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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Causa di esclusione di un RTP da una gara. I chiarimenti Anac

Causa di esclusione di un RTP da una gara. I chiarimenti Anac

La mancata indicazione del nominativo del giovane professionista non può costituire causa di esclusione di un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti da una procedura di gara

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 4 Aprile 2019/1 Commento/in Lavori pubblici /di
esclusione rtp da gara

Il chiarimento arriva dall’Anac, Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 1178/2018, in cui risponde all’istanza di parere di precontenzioso circa l’esclusione di un RTP, Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, da una procedura di gara.

Il caso

Un ingegnere, mandatario di un costituendo RTP, veniva invitato alla procedura negoziata con pubblicazione di bando di gara per la ristrutturazione ed ampliamento di un cimitero comunale.

L’Amministrazione disponeva l’esclusione del suddetto RTP per non avere inserito, fra i mandanti, un giovane professionista.

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 4 del D.M. 263/2016, un RTP deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di 5 anni  secondo le norme dello Stato membro dell’Unione europea di residenza, quale progettista.

Contro il provvedimento di esclusione del RTP, l’istante chiede all’Anac se:

tale soggetto deve essere necessariamente un mandante del RTP e se, in tal caso, sia possibile integrare il documento di passo e la dichiarazione di impegno, tramite soccorso istruttorio, in modo da inserire fra i mandanti il nominativo del giovane professionista, comunque già indicato nella documentazione amministrativa.

In riferimento all’orientamento giurisprudenziale (Consiglio di Stato sentenza n .1680/2016) si ha che:

L’art. 253, comma 5, del dPR n. 207/2010 nel fare riferimento alla “presenza”, quale progettista, di almeno un giovane professionista, non impone una specifica tipologia di rapporto professionale che debba intercorrere tra il giovane professionista e gli altri componenti del raggruppamento temporaneo di progettisti, sicché per integrare il requisito richiesto è sufficiente anche l’avere (solo) sottoscritto il progetto.

Inoltre, come ribadito dal parere AVCP n. 209/2012 (ed anche dal parere n. 158/2012 e n. 84/2011) il giovane professionista non necessariamente deve far parte formalmente del raggruppamento di professionisti ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza.

Pertanto, in considerazione del fatto che:

  • le motivazioni espresse nel provvedimento di esclusione del RTP istante non risultano chiare
  • il D.M. 263/2016 non prescrive alcuna indicazione circa la posizione che il giovane professionista debba assumere nel RTP
  • il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti; è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza.

l’Anac ha così deliberato:

  • il giovane professionista non necessariamente deve formalmente far parte del raggruppamento di professionisti, ed è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di collaborazione o di dipendenza con uno dei componenti del raggruppamento temporaneo
  • la mancata indicazione del nominativo del giovane professionista nel modello di passo non poteva costituire causa di esclusione del concorrente dalla procedura.

 

Clicca qui per scaricare la delibera ANAC n. 1178/2018

 

logo BibLus
Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/delibera-anac-esclusione-gara-rtp/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
1 commento
  1. Cuc
    Cuc dice:
    5 Aprile 2019 en 9:30

    Ma perchè ogni legge e norma italiana è sempre interpretabile, attaccabile e ribaltabile?
    I casi sono 2, o il legislatore è una capra in italiano, o l’Anac, i Giudici ch escrivono le sentemnze, i Tar e tutta la combricola giocano a fare i legislatori!

    E’ incredibile come una legge che dice:
    …..ai sensi dell’art. 4 del dm 263/2016, un RTP deve prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato ed abilitato da meno di 5 anni

    alla fine dell’analisi viene letta che nella RTP non serve un giovane professionista.

    Come si fa a lavorare in questo marasma di incertezza ed assoluta poca chiarezza?

    Rispondi
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