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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Demolizione e ricostruzione di un rudere: si tratta di nuova costruzione o di una ristrutturazione edilizia?

Demolizione e ricostruzione di un rudere: si tratta di nuova costruzione o di una ristrutturazione edilizia?

Demolizione e ricostruzione di un rudere: il CdS chiarisce che si tratta di un intervento di nuova costruzione nonostante vengano conservate le originarie caratteristiche

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 15 Dicembre 2016/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
demolizione-rudere

Il proprietario di un rudere aveva presentato una pratica di ristrutturazione edilizia per la realizzazione di un bar/gelateria. L’intervento prevedeva la demolizione e ricostruzione del rudere.

Veniva rilasciata l’autorizzazione paesaggistica dal Comune, che, in un secondo momento, veniva annullata dalla Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici.

Pertanto il proprietario proponeva ricorso al Tar della Campania, che però lo rigettava.

Il ricorrente a questo punto si appellava al Consiglio di Stato.

Demolizione e ricostruzione di un rudere: la sentenza del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5106 del 5 dicembre 2016 si esprime sull’appello proposto.

Il proprietario sostiene che la demolizione e ricostruzione di un rudere debba essere considerato come intervento di ristrutturazione edilizia. L’intervento di demolizione e ricostruzione rappresenta un’incisiva forma di recupero di preesistenze, assimilabile alla ristrutturazione edilizia.

Tale intervento prevede la pressoché fedele ricostruzione di un fabbricato rispetto a quello esistente.

Secondo il ricorrente, infatti, è possibile risalire all’originaria consistenza del manufatto e quindi ricostruirlo con le stesse iniziali caratteristiche.

Il Consiglio di Stato, con riferimento a pregresse sentenze in Giurisprudenza, chiarisce che l’attività di demolizione e ricostruzione di un rudere deve essere invece considerata, a tutti gli effetti, realizzazione di una nuova costruzione, in quanto il rudere ha perduto i caratteri dell’entità urbanistico-edilizia originaria, sia in termini strutturali che funzionali.

È inutile risalire all’originaria consistenza dell’edificio, considerato che quest’ultimo non esiste più come entità edilizia nell’attualità e quindi la sua ricostruzione si deve configurare, comunque, come una nuova costruzione.

Inoltre non è possibile attuare, come richiesto dall’appellante, l’art. 7, comma 8-bis, della legge regionale Campania n. 19 del 2009, secondo cui:

“È consentito il recupero edilizio […] in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, mediante intervento di ricostruzione in sito, di edifici diruti e ruderi, purché sia comprovata la preesistenza […] nonché la consistenza e l’autonomia funzionale, con obbligo di destinazione del manufatto ad edilizia residenziale […]”.

La norma non è applicabile al caso di specie, in quanto l’immobile oggetto della presente controversia non viene ricostruito in sito (ma è delocalizzato rispetto all’originaria aria di sedime) ed inoltre non è destinato ad edilizia residenziale, ma a bar/gelateria.

Pertanto il Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dal proprietario del rudere. Viene confermata la sentenza del Tar e dunque annullata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza n. 5106/2016 del Consiglio di Stato

 

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/demolizione-e-ricostruzione-di-un-rudere/
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