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Decreto Sostegni bis e contributo a fondo perduto per i professionisti

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Ecco le 3 possibilità e le modalità da seguire per accedere al contributo a fondo perduto per i professionisti

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Sostegni bis, in vigore dal 26 maggio, è confermato il contributo a fondo perduto per i professionisti.

In base a quanto previsto dal nuovo provvedimento (dl n. 73/2021), ci sono 3 possibilità per beneficiare del contributo:

  • rinnovo del contributo del primo dl Sostegni;
  • un contributo alternativo maggiorato o un contributo alternativo;
  • un contributo basato sul peggioramento del conto economico.

Ricordiamo che sola la prima possibilità (ossia il rinnovo del contributo già percepito col primo decreto Sostegni) è operativa; per le altre 2 si dovrà attendere un provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate e, per il contributo spettante in caso di peggioramento dell’utile nel 2020, serve anche un intervento del ministero dell’Economia.

Contributo a fondo perduto

1. – Rinnovo del contributo del primo dl Sostegni

Oltre a confermare il contributo a fondo perduto già previsto dal precedente decreto Sostegni, prevede la possibilità di richiedere un contributo alternativo (che mette a confronto il fatturato di medio di un differente periodo), oppure un contributo alternativo maggiorato per coloro non hanno usufruito del primo Sostegni, oppure ancora un contributo basato sul peggioramento del conto economico.

Al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, è riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che:

  • hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del dl n. 73/2021 (26 maggio);
  • presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui al dl n. 41/2021;
  • non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

In pratica si tratta di confermare il contributo a fondo perduto già previsto dal precedente decreto Sostegni (dl n. 41/2021), l’unica possibilità al momento realmente operativa.

Il rinnovo del beneficio è automatico: per ottenere lo stesso contributo previsto dal precedente decreto non occorre presentare domanda: è corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

Naturalmente, per poter usufruire del nuovo contributo, è necessario rispettare alcuni requisiti: che la partita IVA risulti attiva alla data di entrata in vigore del dl Sostegni bis (ossia al 26 maggio 2021).

2. – Calo del fatturato del 30% nel periodo aprile-marzo

Nel dl n. 71/2021 è previsto, come seconda possibilità, un contributo a fondo perduto, alternativo al precedente, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non hanno usufruito del primo Sostegni.

Se l’ammontare di questo contributo supera quello spettante per effetto del rinnovo automatico del contributo a fondo perduto definito dal primo dl n. 41/2021, i relativi beneficiari hanno diritto ad un’integrazione del contributo ottenuto.

I soggetti che hanno beneficiato del contributo del primo decreto, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo determinato ai sensi del presente contributo; in tal caso, il contributo già corrisposto o riconosciuto sotto forma di credito d’imposta dall’Agenzia delle Entrate verrà scomputato da quello da riconoscere ai sensi del recente decreto. Se, invece, dall’istanza per il riconoscimento del nuovo contributo emerge un contributo inferiore rispetto a quello spettante in precedenza, l’Agenzia non darà seguito all’istanza stessa.

Condizione necessaria per accedere al contributo è che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 (con riferimento alla data di effettuazione dei servizi).

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al dl n. 41/2021, l’ammontare del contributo è pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei 2 periodi, come segue:

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo di cui al dl n. 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato dei 2 periodi, come segue:

  • 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
  • 70% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro;
  • 50%  per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Tuttavia, qualunque sia la percentuale da applicare, il contributo non potrà mai superare il tetto massimo di 150.000 euro e il contributo, inoltre, non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

La domanda deve essere inoltrata per via telematica all’Agenzia delle Entrate, corredata dei dati richiesti, ad esempio occorre indicare i dati relativi agli aiuti di Stato. Occorre indicare in pratica quanto percepito con bonus come quello per le locazioni, il taglio del saldo 2020 e della prima rata Irap 2021, i ristori, tax credit sanificazione e adeguamento/abbuono delle rate Imu.

Comunque, le modalità per la trasmissione dell’istanza, il suo contenuto e i termini di presentazione della stessa saranno definiti con apposito provvedimento delle Entrate, ancora da emanarsi.

3. – Peggioramento del conto economico

La terza possibilità da diritto al contributo a fondo perduto se dal confronto del 2020 rispetto al 2019 il professionista ha registrato un peggioramento del risultato economico di esercizio: ossia se c’è stata una riduzione dell’utile rispetto all’anno precedente o una maggiore perdita.

Anche in questo caso l’importo massimo del beneficio non può superare la soglia dei 150.000 euro.

Tuttavia, rimaniamo in attesa del provvedimento del ministero dell’Economia per la determinazione della misura del peggioramento del risultato economico, le modalità ed i tempi di invio della domanda (va trasmessa all’Agenzia dell’Entrate). In ogni caso, coloro che intendono richiedere tale tipologia di contributo dovranno indicare i campi delle dichiarazioni dei redditi dai quali ricavare i dati dei risultati economici d’esercizio da utilizzare per il riconoscimento e la definizione del contributo ed anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi entro il 10 settembre 2021.

 

Clicca qui per scaricare il dl n. 73/2021

 

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