Legge bilancio 2023: definizione agevolata degli avvisi bonari per sanzioni imposte non versate

Avvisi bonari: novità e modalità applicative della definizione agevolata

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Novità legge di Bilancio 2023 e chiarimenti delle Entrate: scendono al 3% (dal 10%) le sanzioni dovute sulle imposte non versate o non ancora pagate!

Al fine di fornire supporto ai contribuenti in considerazione della difficile situazione economica che il Paese sta attraversando, la legge di Bilancio 2023 ha previsto alcune misure agevolative in merito; tra queste la definizione agevolata degli avvisi bonari.

Definizione agevolata degli avvisi bonari

L’articolo 1, commi da 153 a 159, della legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateazione relativi a debiti di importo ridotto.

Ricordiamo che il controllo automatizzato delle dichiarazioni è una delle metodologie di verifica utilizzata dal Fisco in merito alla regolarità degli adempimenti da parte dei contribuenti.

L’Agenzia, direttamente dai dati presenti nelle dichiarazioni presentate e dalle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria, riesce ad effettuare specifici controlli finalizzati a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nella compilazione delle dichiarazioni; in pratica verifica che le imposte indicate in dichiarazione siano state correttamente liquidate e che i relativi versamenti siano stati effettuati tempestivamente e in misura congrua.

Qualora a seguito di detti controlli si dovesse registrare un’imposta o una maggiore imposta dovuta, il Fisco provvede a comunicare al contribuente (o all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione in esame) l’esito della liquidazione.

L’invio della comunicazione di irregolarità rappresenta un invito a fornire chiarimenti e a sanare le irregolarità riscontrate, in modo da dare al contribuente la possibilità di evitare la successiva iscrizione a ruolo delle somme dovute.

Entro 30 giorni dalla comunicazione delle irregolarità (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente può regolarizzare la propria posizione versando la somma richiesta, con le sanzioni ridotte ad un terzo, oppure può chiedere il riesame degli esiti segnalando all’Agenzia delle entrate gli elementi non considerati o erroneamente valutati in fase di liquidazione; in caso contrario, ossia di mancato pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione originaria (90 giorni in caso di avviso telematico), il contribuente è tenuto a versare le somme iscritte a ruolo,  senza riduzione delle sanzioni.

Coon la circolare CM 1/E del 13 gennaio 2023 l’Agenzia delle Entrate intende fornire i primi chiarimenti in merito alle modalità applicative della suddetta definizione agevolata.

I chiarimenti del Fisco nella nuova circolare

Il documento in esame illustra le novità della legge 197/2022 (art. 1, commi da 153 a 159); in particolare la possibilità  di trattare in modo agevolato le somme dovute al Fisco a seguito di un controllo automatizzato delle dichiarazioni, riducendo gli oneri a loro carico ed estendendo l’ampiezza dei piani di rateizzazione relativi ai debiti di importo ridotto: i cosiddetti avvisi bonari.

Le sanzioni dovute sulle imposte non versate o non ancora pagate passano dall’attuale 10% al 3% relativamente agli avvisi bonari relativi alle dichiarazioni per i periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021.

In particolare, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre degli anni 2019, 2020 e 2021, richieste al contribuente per mezzo delle comunicazioni di irregolarità, possono essere oggetto di definizione agevolata: ossia oggetto di riduzione al 3% delle sanzioni dovute sulle imposte non versate o versate in ritardo.

Definizione agevolata: ecco quali comunicazioni rientrano

Come specificato nel documento, rientrano nella definizione agevolata:

  •  le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023 (1° gennaio 2023), ossia le comunicazioni già recapitate per le quali, alla stessa data, non è ancora scaduto il termine di 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) per il pagamento delle somme dovute o della prima rata;
  • le comunicazioni recapitate successivamente alla medesima data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023.

Esempi di definizione agevolata

Nel documento, infine, alcuni esempi di definizione agevolata per una comunicazione:

  • esempio di definizione agevolata per una comunicazione già inviata al contribuente;
  • esempio di definizione agevolata per una rateazione in corso;
  • esempio di estensione per un piano di rateazione in corso.

Termini e modalità di pagamento

Per beneficiare della definizione agevolata è necessario che le somme dovute, con sanzioni ridotte, siano versate in unica soluzione, entro 30 giorni (90 giorni in caso di avviso telematico) dal ricevimento della comunicazione originaria o della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione degli esiti.

Nel caso, invece, in cui si sceglie il pagamento rateale, la prima rata deve essere versata entro il predetto termine di 30 (o 90) giorni e le rate diverse dalla prima devono essere versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre successivo, con i relativi interessi di rateazione.

 

factus
factus

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.