Demolizione opera abusiva e richiesta permesso in sanatoria tardiva. I chiarimenti del CdS
La demolizione di un’opera abusiva è confermata se la richiesta d’istanza di accertamento di conformità (permesso in sanatoria) arriva in ritardo
La presentazione della domanda di accertamento di conformità, successiva all’emanazione dell’ordinanza di demolizione, non incide sugli effetti dei provvedimenti comunali precedentemente emanati, come l’ordine di demolizione.
A chiarirlo è il Consiglio di Stato con la recente sentenza 4 dicembre 2017, n. 5654.
Il fatto
Il caso in esame riguarda la realizzazione abusiva di un manufatto in cemento armato (di circa 116 m2, su un unico piano e con antistante porticato) e relativa ordinanza di demolizione da parte del Comune.
Contro la sentenza di primo grado, che aveva confermato l’ordinanza di demolizione, i proprietari presentavano ricorso in appello.
Secondo i ricorrenti, la presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, ai sensi dell’art. 36 del dpr 380/2001, determinerebbe l’illegittimità ovvero l’inefficacia dell’ordinanza di demolizione.
Accertamento di conformità (art. 36 dpr 380/2001)
Ecco quanto espresso dall’art. 36 del dpr 380/2001 in riferimento all’accertamento di conformità:
- in caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda;
- il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall’articolo 16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l’oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso;
- sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Sentenza 5654/2017 del Consiglio di Stato
Secondo tali principi, il CdS, definitivamente pronunciatosi, ha respinto il ricorso confermando l’ordinanza di demolizione.
I giudici di palazzo Spada hanno chiarito che la presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla emanazione dell’ordinanza di demolizione comporta che l’Amministrazione:
- non può che constatare che l’istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata proposta dopo l’acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell’art. 31, comma 3, del dpr 380/2001, per il decorso del termine di 90 giorni
- deve attivare il relativo procedimento, se l’istanza sia stata proposta prima di tale acquisizione, ferma restando l’applicabilità dell’art. 36, comma 3, sulla formazione del rigetto per silentium
Pertanto, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non incide sugli effetti dei provvedimenti comunali in precedenza emanati, confermando la demolizione dell’opera abusiva.
Clicca qui per scaricare la sentenza 4 dicembre 2017, n. 5654
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