Decreto sostegni: da ANCI la sintesi delle novità introdotte in Senato
L’Associazione dei Comuni riassume le novità introdotte durante l’iter di conversione del decreto sostegni che interessano imprese, artigiani ed autonomi
Il decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19” è stato approvato dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato.
Il provvedimento passa ora all’esame dell’Aula dove il Governo presenterà un maxiemendamento che recepirà le modifiche delle commissioni.
Al riguardo l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) ha predisposto un documento di sintesi con le principali novità.
Le novità introdotte nel decreto sostegni
Di seguito alcune novità introdotte dalle Commissioni del Senato di maggior interesse per imprese, artigiani e lavoratori autonomi.
Esenzione prima rata IMU (art. 1-bis)
Per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’imposta municipale propria (IMU), relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi, ossia:
- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR.
L’esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori e a condizione che i ricavi medi mensili del 2020 siano inferiori almeno del 30% rispetto ai ricavi medi mensili registrati nel 2019.
Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 142,5 milioni di euro per l’anno 2021 che verrà ripartito con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il MEF previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
Fondo per il sostegno alle Città d’Arte e ai borghi (art. 23-bis)
Per sostenere le piccole e medie Città d’Arte e i borghi particolarmente colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all’epidemia da Covid-19, viene istituito presso il Ministero dell’Interno un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021.
Le risorse del Fondo sono assegnate sulla base di progetti elaborati dai soggetti interessati che contengano misure per la promozione e il rilancio del patrimonio artistico.
Con decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della Cultura, entro 30 giorni dalla conversione in legge del dl sostegni, sono definiti i requisiti e le modalità di erogazione delle risorse.
Proroga esenzione occupazione suolo pubblico (art. 30, co. 1 e 2)
Con un modifica introdotta dalle commissioni e su proposta dell’ANCI, viene prorogata al 31 dicembre 2021 (la norma del decreto in oggetto pubblicata in Gazzetta prevedeva il 30 giugno) l’esenzione dal versamento del Canone unico per le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l’attività di ristorazione) e le occupazioni temporanee per l’esercizio dell’attività mercatale.
Si ricorda che il decreto proroga al 31 dicembre 2021 anche le modalità semplificate di presentazione di domande di concessioni per l’occupazione di suolo pubblico e di misure di distanziamento attraverso la posa in opera temporanea di strutture amovibili.
Si prevede, per il ristoro del mancato gettito derivante dalla proroga al 31 dicembre 2021 dell’esenzione dal versamento del Canone unico, un incremento del Fondo di 330 milioni (il d.l. originario stanziava 165 milioni).
Proroga delibera piano riequilibrio finanziario pluriennale (art. 30, co. 11-bis)
La norma permette, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria, di superare il termine perentorio di 90 giorni dalla delibera di “predissesto” per la presentazione del piano di riequilibrio pluriennale (art. 243-bis, co. 5, TUEL), fissando il nuovo termine al 30 settembre 2021, qualora il predetto termine ordinario scada antecedentemente a tale data.
Sono rimessi in termini anche i Comuni per i quali il termine è scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, ovvero anche i Comuni che, in base alle norme vigenti, abbiano la facoltà di ripresentare un nuovo piano a modifica di un precedente già presentato.
Contributo a fondo perduto per attività economiche nei centri storici (art. 1, co. 11, riformulato)
La norma circoscrive il contributo a fondo perduto per le attività economiche e commerciali nei centri storici (di cui all’articolo 59, comma 1, lettera a), del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104), oltre che ai Comuni capoluogo di provincia, ai comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti ove sono situati santuari religiosi che, in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici, abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti nei comuni stessi.
Il requisito del numero di abitanti non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Contributi ai comuni che individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali (art. 23-bis)
È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo, con una dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato all’erogazione di contributi in favore dei comuni che entro il 15 luglio 2021 individuano sedi alternative agli edifici scolastici da destinare al funzionamento dei seggi elettorali in occasione delle predette elezioni.
Le sedi alternative individuate ai sensi del presente comma devono avere i requisiti previsti a legislazione vigente per essere adibiti a seggi elettorali.
Disposizioni per la cessazione della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (art. 40-bis)
Viene ulteriormente disposta la proroga della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’articolo 103, comma 6, del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione, ai sensi dell’articolo 586, secondo comma, del codice di procedura civile, del decreto di trasferimento dì immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari, nel seguente modo:
- fino al 30 settembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020;
- fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti di rilascio adottati dal 1 ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
Clicca qui per scaricare la nota dell’ANCI

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