CdS: il dehors costituisce attrezzatura a servizio dell’attività commerciale, per cui non deve rispettare le distanze legali
Possiamo considerare il dehors (struttura ombreggiante per la ristorazione all’aperto) una costruzione riconosciuta giuridicamente a tutti gli effetti?
Abbiamo già parlato di questa tipica struttura che spesso scorgiamo all’aperto, nei pressi di un’attività commerciale dedita alla ristorazione. Questa volta analizzeremo una sentenza del Consiglio di Stato, la n. 304/2023, che tratta i dehors e il rispetto delle distanze legali tra costruzioni.
Alcuni residenti di un fabbricato condominiale impugnavano presso il Tar Lazio il permesso di costruire rilasciato dal Comune per l’allestimento di un dehors al servizio di un bar sito al piano strada del fabbricato, proprio in corrispondenza dei loro soprastanti appartamenti di proprietà.
Si trattava di una struttura a forma di parallelepipedo:
I ricorrenti lamentavano, quindi, la violazione delle distanze legali (dm n. 1444/1968).
Inserire un progetto in un contesto reale non è operazione facile data la quantità di norme e regolamenti da rispettare, tra cui le distanze legali tra costruzioni, ma oggi desidero consigliarti il software per la progettazione architettonica BIM in grado di rappresentare velocemente le possibili soluzioni progettuali con una drastica riduzione di possibili errori.
Il Tar respingeva il ricorso, ritenendo che il permesso di costruire fosse stato motivato in modo congruo con riferimento al disciplinare del vigente Piano di arredo urbano, non impugnato dagli interessati. In breve, la struttura così assentita sarebbe stata non una costruzione vera e propria, che come tale sarebbe stata soggetta al regime delle distanze legali, ma piuttosto un’attrezzatura speciale, che invece non era soggetta alla verifica dei distacchi dal confine e dalle altre costruzioni.
La questione trovava il suo epilogo in ricorso in appello presso Palazzo Spada.
In primo luogo, i giudici chiariscono che la struttura in discussione:
non va qualificata come costruzione vera e propria in senso giuridico, ma costituisce, come affermato correttamente dal giudice di I grado, un’attrezzatura speciale a servizio di attività commerciale, nel caso concreto del bar dei controinteressati.
La categoria in questione è legittimata dal combinato disposto dei punti (e.5) ed (e.6) del comma 1 dell’art. 3 (Definizione degli interventi edilizi) del TUE (dpr 380/2001):
È quindi possibile realizzare una struttura di questo tipo, rispettando non le distanze di cui al dm 1444/1968, ma quelle stabilite in concreto per la categoria dal Comune interessato.
Nel caso in esame, non risulta che le distanze previste dal Piano dell’arredo urbano, come tale non impugnato, siano state violate, e quindi il permesso è stato legittimamente rilasciato.
In secondo luogo, la non necessità di rispettare le distanze di cui al dm 1444/1968 risulta in base ad un’altra ragione, trattandosi, come non è controverso, di costruzione realizzata sul suolo pubblico, che a tale normativa non è soggetta per giurisprudenza costante.
Per concludere, i giudici evidenziano che la possibilità di realizzare un dehors su suolo pubblico è poi espressamente prevista dal disciplinare al Piano, che nell’ipotesi subordina semplicemente la realizzazione del manufatto al rilascio dell’autorizzazione ad occupare il suolo pubblico stesso, autorizzazione di cui nemmeno è stata dedotta la mancanza.
Il ricorso non è, quindi, accolto.
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