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Dalle Entrate le indicazioni per la detrazione bonus verde

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Detrazione bonus verde: non spetta per le spese di manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti, né per i lavori in economia

A partire dal 2019 debutta la nuova detrazione bonus verde per i lavori in casa; questa una delle novità introdotte per l’anno d’imposta 2018 nella circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate contenente le istruzioni su detrazioni, deduzioni, crediti d’imposta, ritenute, documenti da presentare e conservare con la dichiarazione dei redditi.

Nello specifico, le Entrate hanno chiarito che ai fini della detrazione sono escluse le spese sostenute per:

  • la manutenzione ordinaria periodica dei giardini preesistenti non connessa ad un intervento innovativo o modificativo nei termini indicati dalla norma
  • i lavori in economia.

Bonus verde

Il bonus verde, introdotto dalla legge di Bilancio 2018 (art. 1, commi da 12 a 15 della legge n. 2017, n. 205) prevede a partire dall’anno di imposta 2018, una detrazione pari al 36% delle spese documentate sostenute per la “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili.

In particolare si ha che:

  • la detrazione spetta per le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente
  • per la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi la detrazione spetta solo se tali interventi sono permanenti e si riferiscono ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali
  • qualora risultino connesse all’esecuzione degli interventi in esame, sono ammesse anche le spese di progettazione degli interventi in commento
  • qualora il medesimo contribuente effettui gli interventi su più unità immobiliari, il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte
  • la detrazione è riconosciuta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali; in tal caso il beneficio fiscale spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile
  • ai fini dell’ammissione del costo alla detrazione fiscale, il documento di spesa deve contenere il codice fiscale del beneficiario della detrazione, nonché la descrizione dell’intervento ed il pagamento deve essere effettuato con strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, quali assegni bancari, postali o circolari non trasferibili o con modalità informatizzate come, ad esempio, carte di credito, bancomat, bonifici.

A chi spetta

In definitiva, la detrazione spetta ai seguenti soggetti:

  • i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi e ai familiari conviventi dei predetti possessori o detentori
  • ai singoli condomini, nel limite della quota a lui imputabile, per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.

Opere agevolabili

Sono agevolabili le opere che si inseriscono in un intervento relativo all’intero giardino o area interessata, consistente nella sistemazione a verde ex novo o nel radicale rinnovamento dell’esistente. E’, pertanto, agevolabile l’intervento di sistemazione a verde nel suo complesso, comprensivo delle opere necessarie alla sua realizzazione e non il solo acquisto di piante o altro materiale.

Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano

  • quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi in questione
  • la realizzazione di fioriere e l’allestimento a verde di balconi e terrazzi solo se permanente e si riferisce ad un intervento innovativo di sistemazione a verde degli immobili residenziali.

Non è esclusa l’ipotesi che il contribuente possa rivolgersi a fornitori diversi per l’acquisto degli alberi/piante/arbusti/cespugli/specie vegetali e per la realizzazione dell’intervento, a condizione che l’intervento di riqualificazione dell’area verde sia complessivo e ricomprenda anche le prestazioni necessarie alla sua realizzazione.

 

Clicca qui per scaricare la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E

 

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