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Detraibilità delle spese di intermediazione immobiliare

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La detrazione Irpef del 19% è subordinata all’acquisto dell’abitazione principale ed il contratto preliminare deve essere regolarmente registrato

Un contribuente presenta all’Agenzia delle Entrate (attraverso la rivista telematica FiscoOggi) il seguente quesito:

Ho stipulato un contratto preliminare per l’acquisto di un immobile che adibirò ad abitazione principale, pagando a un’agenzia il compenso per intermediazione immobiliare.

Posso portare tale spesa in detrazione dall’Irpef anche se non c’è ancora il contratto definitivo di compravendita? Che succede se poi non si stipulerà più questo contratto?

Le detrazioni Irpef per le intermediazioni immobiliari

Il Fisco ricorda che chi acquista una casa come abitazione principale avvalendosi di un intermediario immobiliare, riconosciuto ai sensi della legge n. 39/1989, ha diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulle somme pagate per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.

Infatti ai sensi dell’art. 15, co. 1, lett. b-bis) del TUIR (dpr n. 917/86), per l’intermediazione immobiliare è riconosciuta una detrazione ai fini Irpef del 19% della spesa sostenuta, in presenza delle seguenti condizioni:

  • acquisto dell’abitazione principale;
  • spesa massima consentita annuale di 1.000 euro.

Tuttavia, tali spese possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui la stessa è stata sostenuta, a condizione che il contratto preliminare risulti regolarmente registrato.

La risoluzione n. 26/2009 dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito, infatti, che è possibile usufruire della detrazione anche per l’intermediazione versata per la stipula del preliminare di acquisto, purché questo sia regolarmente registrato ed il rogito vada successivamente a buon fine.

Pertanto, visto che l’agevolazione è subordinata all’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mancata stipula del contratto definitivo di compravendita il contribuente dovrà restituire la detrazione usufruita, assoggettando tale somma a tassazione separata.

Ricordiamo, infine, che:

  • si può usufruire della riduzione dell’imposta attraverso la corretta compilazione del Modello 730/2020;
  • si devono seguire le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate e rispettare le condizioni dell’art. 15 del TUIR;
  • dal 2020 la detrazione per spese di intermediazione immobiliare spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili;
  • la detrazione può essere usufruita per intero solo se si possiede un reddito complessivo fino a 120.000 euro, in caso contrario la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo di 240.000 euro.

 

Clicca qui per scaricare la risoluzione AE n. 26/2009

 

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