Determinazione AA.VV. n.7/2003: Fornitura e posa in opera di acciaio presagomato
L’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, con la determinazione n. 7 del 2003, fornisce alcuni chiarimenti in merito alla fornitura ed alla posa in opera delle barre presagomate di acciaio, necessarie per la realizzazione delle opere in calcestruzzo armato.
L’AA.VV. è dell’avviso che la prestazione su indicata faccia parte della categoria prevalente, non essendo riconducibile ad alcuna di quelle di cui all’Allegato A del D.P.R. 34/2000.
L’appaltatore, sempre secondo l’AA.VV., può affidare la fornitura delle barre presagomate in acciaio ad un’impresa di propria fiducia; la posa in opera, inoltre, può essere sub-affidata ad una terza impresa, che non necessita di alcun attestato di qualificazione.
Il sub-contratto tuttavia, aggiunge l’AA.VV., è da considerarsi equiparato ai subappalti ed assoggettato conseguentemente alla medesima disciplina qualora siano superate le soglie (Importo maggiore del 2% dell’importo complessivo dell’appalto o, in alternativa, maggiore di 100.000 euro e, come seconda ulteriore condizione, costo della manodopera espletata in cantiere superiore al 50% dell’importo del contratto di subaffidamento) economiche fissate dall’art. 18 L. 55/90; solo in tal caso il suo importo rientra nel 30% dell’importo della categoria prevalente liberamente subappaltabile.
In ogni caso, comunque, l’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo dell’impresa titolare del contratto di affidamento e l’importo dello stesso, unitamente ad una dichiarazione di non sussistenza dei divieti di cui all’art. 10 L. 575/65 e s.m.
Nell’ipotesi di rientrare nelle succitate soglie, inoltre, l’impresa subaffidataria della posa in opera non può utilizzare il contratto per acquisire la qualificazione in nessuna delle categorie generali o specializzate di cui al summenzionato Allegato A del D.P.R. 34/2000.
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Determinazione n. 7 del 2003 dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici | 44 Kb | ![]() |

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