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Demolizione immobili abusivi, vale anche per le opere realizzate successivamente?

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L’ordine di demolizione di immobili abusivi riguarda anche le costruzioni realizzate successivamente alla sua emissione qualora vengano effettuate sul manufatto stesso

Con la sentenza n. 40074/2019 i giudici di Cassazione entrano nel merito di una questione circa i limiti dell’ordine di demolizione di un immobile abusivo.

In particolare, viene chiarito che l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo riguarda tutte le costruzioni illecite, indipendentemente che siano state realizzate successivamente all’emissione del provvedimento.

I fatti in breve

In seguito alla realizzazione di un immobile costruito in violazione alla normativa edilizia, l’autorità giudiziaria ha dato corso al procedimento penale che ha portato all’applicazione di sanzioni detentive e all’emissione di un ordine di demolizione del manufatto abusivo.

Ciononostante, il costruttore ha continuato la propria attività edilizia realizzando nuove opere successivamente all’emissione del provvedimento che, a suo dire, non avrebbero dovuto essere ricomprese tra quelle da demolire.

Il Tribunale di primo grado, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza presentata dal ricorrente volta ad ottenere la revoca e/o la sospensione dell’ordine di demolizione del manufatto abusivo. Dopo un lungo iter processuale, il ricorso giunge in Cassazione.

La decisione della Cassazione

La Cassazione premette che secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale si ha che:

a prescindere dall’inesistenza di un titolo che disponga la demolizione delle opere abusive successivamente eseguite, quando queste non siano fisicamente separate dall’originaria opera di cui è stata ingiunta la demolizione, vale il principio secondo cui l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, previsto dall’art. 31, comma 9, d.P.R. n. 380 del 2001, riguarda l’edificio nel suo complesso, comprensivo di eventuali aggiunte o modifiche successive all’esercizio dell’azione penale e/o alla condanna, atteso che l’obbligo di demolizione si configura come un dovere di “restitutio in integrum” dello stato dei luoghi e, come tale, non può non avere ad oggetto sia il manufatto abusivo originariamente contestato, sia le opere accessorie e complementari nonché le superfetazioni successive, sulle quali si riversa il carattere abusivo dell’originaria costruzione.

Alla luce di quanto detto, gli ermellini rigettano il ricorso del costruttore: l’ordine di demolizione è esteso anche alle opere realizzate successivamente all’emissione del provvedimento nel caso in cui esse vengano effettuate sull’immobile eretto in violazione alla normativa vigente.

Tale tipo di provvedimento, infatti, ha la funzione di preservare lo stato dell’area in cui sono state realizzate le opere abusive:

Non avrebbe infatti alcun senso consentire la sopravvivenza di opere comunque abusive, dato che esse comunque deturperebbero lo stato dell’ambiente alla cui tutela come ovvio è preordinata l’emissione  del provvedimento di demolizione  dell’immobile.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 40074/2019

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