CdS: efficacia dell’ordine di demolizione anche in presenza di un certificato di agibilità ed eventuale compromissione delle strutture autorizzate
Palazzo Spada interviene nuovamente (con la recente sentenza n. 10340/2022) a chiarire, ancora una volta, le differenze sostanziali che intercorrono tra un permesso di costruire e l’agibilità di un manufatto edilizio, ma interessanti risultano anche i chiarimenti in merito al meccanismo di sostituzione di una sanzione demolitoria con quella pecuniaria in caso di pregiudizio per le opere realizzate legittimamente.
La disputa tra un Comune ed un privato sorgeva nel momento in cui l’ente territoriale, tardivamente, emetteva un’ordinanza di demolizione di alcuni locali abusivi realizzati senza permesso di costruire che, prima della sanzione, erano risultati agibili. In sostanza questi i motivi del contendere sostenuti dal privato prima presso il Tar e poi in appello presso il CdS:
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In linea generale i giudici escludono che il rilascio del certificato di abitabilità incida in qualsiasi modo sul successivo potere del Comune di reprimere gli abusi edilizi; a tale proposito il CdS ha già avuto modo di precisare che:
Il permesso di costruire ed il certificato di agibilità sono collegati a presupposti diversi, non sovrapponibili fra loro, in quanto il certificato di agibilità ha la funzione di accertare che l’immobile sia stato realizzato secondo le norme tecniche vigenti in materia di sicurezza, salubrità, igiene, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, mentre il titolo edilizio è finalizzato all’accertamento del rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche.
Il rilascio del certificato di abitabilità (o di agibilità) non preclude quindi agli uffici comunali la possibilità di contestare successivamente la presenza di difformità rispetto al titolo edilizio, né costituisce rinuncia implicita a esigere il pagamento dell’oblazione per il caso di sanatoria, in quanto il certificato svolge una diversa funzione, ossia garantisce che l’edificio sia idoneo ad essere utilizzato per le destinazioni ammissibili.
Per quel che riguarda il secondo punto della difesa, i giudici di Palazzo Spada chiariscono che le disposizioni dell’art. 34 (Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire) del dpr 380/2001 devono essere interpretate nel senso che la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria debba essere valutata dall’Amministrazione competente nella fase esecutiva del procedimento, successiva ed autonoma rispetto all’ordine di demolizione. In tale fase esecutiva le parti possono dedurre, in base alla situazione di pericolo di stabilità del fabbricato, l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, con la conseguenza che tale valutazione non rileva ai fini della legittimità dell’originario ordine di demolizione.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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