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Obbligo di verifica dei minimi salariali nelle offerte di gara

Obbligo di verifica dei minimi salariali nelle offerte!

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Anac: prima di aggiudicare la gara la stazione appaltante deve sempre verificare il rispetto dei minimi salariali retributivi da parte dell’impresa

L’art. 95, comma 10, del dlgs n. 50/2016 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di verificare, con riferimento al costo della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, prima di procedere all’aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta.

Questo, in sintesi, quanto espresso dall’Autorità nazionale anticorruzione, Anac, con la delibera n. 189 del 9 maggio 2023 in cui viene, quindi, ribadito che la stazione appaltante deve verificare sempre il rispetto dei minimi salariali retributivi nelle offerte. A tal riguardo, ti ricordo che esistono delle regole ben precise per stabilire quando un’offerta si ritiene “anormalmente bassa” al fine di tutelare i criteri previsti dal bando; per non sbagliare ti consiglio di affidarti ad un software per la redazione automatica di capitolati speciali d’appalto, capitolato generale, schemi di contratto, relazioni tecniche e modulistica, sempre aggiornati.

Delibera Anac: chiarimenti sulla verifica costi della manodopera

Con la delibera in esame l’Anac ha fornito alcuni utili chiarimenti circa la corretta applicazione dell’art. 95, comma 10, del dlgs n. 50/2016 relativo a:

  • obbligo di inserimento dei costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro da parte dell’operatore economico;
  • verifica dell’obbligo in capo alla stazione appaltante.

Il caso: mancata valutazione della congruità dell’offerta economica anormalmente bassa

Un operatore economico, classificatosi secondo in una gara d’appalto, contesta la mancata valutazione della congruità dell’offerta economica dell’aggiudicatario da parte della stazione appaltante.

A detta dell’istante, infatti, l’offerta del primo classificato presentava un ribasso del 9,40% sulla base d’asta e, quindi, evidentemente in perdita e, nonostante la verifica della congruità non fosse obbligatoria essendo pervenute solo due offerte, la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque provvedervi ai sensi dell’art. 97, comma 6, dlgs n. 50/2016, in base a cui:

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Parere Anac sul procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta

Per rispondere all’istanza in esame, l’Anac rappresenta di condividere (pareri di precontenzioso n. 442 del 9 maggio 2018 e n. 833 del 21 ottobre 2020) il consolidato orientamento giurisprudenziale in merito al procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta: all’Amministrazione è riconosciuta un’ampia discrezionalità se procedere o meno alla “verifica facoltativa della congruità dell’offerta”, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere messo in discussione solo in caso di evidente irragionevolezza o illogicità.

Tuttavia nel caso in esame, prosegue l’Anac, non essendoci motivi di evidente irrazionalità o illogicità nella scelta della stazione appaltante di non procedere alla valutazione facoltativa della congruità dell’offerta della prima classificata, occorre considerare che l’art. 95, comma 10, dlgs n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d):

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l’offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l’offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3;

b) non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, (comma 10) rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16.

Tale diposizione pone un obbligo generalizzato in capo alla stazione: verificare i costi della manodopera indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, prima di procedere all’aggiudicazione della gara. Finalità della verifica del costo della manodopera è la tutela del diritto dei lavoratori alla giusta ed equa retribuzione ai sensi dell’art. 36 della Costituzione e, dunque, alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva.

Conclusione

La stazione appaltante NON ha verificato se il costo del personale fosse inferiore ai minimi salariali retribuiti (indicati da apposite tabelle); pertanto, conclude l’Autorità, il suo operato viene bocciato in quanto ritenuto non conforme alle norme sugli appalti: ha omesso di effettuare la verifica prescritta dall’art. 95, comma 10, dlgs n. 50/2016, a cui deve provvedere anche quando non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.

 

Ti ricordo che dal 1° aprile 2023 vige il nuovo Codice appalti, il dlgs 36/2023, sebbene in realtà l’entrata in vigore delle nuove disposizioni è soggetta a un periodo transitorio durante il quale ci sarà una vigenza di alcune disposizioni del dlgs 50/2016;  le disposizioni del nuovo Codice acquistano efficacia dal 1° luglio 2023. Per evitare di commettere qualsiasi tipo di illecito, ti consiglio di affidarti a software sempre aggiornati in grado di supportarti nella progettazione dei lavori pubblici e nell’esecuzione degli stessi, dal software contabilità lavori al software giornale dei lavori direzione lavori.

 

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