Demolizione e ricostruzione con aumento di volume: ok al sismabonus ma non all’ecobonus
L’Agenzia ribadisce che nel caso di demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria, al volume in eccesso è possibile applicare il sismabonus 110, ma non l’ecobonus 110
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 684/2021 torna sulla questione della demolizione e ricostruzione dei fabbricati con aumento di volumetria e sull’applicabilità delle agevolazioni (sismabonus ed ecobonus) al 110% sul volume in eccesso post lavori.
Il quesito
L’istante possiede un edificio in comproprietà che, a seguito dello smottamento del terreno su cui era costruito, è stato demolito.
La demolizione (2011) è stata certificata dall’amministrazione comunale che, successivamente, ha anche rilasciato il permesso di costruzione per demolizione e ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20% della superficie, consentendo la realizzazione di due unità immobiliari.
L’istante rappresenta che:
- i lavori di ricostruzione debbono ancora iniziare;
- il permesso a costruire rilasciato dal Comune è tuttora valido;
- non dispone di alcuna certificazione energetica dell’edificio demolito.
Ciò posto, l’istante chiede se per gli interventi di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico possa usufruire dell’agevolazione al 110%.
La risposta del Fisco
L’Agenzia premette che prima di tutto è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001 (Testo unico dell’edilizia) e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che non si tratta di un intervento di nuova costruzione.
Infatti, proseguono le Entrate, in merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera d) del dpr del dpr 380/2001, con nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che:
a differenza del ‘Supersismabonus’ la detrazione fiscale legata al ‘Superecobonus’ non si applica alla parte eccedente il volume ante-operam.
In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi.
Con specifico riferimento alla detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico, le Entrate osservano che la circolare 24/E del 2020 ha chiarito che i predetti interventi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento agevolabile.
L’articolo 1, comma 66, lettera c) della legge di bilancio 2021 ha inserito nell’art. 119 del decreto Rilancio, il comma 1-quater ai sensi del quale sono compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus “anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 119, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A“.
Al riguardo, il Fisco ritiene che, sentita ENEA, per gli interventi di efficientamento energetico deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’APE iniziale.
Clicca qui per scaricare la risposta AE n. 684/2021

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