Costo della manodopera e mancata indicazione nell’offerta: è possibile ricorrere al soccorso istruttorio?
Il parere dell’Anac: è legittimo ricorrere al soccorso istruttorio per l’indicazione del costo della manodopera se la precisazione lascia invariata l’offerta economica
Il costo della manodopera è una componente essenziale dell’offerta economica e non è possibile, quindi, procedere ad alcuna integrazione della stessa in sede di soccorso istruttorio; tuttavia, in caso di offerte economiche già formulate e non suscettibili di alcuna modifica, i chiarimenti forniti successivamente possono essere legittimamente acquisiti dalla stazione appaltante.
Questo quanto chiarito dall’Anac (delibera del 30 ottobre 2018, n. 1039), chiamata a risolvere la richiesta di precontenzioso avanzata dai partecipanti ad una gara.
Nel caso in esame, l’impresa aggiudicatrice della gara di appalto per l’assegnazione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse a seguito del verificarsi di incidenti stradali, indica separatamente nell’offerta economica i costi della manodopera, in attuazione a quanto previsto dall’art. 95, comma 10 del dlgs n. 50/2016.
Tuttavia, commette l’errore di indicare i costi della manodopera che prevede di sostenere per ciascun anno di affidamento (6.800,00 euro) e non la somma complessiva relativa alla durata triennale del contratto (paria 20.400,00 euro); senza specificare, inoltre, che l’unità di misura utilizzata è il costo annuale.
In un secondo tempo, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante, l’impresa precisa di aver indicato il costo relativo a ciascuna annualità e non il costo relativo all’appalto nella sua globalità (tre anni): l’importo annuale di 6.800,00 euro deve essere, quindi, moltiplicato per i tre anni di affidamento per un totale stimato complessivo di euro 20.400,00.
Gli istanti (impresa e stazione appaltante) chiedono, quindi, all’Anac l’ammissibilità dell’operato della stazione appaltante, che ha consentito all’operatore economico (impresa vincitrice) di chiarire il costo della manodopera indicato nell’offerta effettuando successivamente la valutazione di congruità rispetto alla somma così precisata.
Una simile precisazione lascia invariata l’offerta economica complessiva, avvalorando l’ipotesi che l’operatore economico abbia conteggiato la somma di euro 20.400,00 nella predisposizione della propria offerta; pertanto, alla luce del prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali formatosi sulla base della pronuncia dell’Adunanza Plenaria n. 19/2016, l’Anac ha chiarito che:
l’acquisizione dei chiarimenti forniti dall’operatore economico è conforme alla normativa di settore
Nel caso in esame, i chiarimenti forniti resi dall’impresa vincitrice successivamente (soccorso istruttorio) possono essere legittimamente acquisiti dalla stazione appaltante, fermo restando che l’ammissibilità dell’offerta rimane subordinata alla verifica da parte della stazione appaltante, ai sensi dell’ex art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, dei costi della manodopera così precisati.
Questo il parere fornito dall’Anac, in attesa del pronunciamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Clicca qui per scaricare la delibera del 30 ottobre 2018, n. 1039

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