la circostanza che il predetto cespite non sia di proprietà dell’impresa, ma da essa condotto in locazione, e dunque rilevando che i costi per la ristrutturazione siano sostenuti al fine della realizzazione del miglior esercizio dell’attività imprenditoriale e dell’aumento della redditività e risultino dalla documentazione contabile.
Principio applicabile, a detta degli ermellini, anche all’attività professionale ed anche in caso di comodato, non solo in caso di locazione.
In definitiva è possibile detrarre le spese di ristrutturazione, sostenute per adibire l’immobile di proprietà del coniuge a studio professionale, ed è sufficiente che sia in comodato d’uso.
Clicca qui per scaricare l’ordinanza n. 11907/2019

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