Novità legge di Bilancio 2023 e chiarimenti delle Entrate: scendono al 3% (dal 10%) le sanzioni dovute sulle imposte non versate o non ancora pagate!
Al fine di fornire supporto ai contribuenti in considerazione della difficile situazione economica che il Paese sta attraversando, la legge di Bilancio 2023 ha previsto alcune misure agevolative in merito; tra queste la definizione agevolata degli avvisi bonari.
L’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.
Ricordiamo che il controllo automatizzato delle dichiarazioni è una delle metodologie di verifica utilizzata dal Fisco in merito alla regolarità degli adempimenti da parte dei contribuenti.
L’Agenzia, direttamente dai dati presenti nelle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, riesce ad effettuare specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni; in pratica verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.
Qualora a seguito di detti controlli si dovesse registrare un’imposta o una maggiore imposta dovuta, il Fisco provvede a comunicare al contribuente (o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame) l’esito della liquidazione.
L’invio della comunicazione di irregolarità rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, in modo da dare al contribuente la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.
Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione; in caso contrario, ossia di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente è tenuto a versare le somme iscritte a ruolo, senza riduzione delle sanzioni.
Coon la circolare CM 1/E del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire i primi chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.
Il documento in esame illustra le novità della legge 197/2022 (art. 1, commi da 153 a 159); in particolare la possibilità di trattare in modo agevolato le somme dovute al Fisco a seguito di un controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateizzazione relativi ai debiti di importo ridotto: i cosiddetti avvisi bonari.
Le sanzioni dovute sulle imposte non versate o non ancora pagate passano dall’attuale 10% al 3% relativamente agli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.
In particolare, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, possono essere oggetto di definizione agevolata: ossia oggetto di riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.
Come specificato nel documento, rientrano nella definizione agevolata:
Nel documento, infine, alcuni esempi di definizione agevolata per una comunicazione:
Per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte, siano versate in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.
Nel caso, invece, in cui si sceglie il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.
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