Demo-ricostruzione tra ristrutturazione e nuova costruzione: le differenze
Il Tar Marche puntualizza sulle differenze tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione relativamente alla demolizione e ricostruzione degli edifici, occorre mantenere le caratteristiche del manufatto demolito
In un contesto giuridico caratterizzato da complesse dinamiche urbanistiche e normative, si inserisce un caso che mette nuovamente in discussione i confini tra ristrutturazione e nuova costruzione. La questione centrale ruota attorno all’interpretazione delle disposizioni edilizie e alla corretta applicazione delle leggi da parte delle autorità competenti. Questa nuova sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, la n. 809/2024, non solo affronta le specifiche controversie legate a un permesso di costruire, ma esplora anche le implicazioni più ampie di tali decisioni nel panorama legislativo. Attraverso l’analisi di questo caso, si evidenziano le sfide che i cittadini e le imprese devono affrontare quando si trovano a interagire con un sistema normativo in continua evoluzione.
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Quali sono le implicazioni legali e pratiche che distinguono una ristrutturazione edilizia da una nuova costruzione nel caso di demolizione e ricostruzione di un edificio?
Il caso riguarda il ricorso presentato da un’impresa edile contro il Comune di riferimento, in merito a una determinazione relativa al pagamento di un contributo di costruzione. Il permesso di costruire rilasciato autorizzava lavori di ristrutturazione e cambio di destinazione d’uso in civile abitazione per due edifici precedentemente utilizzati come scuola professionale. Tuttavia, durante i lavori, la polizia municipale ha riscontrava una quasi totale demolizione di uno dei due fabbricati oggetto d’intervento, contravvenendo alle prescrizioni del permesso che richiedevano la conservazione di parti significative dell’edificio.
A seguito di queste irregolarità, il Comune emetteva un’ordinanza di sospensione dei lavori. L’impresa successivamente presentava una richiesta di variante al permesso originale, che era seguita da un permesso in sanatoria. Tuttavia, la richiesta di oblazione per il pagamento del doppio del contributo di costruzione persisteva e veniva contestata con un ricorso al Tar.
In pratica, il Comune sosteneva che l’intervento non soddisfacesse i requisiti per essere considerato ristrutturazione e che le azioni intraprese dalla ricorrente fossero state in violazione delle normative urbanistiche. Pertanto, la richiesta di oblazione per il pagamento del contributo di costruzione era legittima e giustificata.
La difesa dell’impresa ricorrente sosteneva invece che l’opera rientrasse nella categoria della ristrutturazione edilizia e che non vi fossero motivi validi per giustificare l’imposizione del pagamento dell’oblazione. In particolare, si contestava l’interpretazione della definizione di “ristrutturazione” e si è evidenziato che l’intervento avrebbe dovuto essere considerato come tale, piuttosto che come una nuova costruzione.
Demolire e ricostruire un fabbricato: la decisione del TAR sulla differenza tra ristrutturazione e nuova costruzione
Il Tribunale Amministrativo Regionale ha affrontato in dettaglio la questione della distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, in particolare nel contesto della demolizione e ricostruzione di un edificio. Questa decisione si è concentrata su come le modifiche apportate a un fabbricato possano influenzare la qualificazione dell’intervento edilizio.
Ristrutturazione vs. nuova costruzione
Il TAR ha chiarito che:
non può essere ricompresa tra gli interventi di manutenzione straordinaria assoggettati a concessione gratuita una ristrutturazione c.d. pesante, se non addirittura una nuova costruzione, realizzata con la demolizione dell’edificio preesistente e l’edificazione di un organismo edilizio nuovo e diverso, almeno in parte, da quello originario; ne consegue che in questo caso il rilascio della concessione in sanatoria è correttamente sottoposto al pagamento dell’oblazione in misura pari al doppio del contributo di costruzione, secondo quanto previsto dall’art. 13 comma 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47
Il TAR ha richiamato la giurisprudenza consolidata, evidenziando che non può essere considerata ristrutturazione una demolizione totale seguita da una ricostruzione che modifica in modo sostanziale l’organismo edilizio. In particolare, la normativa prevede che per rientrare nella categoria della ristrutturazione, l’intervento deve mantenere le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente. Se tali caratteristiche vengono meno, l’intervento è da considerarsi come nuova costruzione e soggetto al pagamento di contributi maggiorati.
La ristrutturazione edilizia implica interventi che non alterano significativamente il volume, l’altezza o la sagoma dell’edificio preesistente. In caso contrario, quando si verifica una demolizione quasi totale dell’immobile e la successiva costruzione di una nuova struttura, l’intervento deve essere considerato come nuova costruzione. Questo principio è fondamentale per determinare le normative applicabili e i relativi oneri economici.
Nel caso specifico, durante un sopralluogo, gli agenti della polizia municipale hanno accertato che il fabbricato B era stato quasi completamente demolito, lasciando solo tronconi di muratura non significativi rispetto alla sagoma originale. Questo ha portato il TAR a concludere che l’intervento non rispettava le prescrizioni del permesso di costruire, che richiedevano la conservazione di parti significative dell’edificio per poter essere qualificato come ristrutturazione.
In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso dell’impresa ricorrente, confermando che l’intervento in questione non poteva essere qualificato come ristrutturazione a causa della quasi totale demolizione del fabbricato.
La decisione sottolinea l’importanza di rispettare le prescrizioni contenute nei permessi di costruire e chiarisce i criteri distintivi tra ristrutturazione e nuova costruzione, stabilendo così un precedente significativo per casi futuri.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/demo-ricostruzione-tra-ristrutturazione-e-nuova-costruzione-le-differenze/


