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Demolizione senza ricostruzione e oneri urbanizzazione

Demolizione senza ricostruzione: sono dovuti gli oneri di urbanizzazione?

La sola demolizione senza la ricostruzione non implica il versamento degli oneri di urbanizzazione. Lo afferma il Tar Lombardia

Demolire un fabbricato senza operare alcuna ricostruzione non crea nessuna aggravio sul carico urbanistico. Per cui, il Comune potrebbe avanzare la pretesa di una corresponsione di oneri urbanistici?

Il caso è affrontato dal Tar Lombardia con la sentenza n. 986/2023.

Brevemente ricordiamo che gli interventi edilizi che creano nuovo volume e aumentano il carico urbanistico richiedono la corresponsione di un contributo di costruzione commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.

Gli oneri di urbanizzazione sono legati quindi alla richiesta del titolo edilizio che occorrerà per legittimare la realizzazione dell’opera. Ti ricordo che oggi hai a disposizione un valido strumento per la gestione, la compilazione e l’archiviazione dei modelli unici per l’edilizia sempre aggiornati: il software per i titoli abilitativi in edilizia che ti agevola attraverso una procedura guidata che ti aiuterà ad individuare i titoli abilitativi in funzione dell’intervento.

Gli oneri di urbanizzazione

Secondo quanto previsto dal dpr 380/2001, gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato. Tra le opere di urbanizzazione primaria sono anche incluse le infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le opere relative.

Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e scuole materne, scuole dell’obbligo nonché strutture e complessi per l’istruzione superiore all’obbligo, mercati di quartiere, delegazioni comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere, aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie. Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.

L’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la Regione definisce per classi di Comuni in relazione:

  • all’ampiezza ed all’andamento demografico dei comuni;
  • alle caratteristiche geografiche dei comuni;
  • alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
  • ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall’articolo 41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.

Demolire opere abusive con tanto di richiesta degli oneri di urbanizzazione… Il caso

Un privato riceveva dall’amministrazione Comunale un’ingiunzione alla rimozione di costruzioni abusive e ripristino dello stato dei luoghi con assoggettamento dell’intervento di demolizione al versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Il privato, quindi, presentava una domanda di permesso di costruire per la demolizione e versava gli oneri di urbanizzazione richiesti per poter procedere con la demolizione.

Successivamente, il protagonista della vicenda impugnava presso il Tar il permesso di costruire nella parte in cui erano stati richiesti gli oneri, chiedendone la restituzione, ritenendo il pagamento non dovuto.

Il giudizio del Tar Lombardia sulla sola demolizione senza ricostruzione e gli oneri di urbanizzazione non dovuti

Brevemente i giudici sottolineano che l’intervento edilizio si è limitato alla demolizione a cui non è seguita attività edificatoria per la quale sarebbe occorso il contributo per il beneficio delle opere di urbanizzazione realizzate dal Comune, in quanto manca del tutto l’edificio che dovrebbe esserne servito. Viene meno quindi il presupposto del pagamento degli oneri di urbanizzazione, non essendovi alcuna incidenza qualitativa o quantitativa sul carico urbanistico.

In conclusione, il ricorso viene accolto con conseguente obbligo per l’Amministrazione di restituzione integrale degli oneri percepiti, oltre interessi legali dalla data del pagamento degli oneri fino alla restituzione effettiva degli stessi.

Ti ricordo che per una valida gestione e archiviazione dei moduli edilizi esiste il software titoli abilitativi edilizia che ti fornisce il giusto supporto per la compilazione e consultazione rapida dei dati. Da oggi:

  • CIL (Comunicazione Inizio Lavori),
  • CFL (Comunicazione fine lavori),
  • CILA (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata),
  • CILA per Superbonus (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per interventi Superbonus),
  • SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività),
  • Super SCIA (SCIA alternativa al Permesso di Costruire),
  • SCIA per l’agibilità (Segnalazione certificata per l’agibilità),
  • PDC (Permesso di Costruire)

e in più i modelli per l’autorizzazione paesaggistica ordinaria o semplificata, non avranno più segreti.

 

Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

 

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