DEFINITI I CRITERI DELLA VERIFICA DELL’IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE – D.U.R.C. OBBLIGATORIO
Il D.Lgs. 81/2008 individua nell’allegato XVII la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al Committente/Responsabile dei Lavori.
La lettera a) del comma 8 dell’art. 3 prevede che il Committente (o il Responsabile dei Lavori), anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa, verifichi l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, in relazione ai lavori da affidare, “anche attraverso l’iscrizione alla C.C.I.A.A.“.
Il D.Lgs. 81/2008, oltre naturalmente a confermare quest’obbligo, definisce le modalità con cui effettuare la verifica.
L’allegato XVII al provvedimento, infatti, individua la documentazione di cui devono essere provviste le imprese e i lavoratori autonomi e che deve essere fornita al Committente/Responsabile dei Lavori.
Il Committente/Responsabile dei Lavori dovrà pretendere dalle imprese almeno l’esibizione di:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell’appalto
- documento di valutazione dei rischi o autocertificazione
- documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
- elenco dei D.P.I. forniti ai lavoratori
- nomine di R.S.P.P., addetti alla gestione delle emergenze e del medico competente
- nominativo del R.L.S.
- attestati di formazione delle suddette figure
- libro matricola e idoneità sanitaria
- D.U.R.C.
- dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi (art. 14)
Ai lavoratori autonomi dovranno essere richiesti almeno i seguenti documenti:
- iscrizione alla C.C.I.A.A. con oggetto inerente alla tipologia dell’appalto
- documentazione di conformità di macchine, attrezzature, etc.
- elenco dei D.P.I. in dotazione
- attestati di formazione e idoneità sanitaria
- D.U.R.C.
In caso di sub-appalto, la verifica dell’idoneità tecnico professionale dei subappaltatori, da effettuare sempre secondo le modalità indicate dall’Allegato XVII come sopra illustrate, spetta all’impresa affidataria.
Per i lavori di edilizia privata realizzati con D.I.A., la verifica di idoneità tecnico-professionale si considera soddisfatta con l’acquisizione di:
- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.
- documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
- autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII.
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 | 567 Kb | ![]() |
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