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Detrazione del 65% per risparmio energetico e lavori che proseguono nel 2014. Ecco come procedere

I contribuenti sono tenuti ad inviarne comunicazione, relativamente alle spese sostenute nel 2013, mediante l’apposito modello IRE, telematicamente, entro il prossimo 31 marzo 2014.

Nel corso degli ultimi anni numerosi gli interventi legislativi in materia di agevolazione fiscale, a partire dalla Finanziaria 2007 (che ha introdotto la detrazione del 55% per la riqualificazione energetica), fino alla Legge di Stabilità 2014, che ha prorogato la detrazione nella misura del 65% a tutto il 2014.
Nello specifico, la detrazione è stata prorogata:

  • al 65% con riferimento alle spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014
  • al 50% con riferimento alle spese sostenute nel periodo che va dal primo gennaio 2015 al 31 dicembre 2015

Relativamente agli interventi su parti comuni condominiali, o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio, la detrazione è pari:

  • al 65% per le spese sostenute nel periodo che va dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015
  • al 50% per le spese sostenute nel periodo che va dal primo luglio 2015 al 30 giugno 2016

Cosa accede se gli interventi sono iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) ma proseguono/terminano nel 2014, con presenza delle relative spese nelle diverse annualità?
In tal caso è necessario inviare telematicamente comunicazione all’Agenzia delle Entrate l’apposito modello IRE entro il 31 marzo 2014.

La comunicazione è richiesta dal Fisco al fine di monitorare le detrazioni fiscali in corso di maturazione da parte dei contribuenti, suddivise per ciascun esercizio.

In particolare, secondo quanto disposto dall’art. 29, comma 6, del D.L. 185/2008 e dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009, a partire dalle spese sostenute nel 2009, è richiesta la presentazione telematica se:

  • i lavori proseguono oltre il periodo d’imposta, ossia iniziano in un periodo d’imposta e proseguono in quello successivo o in quelli successivi;
  • sono sostenute spese in più periodi d’imposta, ossia si sostengono spese nel periodo precedente a quello in cui i lavori sono terminati e in quello in cui i lavori terminano;

Anche quest’anno, pertanto, se gli interventi sono iniziati nel 2013 (o in anni precedenti) ma proseguono/terminano nel 2014, con sostenimento delle relative spese nelle diverse annualità, è necessario inviare la comunicazione relativamente alle spese sostenute nel 2013.

La comunicazione non deve essere presentata:

  • se i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d’imposta (es: lavori iniziati e terminati nel 2013)
  • se nel periodo precedente a quello di ultimazione dei lavori non sono state sostenute spese (es: lavori iniziati nel 2013 e ultimati nel 2014 senza sostenimento di spese nel 2013)

Clicca qui per scaricare il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2009

 
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