Firma digitale: può essere causa di esclusione da una gara?
Parere Anac: illegittima l’esclusione del concorrente che usato la firma digitale anziché la firma autografa come previsto nel bando
La firma digitale nella documentazione di gara equivale alla firma autografa su documento cartaceo.
Il chiarimento arriva con la delibera n. 276/2019 dell’Anac, in risposta ad un’istanza di precontenzioso richiesta da una società circa una procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto biennale di manutenzione ordinaria e pronto intervento di edifici scolastici.
In particolare, la società rappresenta di essere stata illegittimamente esclusa dalla procedura in oggetto per aver trasmesso, dietro richiesta di integrazioni documentali in sede di soccorso istruttorio, la copia di un documento senza rispettare le disposizioni del disciplinare di gara, ossia:
debitamente sottoscritto e timbrato su ogni pagina dal/i titolare/i, o dal/i legale rappresentante/i o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma dal titolare/i.
L’istante evidenzia di aver inviato il documento in forma di file in formato PDF sottoscritto digitalmente, da ritenersi comunque equivalente alla firma autografa.
Parere Anac
L’Anac, dando ragione alla società, ritiene illegittima l’esclusione del concorrente che ha inviato la documentazione di gara richiesta in formato PDF sottoscritto digitalmente, anziché firmata e sottoscritta:
la singola sottoscrizione digitale del Protocollo di Integrità costituisce misura equivalente rispetto alle richiamate prescrizioni del bando di gara.
In base a quanto evidenziato da un precedente orientamento giurisprudenziale, richiamando alcune pronunce del Tar e del Consiglio di Stato, si ha che:
la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo (ex multis: TAR Calabria, Sez. II, 29 giugno 2018, n. 1291) e che la sottoscrizione del relativo file “.p7m”, regolarmente effettuata secondo lo standard CAdES, è da ritenersi pienamente idonea ad assolvere alla funzione di attestare la provenienza dell’atto in capo al suo autore (Cons. Stato, Sez. III, 27 novembre 2017, n. 5504; TAR Lazio, Sez. I, 25 maggio 2018, n. 5912).
Inoltre, come ribadito dall’Anac, la procedura in oggetto è stata svolta sulla piattaforma telematica MEPA di Consip S.p.A. e che, ai sensi dell’art. 24, comma 2, del d. lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), l’apposizione della firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
In definitiva, la firma digitale equivale alla firma autografa apposta su un documento cartaceo e, quindi, la sua funzione è garantire autenticità, integrità e validità di un atto. Inoltre, la stazione appaltante non può richiedere la sottoscrizione per esteso di ogni pagina dell’offerta, pena l’esclusione del concorrente.
Clicca qui per scaricare la delibera n. 276/2019

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