prevenzione incendi serbatoi carburante

Prevenzione incendi serbatoi mobili carburante, in Gazzetta la norma transitoria

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In vigore dal 19 maggio la norma transitoria di prevenzione incendi per serbatoi mobili carburante: commercializzazione e installazione fino a febbraio 2019

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 10 maggio 2018 contenente:

Disposizioni transitorie in materia di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C.

Contenitori-distributori

Il contenitore-distributore è un sistema di distruzione carburanti, rimovibile o fisso, destinato a contenere ed erogare carburante liquido di categoria C (generalmente gasolio), di capacità geometrica limitata fino a 9 m³.
Si configura come attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco, ricompresa nell’allegato I al DPR al punto 13.1A (Impianti di distribuzione carburanti liquidi Contenitori distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3, con punto di infiammabilità superiore a 65 °C), con esclusione dei depositi uso agricolo fino a 6 m3.

Decreto 22 novembre 2017

Ricordiamo che il decreto 22 novembre 2017 ha approvato la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori mobili di gasolio, ad uso privato, di capacità fino a 9 m³.

Obiettivi e disposizioni tecniche

I contenitori-distributori sono installati e gestiti in modo da garantire il conseguimento dei seguenti obiettivi:

  • minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici e locali contigui all’impianto
  • limitare, in caso di evento incidentale, danni all’ambiente
  • consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza

Sono esentati dall’obbligo di adeguamento alla regola tecnica i contenitori-distributori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei casi in cui:

  • siano in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità, così come previsto dall’art. 38 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98
  • siano in possesso del certificato di prevenzione incendi in corso di validità o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151
  • siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi degli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151

Il decreto si applica ai contenitori-distributori di nuova installazione e a quelli esistenti, ad eccezione delle attività già in possesso di autorizzazione, di Certificato Prevenzione Incendi in corso di validità o in caso siano pianificati o in corso interventi di adeguamento già approvati con parere di conformità dai VVF; il provvedimento non riguarda, invece, gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Decreto 10 maggio 2018

Il decreto 10 maggio 2018 detta la seguente norma transitoria:

la commercializzazione e l’installazione dei contenitori-distributori di tipo approvato conformi alle specifiche tecniche contenute nel decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 1990 (Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri) e nel decreto del Ministro dell’interno del 12 settembre 2003 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacita’ geometrica non superiore a 9 m³, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all’attività’ di autotrasporto) è consentita per un periodo non superiore a nove mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ossia fino a febbraio 2019.

Il provvedimento chiarisce, inoltre, che tale norma transitoria si applica ai contenitori-distributori prodotti prima dell’entrata in vigore del decreto 22 novembre 2017, ossia il 5 gennaio 2018.

 

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