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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Demolizione e ricostruzione rudere: bisogna dimostrare l’originaria consistenza

Demolizione e ricostruzione rudere: bisogna dimostrare l’originaria consistenza

Perché la demolizione e ricostruzione di un rudere rientri in una ristrutturazione edilizia, bisogna accertare l'originaria consistenza dell'immobile. Lo afferma il Tar Lombardia

Tempo di lettura stimato: 3 minutidi Redazione BibLus / 27 Agosto 2020/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
edifici-diruti-e-calcolo-della-consistenza

La sentenza n. 517/2020 del Tar Brescia fa ulteriore chiarezza su quale siano i presupposti perché la demolizione e ricostruzione di un immobile allo stato di rudere o non più esistente, possa configurare una ristrutturazione edilizia e non una nuova costruzione.

Il caso

Alcuni privati presentavano domanda al Comune per la ricostruzione di un fabbricato preesistente, demolito diversi anni prima.

Il Comune respingeva la domanda perché sosteneva che l’intervento di ricostruzione dell’immobile demolito costituisse nuova costruzione non ammessa dal PGT (Piano di Governo del Territorio) introdotto dalla legge regionale.

Il ricorso al Tar ed il Testo unico edilizia

I privati decidevano, quindi, di fare ricorso a Tar lamentando, tra le varie motivazioni, la violazione dell’art. 3, comma 1, lett. d) del D.P.R. 380/2001.

Ricordiamo che tale comma definisce gli interventi di ristrutturazione edilizia, come:

gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

La sentenza del Tar Lombardia

I Giudici infatti richiamano l’art. 30 del D.L. n. 69/2013 (decreto del Fare convertito nella legge n. 98/2013), che ha modificato l’art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. 380/2001 e ha ricompreso fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli:

volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza.

I Giudici sottolineano, oltretutto, che il comma 2 dello stesso art. 3 del Testo Unico dell’Edilizia prevede che le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi.

In sintesi, dal 2013 la legislazione ha allargato il concetto di ristrutturazione alla demolizione/ricostruzione di edifici diruti, (ossia anche parzialmente demoliti o crollati), ma dei quali è possibile ricostruire con sufficiente grado di sicurezza la consistenza in base a:

  • documentazione fotografica;
  • aerofotogrammetrie;
  • mappe catastali;
  • altri elementi certi e verificabili.

Nel caso specifico i Giudici convengono che i ricorrenti hanno opportunamente dimostrato la consistenza dell’edificio: il ricorso è, quindi, accolto.

Ricostruzione rudere con nuova edificazione

Per i Giudici, la qualificazione dell’intervento di ricostruzione, riconducibile ad una nuova edificazione, scatta ove sia impossibile l’individuazione certa dei connotati essenziali del manufatto originario:

  • mura perimetrali;
  • strutture orizzontali;
  • copertura.

Per maggiore approfondimento leggi anche questo articolo di BibLus-net:

“Ricostruzione di un rudere: è sempre indispensabile l’esatta consistenza dell’immobile preesistente”

Demolizione e ricostruzione di un rudere alla luce del D.L. Semplificazioni

Ricordiamo che di recente è stato approvato il decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020) che apporta modifiche al D.P.R. 380/2001.

Tra le varie misure del D.L. semplificazioni che hanno modificato il Testo Unico edilizia sicuramente quella più significativa riguarda gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Per questi interventi, se ricadenti in un piano di rigenerazione urbana, non bisognerà più rispettare il vincolo del rispetto della sagoma, dell’area di sedime dell’edificio preesistente e quindi della volumetria.

Pertanto sono ammissibili anche gli incrementi volumetrici espressamente previsti dai vari Piani Casa in vigore.

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  • Sismabonus per demolizione e ricostruzione: guida all’agevolazione, esempi e giurisprudenza
  • Demolizione e ricostruzione con ampliamento volumetrico: titolo edilizio, oneri e incentivi previsti
  • CILAS per demolizione e ricostruzione

Clicca qui per scaricare la sentenza del Tar Lombardia

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/demolizione-e-ricostruzione-rudere-bisogna-dimostrare-loriginaria-consistenza/
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